Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

concordato - accertamento per imposte di registro e ipo catastali agevolate su terreno

  • Roberto Angeli

    Riccione (RN)
    07/04/2021 14:32

    concordato - accertamento per imposte di registro e ipo catastali agevolate su terreno

    Buongiorno,
    si chiede gentile parere circa le imposte in oggetto accertate (2017)a seguito di un atto di vendita ante procedura di concordato dell'anno 2005, in riferimento a società ammessa alla procedura di concorda nel corso del 2013 con omologa intervenuta nel 2015 su concordato liquidatorio.
    L'accertamento riguarda il recupero delle imposte circa la vendita 2005 alla società in procedura di un terreno sul quale non sono mai intervenute le opere di edificazione per le quali agenzia delle entrate pretende il pagamento in prededuzione.
    Il piano particolareggiato sul terreno è decaduto nel corso del 2017 per decorrenza decennale del terminie e il terreno è oggetto di liquidazione da parte della procedura.
    Essendo intervenuta la vendita e essendo necessario procedere al riparto vorrei chiedere gentile parere sul trattamento delle somme con privilegio oppure in prededuzione che asseritamente richiesto dall'agenzia.
    Preciso che con l'entrata in procedura, il piano di corcordato omolgato prevede solo la vendita dell'immobile (terreno) che non erano prevista l'esecuzione di alcuna opera, tra l'altro mai intervenuta che ha portato al termine del decennio il decadimento della concessione a edificare e pertanto il recupero della diversa tassazione.
    Si propenderebbe per l'ammissione a privilegio ex art. CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 7 - crediti dello Stato per tributi indiretti ex art. 2758 co. 1 c.c. senza riconoscimento della prededuzione.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      14/04/2021 18:16

      RE: concordato - accertamento per imposte di registro e ipo catastali agevolate su terreno

      Sinceramente non comprendiamo perché debba spettare la prededuzione, non trattandosi di oneri fiscali relativi alla procedura, né di spese sostenute o da sostenere nell'interesse di creditori.

      Condividiamo quindi la decisione di ammetterle (o meglio: inserirle nel prospetto dei debiti concorsuali) con il grado di privilegio indicato nel quesito.