Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Rinuncia vendita immobile - cancellazione trascrizione stentenza

  • Davide Correrini

    La Spezia
    29/09/2014 12:16

    Rinuncia vendita immobile - cancellazione trascrizione stentenza

    Buongiorno, vorrei sottoporre alla Vostra attenzione il seguente caso ed avere un Vostro parere:
    - in sede di apertura del fallimento, a norma dell'art. 88 comma 2, la sentenza è stata trascritta su una quota di immobile di proprietà del fallito;
    - nelle more della procedura, rilevata la manifesta inconvenienza della liquidazione della quota, si è proceduto con la rinuncia a norma dell'art. 104 ter comma 7;

    Nel caso di specie, dato che la quota rientra nella disponibilità del debitore, quali (eventuali) adempimenti occorre espletare presso i pubblici registri e con quali modalità?

    A mio avviso occorre cancellare la trascrizione della sentenza di fallimento; la cancellazione dovrebbe essere ordinata dal Giudice, su istanza della Curatela, tramite decreto nei modi di cui all'art. 108.

    In alternativa, si potrebbe procedere con una annotazione, in corrispondenza della trascrizione, relativa alla rinuncia alla liquidazione; anche in questo caso l'annotazione dovrebbe essere ordinata dal giudice con decreto su istanza della Curatela.

    Nel silenzio della norma, cosa ne pensate?
    Cordiali saluti.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/09/2014 20:08

      RE: Rinuncia vendita immobile - cancellazione trascrizione stentenza

      Siamo d'accordo con lei e come abbiamo scritto altre volte, riteniamo che nel caso debba essere disposta dal giudice delegato la cancellazione della trascrizione della sentenza, a norma dell'art. 108, co. 2, l.f., così come quando il bene viene venduto; nel caso non vi è un trasferimento di proprietà, ma il bene ritorna comunque nella disponibilità del debitore e deve tornarvi libero dai pesi imposti dal fallimento, che teoricamente avrebbe potuto non inventariare il bene e, quindi non effettuare la trascrizione. Si trattarebbe di una interpretazione estensiva dell'art. 108, per un acso non espressamente regolato, e che non potrebbe essere risolto diversamente, anche perché non crediamo che i conservatori consentano una annotazione, a margine della trascrizione, della rinuncia alla liquidazione.
      Zucchetti Sg Srl

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      • Antonella Cosma

        Salerno
        25/05/2023 19:06

        RE: RE: Rinuncia vendita immobile - cancellazione trascrizione stentenza

        Buonasera, mi trovo nella medesima situazione. ma nel mio caso il GD ha ordinato la cancellazione che ho provveduto a comunicare a tutti i creditori affinchè valutino l'opportunità di procedere esecutivamente.
        La mia domanda è questa: la conservatoria richiede che il decreto sia definitivo. C'è un termine da rispettare? dovrò poi chiedere l'apposizione della formula al GD?
        grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          29/05/2023 12:15

          RE: RE: RE: Rinuncia vendita immobile - cancellazione trascrizione stentenza

          Il decreto che dispone la cancellazione in applicazione del secondo comma dell'art. 108 l. fall. è impugnabile ai sensi dell'art. 26 l. fall.. Avendo lei effettuato la notifica a tutti i creditori, il termine per l'impugnazione è di dieci giorni dal ricevimento della pec, o al più di dieci giorni dalla pubblicazione dl provvedimento, con esclusione del termine lungo di 90 giorni che costituisce il termine ultimo di impugnazione in mancanza di notifica.
          L'attestazione della definitività è rilasciata dalla cancelleria, alla quale deve rivolgersi.
          Zucchetti SG srl