Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Veicolo della fallita (da visura PRA) ma con passaggio di proprietà (ante fallimento) a terzo

  • Samuele De Guido

    Mesagne (BR)
    11/02/2021 08:41

    Veicolo della fallita (da visura PRA) ma con passaggio di proprietà (ante fallimento) a terzo

    In qualità di Curatore di società dichiarata fallita nel 2020, ho da subito effettuato le visure al PRA ed ho constatato che la società fallita, al momento della dichiarazione di fallimento, era proprietaria (secondo i pubblici registri) di un veicolo. Ho pertanto effettuato la trascrizione al PRA della sentenza di fallimento.
    Il veicolo è stato inventariato.
    In seguito, sono stato contattato da un soggetto terzo, il quale mi ha trasmesso, tramite legale - "al fine di rendere edotto il curatore della effettiva proprietà del bene" - la documentazione che proverebbe che nel 2017 la società fallita avrebbe venduto il bene al terzo (la documentazione include la "richiesta di trascrizione di atto di vendita" con tanto di bollo e timbro dell'ACI territorialmente competente).
    A mio avviso, però, essendo oramai il veicolo acquisito al passivo del fallimento, dovrei rispondere al collega invitandolo a presentare istanza di restituzione/rivendica ex art 93 LF; è corretto?
    Inoltre, se così fosse, una volta ricevuta l'istanza e stante quel documento redatto dall'ACI ma stranamente mai registrato al PRA, dovrei comunque restituire il veicolo al richiedente?
    Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/02/2021 19:50

      RE: Veicolo della fallita (da visura PRA) ma con passaggio di proprietà (ante fallimento) a terzo

      L'art. 45 l.fall. dispone che "Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori", dal che si deduce che l'atto di trasferimento dell'autovettura, non essendo stato trascritto al PRA prima della dichiarazione di fallimento, è inefficace nei confronti della massa non potendo provvedere alla trascrizione ora. Pertanto lei ha diritto a chiedere la restituzione dell'auto e l'attuale possessore potrà insinuarsi per ricuperare il prezzo pagato.
      Questo sotto il profilo legale, poi in casi come questi, in cui appare pacifico che la vendita ci sia stata e risulta anche da atti aventi data certa, si cerca di contemperare le opposte esigenze trovando una soluzione transattiva in considerazione anche del valore dell'auto. Sappia, comunque, che in una eventuale trattativa lei parte da una posizione di forza in quanto può far valere la inopponibilità alla massa della vendita.
      Zucchetti SG srl