Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

movimenti avere banca

  • Loredana Montanaro

    Roma
    02/02/2014 17:33

    movimenti avere banca

    Buongiorno,
    ho acquisito estratto conto bancario dal quale si evincono dei movimenti successivi alla declaratoria di fallimento.
    In particolare risultano degli importi in entrata dei quali ho chiesto la restituzione all'Istituto bancario.
    Preciso che la comunicazione di scioglimento del contratto è intervenuta circa un anno dopo la dichiarazione di fallimento (solo allora ed in modo fortuito sono venuta a conoscenza dell'esistenza del rapporto bancario).
    Vorrei avere conferma circa la legittimità della richiesta e avere dei riferimenti giurisprudenziali per potere procedere al recupero coattivo del credito.
    Grazie e buon lavoro
    Avv. L. Montanaro


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/02/2014 20:26

      RE: movimenti avere banca

      Il primo comma dell'art. 78 dispone, in deroga al principio generale posto dall'art. 72, che I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti. Di conseguenza dalla dichiarazione di fallimento, o meglio dalla annotazione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese (art. 16 comma terzo)il contratto è sciolto e scatta l'effetto compensativo tra le varie poste, che costituisce l'effetto del contratto di conto corrente. A quella data, quindi, va cristallizzato il saldo, in dare o in avere, e successivamente ogni addebito o accredito è da ritenere inefficace a norma dell'art. 44, con la conseguente impossibilità per la banca di operare alcun conguaglio con sue eventuali precedenti ragioni. Nè può invocarsi- precisa Cass. 24/03/2000, n. 3519- "da parte della banca la compensazione, in quanto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 56 l. fall., dovendo necessariamente risalire i fatti costitutivi dei reciproci crediti alla fase precedente all'apertura del fallimento, ogni evento successivo è improduttivo di effetti rispetto alla massa per la tutela della "par condicio". D'altra parte, a seguito del fallimento, risultando ormai sciolto il conto corrente in virtù dell'art. 78 l. fall., l'impossibilità di eseguire l'obbligo di accreditamento determina la mancata coesistenza dei due debiti e preclude, per ciò solo, il ricorso all'art. 56 l. fall". (Conf. Cass. 22/09/1995, n. 10056).
      Va però precisato che qualora il fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, eserciti una nuova attività d'impresa e si avvalga per le esigenze finanziarie della stessa di un conto corrente bancario, i relativi atti non sono soggetti alla sanzione dell'inefficacia di cui all'art. 44 l. fall.,bensì a quella di cui al comma 2 del precedente art. 42. Ne consegue che il curatore ha la facoltà di appropriarsi del risultato di tale attività, al netto delle spese sostenute per la sua realizzazione e, pertanto, può pretendere dalla banca il versamento del saldo attivo del conto corrente, ma non la restituzione delle somme che sono state destinate ai pagamenti inerenti all'esercizio dell'impresa (Cass. sez. un., 10/12/1993, n. 12159). A questo criterio si è adeguata la successiva giurisprudenza di merito, per la quale "in seguito alla risoluzione del contratto di conto corrente derivante dalla dichiarazione di fallimento del correntista, la banca ha l'obbligo di restituire le somme pervenute anche se il fallito abbia disposto della provvista mediante emissione di assegni; salvo la limitazione di tale obbligo al residuo attivo nel caso di conto corrente movimentato dal fallito nell'esercizio di una nuova impresa" (Trib. Torino, 08/01/2003).
      Zucchetti Sg Srl
      • Loredana Montanaro

        Roma
        05/02/2014 09:46

        RE: RE: movimenti avere banca

        Buongiorno e grazie per la tempestiva risposta.
        Nutro ancora dei dubbi.
        Alla data della dichiarazione di fallimento l'estratto conto bancario mostra un saldo attivo minimo che, alla luce delle disposizioni da Voi precisamente richiamate, deve essere rimborsato alla procedura.
        Lo stesso estratto mostra operazioni successive per un periodo di oltre un anno dalla declaratoria di fallimento: in buona sostanza risultano incassi immediatamente girati in uscita al fine di non lasciare somme sul conto.
        In base a quanto da Voi esposto è lecito pretendere dalla banca la restituzione degli importi incassati nel periodo successivo alla annotazione del fallimento presso il registro delle imprese posto che, sciolto il contratto, l'Istituto non avrebbe dovuto permettere movimentazioni sul conto. E' corretto ?
        A questo punto potrebbe agirsi mediante un ricorso per ingiunzione in virtù delle evidenze dei documenti bancari.
        Cosa intendete precisamente per esercizio da parte del fallito di una nuova impresa ? Nella fattispecie il LR è risultato irreperibile.
        Grazie e buon lavoro
        Avv. L. Montanaro
      • Alberto Berra

        Canegrate (MI)
        07/11/2024 17:40

        RE: RE: movimenti avere banca

        Buongiorno,
        nel caso gli accrediti successivi siano relativi a stipendi arretrati piuttosto che a entrate derivanti dalla nuova attività intrapresa dal fallito (in questo caso al netto delle eventuali spese sostenute per la sua realizzazione), l'importo che la banca dovrà restituire al fallimento è dato dalla sola quota eccedente l'eventuale limite fissato dal Giudice Delegato ai sensi dell'art. 46 L.F. o dovrà restituire l'intero importo?
        Ringraziando per la sempre preziosa collaborazione, porgo cordiali saluti.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          07/11/2024 20:01

          RE: RE: RE: movimenti avere banca

          La Cassazione in un lontano precedente (Cass. 1 aprile 1998, n. 3373) ha statuito che "Nel termine "pensione", adottato dall'art. 46 l. fall. per sancirne la non acquisibilità al fallimento "entro i limiti di quanto occorra per il mantenimento del fallito e della sua famiglia", devono intendersi ricompresi anche i ratei arretrati che, a tale titolo, risultino corrisposti al fallito dall'Inps. Ne consegue la legittimità della decisione del giudice di merito che abbia disposto l'acquisizione al fallimento di parte di tali arretrati (relativi, nella specie, ad un pensione sociale) corrisposti al fallito, basando tale decisione sull'accertamento dei bisogni del fallito stesso e della sua famiglia secondo una implicita valutazione di fatto operata ex post, e ritenendo che, con riferimento al periodo precedente la corresponsione di tali arretrati, non ricorressero le condizioni di legge per l'attribuzione integrale degli stessi al fallito" Secondo questa interpretazione, poiché anche gli arretrati fanno parte dello stipendio o della pensione, la corresponsione di arretrati determina una variazione delle condizione del fallito; in base a questa corretta considerazione, tuttavia, il giudice dovrebbe fare una nuova valutazione della quota che supera le esigenze dello stesso e della sua famiglia, nel mentre la Corte ha limitato l'acquisizione degli arretrati nella misura proporzionale già decisa, che è una modalità più semplicistica di risolvere il problema. In ogni caso il fallimento non può apprendere integralmente gli arretrati .
          Zucchetti SG srl
          • Alberto Berra

            Canegrate (MI)
            08/11/2024 11:09

            RE: RE: RE: RE: movimenti avere banca

            E nel caso invece il G.D., nonostante la richiesta del Curatore di fissare un limite ai sensi dell'art. 46 L.F., dispone di non potervi provvedere in assenza di domanda del fallito (e quindi in assenza di qualsivoglia documentazione) e autorizzi il fallimento a trattenere per intero le somme accreditate, il Curatore può agire per recuperare l'intero importo di tutte le somme accreditate post fallimento anche se relative a stipendi/pensioni/attività?
            Premetto che il fallito, su specifica richiesta del Curatore di "dimostrare" le spese necessarie per il proprio mantenimento e quello della famiglia, ha dichiarato di vivere con i genitori senza produrre alcuna documentazione.
            Ringraziando, porgo cordiali saluti.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              08/11/2024 19:27

              RE: RE: RE: RE: RE: movimenti avere banca

              Stante il provvedimento del giudice nei termini da lei indicati, non può fare altro che darvi attuazione chiedendo alla banca la restituzione dell'intero importo accreditato sul conto del fallito. Solleciti comunque quest'ultimo a rendersi attivo nel fare una richiesta di riduzione e nel presentare la necessaria documentazione perché è nel suo interesse.
              Zucchetti SG srl