Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

ABBANDONO DI BENI IMMOBILI

  • Ivano Carrara

    Bergamo
    06/03/2026 11:22

    ABBANDONO DI BENI IMMOBILI

    Buongiorno,
    sono il curatore di una società fallita e chiusa a settembre 2020. In questo fallimento avevo rinunciato a un immobile in quando dopo varie aste nessuno lo voleva acquistare. Mi ha chiamato ora ( marzo 2026) un creditore dicendomi che é interessato all'acquisto dell'immobile. Le mie domande sono:

    1 - la società fallita è chiusa e cancellata nel 2020, l'eventuale procedura esecutiva per la vendita dell'immobile si deve fare nei confronti dei soci (un socio è una persona fisica e l'altro una società) o dell'ex società cancellata?

    2 - E' ancora possibile fare la procedura esecutiva visto che sono passati oltre 5 anni?

    3 - dalla visura ipotecaria sull'immobile risulta ancora la sentenza di fallimento, pertanto, l'immobile dovrebbe essere ancora nella disponibilità della società fallita e cancellata?

    4 - a Vs avviso cosa posso consigliare al creditore che intende acquisire l'immobile?

    In attesa di leggerVi, ringrazio per la Vs disponibilità e professionalità.

    Ivano Carrara - mail: ivano_carrara@yahoo.it
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/03/2026 12:16

      RE: ABBANDONO DI BENI IMMOBILI

      Avendo rinunciato alla liquidazione dell'immobile in questione, la disponibilità dello stesso è tornata alla società fallita, se non era stata cancellata al momento della dismissione, o ai soci della stessa qualora la cancellazione della società dal registro imprese fosse già avvenuta a quell'epoca.
      In questa situazione il curatore non ha alcun potere di disporre e, quindi, di vendere l'immobile, per cui vista la richiesta di acquisto di un interessato le vie da seguire possono essere due:
      1. Lasciare che questo interessato si metta d'accordo con i soci attuali della società fallita per l'acquisto. In tal caso il ricavato dalla vendita sarebbe a beneficio esclusivo di venditori e nessun vantaggio ne ricaverebbe il fallimento, che comunque dovrebbe sopportare la spesa per la cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento;
      2. Riacquistare la disponibilità dell'immobile e venderlo nel corso della procedura come qualsiasi altro immobile. La legge non prevede una forma di riacquisto della disponibilità dismessa, ma non la vieta neanche, per cui se il curatore, autorizzato dal comitato dei creditori, revoca la derelictio effettuata, riprende la disponibilità del bene, senza neanche dover procedere a nuova trascrizione visto che quella originaria non è stata ancora cancellata. Ovviamente in questo caso il ricavato va alla procedura, che, detratte le spese, lo distribuirà ai creditori.
      Si tratta di una scelta che deve fare lei e che è fortemente influenzata dall'entità della somma in discussione. Se, infatti, il prezzo ricavabile è di scarsa entità è preferibile la soluzione sub a), nel mentre se la vendita diretta da parte del fallimento consente, detratte le spese, una qualche distribuzione in favore dei creditori, è preferibile la soluzione sub b).
      Zucchetti SG srl
      • Ivano Carrara

        Bergamo
        10/03/2026 13:16

        RE: RE: ABBANDONO DI BENI IMMOBILI

        Ringrazio per la vs chiara e precisa risposta.

        Nel mio caso l'immobile é stato abbandonato prima della chiusura e cancellazione della società dal registro imprese quindi secondo Voi tornerebbe nella disponibilità della società cancellata?

        Il creditore non soddisfatto potrebbe iniziare un'azione esecutiva sul bene?

        Il geometra del creditore insoddisfatto ha accertato che nella perizia fatta inizialmente sui beni della procedura fallimentare è stato dimenticato un immobile, in pratica ha valutato solo il magazzino e non il locale commerciale.

        Cosa mi consigliate?

        Ivano



        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          11/03/2026 16:49

          RE: RE: RE: ABBANDONO DI BENI IMMOBILI

          La precisazione da ultimo fatta nella sua domanda richiede una riesame della dismissione effettuata sul presupposto che l'immobile dismesso fosse costituito dal solo magazzino; ora che sembra che detto immobile comprenda anche il locale commerciale, sul quale evidentemente non era stata effettuata la trascrizione della sentenza di fallimento o di liquidazione giudiziale e quindi non era stato acquisito all'attivo, la curatela può rivalutare la convenenza a non liquidare il bene nel suo complesso. E' opportuno pertanto che chiarisca questo punto con una certa urgenza in modo da valutare: a- se effettivamente è stata omessa l'acquisizione all'attivo fallimentare di un bene costituito dal locale commerciale; b-se, in caso positivo, acquisire detto immobile all'attivo o evitare di farlo perché non conveniente; c- se permane la non convenienza considerando nel loro insieme sia il locale commerciale che il magazzino; d- se revocare la dismissione della parte riguardante il magazzino, prima che un creditore inizi l'esecuzione. Una tale revoca non è prevista dalla legge, ma neanche vietata, per cui se nessun creditore ha astaggito i beni né il debitore ne ha disposto, riteniamo che la curatela, previa sempre autorizzazione del comitato dei creditori, possa riprendersi il bene dismesso.
          Per quanto riguarda il resto della sua domanda, ricordiamo che il comma ottavo dell'art. 104-ter l. fall dispone che "Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'art. 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore" e dello stesso tenore, seppur più analitico, è il corrispondente comma 2 dell'art. 213 CCII. E' la legge quindi, che stabilisce che i beni dismessi dal curatore ritornano nella disponibilità del debitore e che su questi beni i creditori possono agire in via esecutiva, proprio perché si tratta di beni che non fanno più parte dell'attivo della procedura.
          Zucchetti SG Srl
          • Ivano Carrara

            Bergamo
            12/03/2026 09:32

            RE: RE: RE: RE: ABBANDONO DI BENI IMMOBILI

            Ringrazio per le Vs chiare, professionali e utili risposte.
            Ivano Carrara