Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

compenso di curatore sull'attivo realizzato a seguito di lite pendente

  • Raniero Mazzucato

    Albignasego (PD)
    12/12/2025 17:07

    compenso di curatore sull'attivo realizzato a seguito di lite pendente

    A seguito di motivata istanza del curatore il Tribunale con decreto ai sensi dell'art 118, 2* comma LF nel testo novellato dal DL 83/2015 convertito in legge n 32/2015 ha disposto la chiusura anticipata del fallimento .
    Il compenso del curatore è stato liquidato prima della chiusura sull'intero attivo acquisito dalla massa e sul passivo accertato.
    Risultava pendente una controversia definita circa un anno dopo a seguito di sentenza favorevole alla procedura, non appellata da controparte che ha prodotto il risultato di nuovo attivo incassato di circa 150.000,00 euro .
    Si chiede se il curatore a definizione della lite pendente che ha prodotto nuova liquidita per riparto ai creditori, abbia diritto ad un ulteriore compenso.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/12/2025 12:25

      RE: compenso di curatore sull'attivo realizzato a seguito di lite pendente

      La legge fallimentare non contiene disposizioni in materia in quanto con l'introduzione nel 2015 nell'art. 118 della chiusura anticipata del fallimento, nessuna ulteriore norma di raccordo fu emessa, a differenza di quanto previsto dal nuovo codice della crisi, che non solo regola nell'art. 234 CCII e segg. dettagliatamente i passaggi conseguenti alla chiusura anticipata della liquidazione giudiziale, ma nell'art. 137 CCII- dedicato al compenso del curatore- dispone che a questi "è dovuta anche una integrazione del compenso per l'attività svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'art. 234". Ovviamente questa norma del codice della crisi non si applica alle procedure regolate dalla legge fallimentare, tuttavia anche in queste. nonostante il silenzio legislativo, è diffusa l'opinione che il curatore renda il conto della sua gestione supplementare essendo implicito in ogni gestione di beni altrui la resa del conto al termine dell'attività, e che il curatore debba ottenere un compenso per l'attività svolta successivamente alla chiusura del fallimento in adempimento di un principio naturale-cui il nuovo codice ha dato valenza giuridica- per il quale il lavoro svolto va pagato.
      Questione diversa è come va determinato il compenso. Trattandosi di una integrazione del precedente compenso già liquidato all'atto della chiusura anticipata, crediamo che siano utilizzabili gli stessi parametri di cui all'art. 1 del d.n. n. 30 del 2012; sicchè l'ulteriore attivo realizzato dopo la chiusura va a sommarsi a quello precedente e il tribunale può riconsiderare il compenso alla luce dell'intero nuovo attivo realizzato, fermi gli altri parametri di valutazione.
      Zucchetti SG srl