Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

compenso avvocato della procedura

  • Caterina Ambrosone

    Montesarchio (BN)
    06/04/2024 11:51

    compenso avvocato della procedura

    Buongiorno
    la curatela si costituisce con un proprio difensore in un giudizio definito con sentenza favorevole alla procedura. In sentenza il Giudice liquida i compensi in favore della curatela con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario.
    Il legale, in questo caso, dopo aver recuperato le somme liquidate in sentenza nei confronti della parte soccombente, può chiedere il pagamento del compenso per l'attività svolta relativa al su indicato giudizio anche alla curatela?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/04/2024 17:41

      RE: compenso avvocato della procedura

      "La misura delle competenze professionali dovute dal cliente all'avvocato prescinde dalla liquidazione contenuta nella sentenza, che condanna l'altra parte al pagamento delle spese e degli onorari di causa; ne consegue che solo l'espressa rinuncia del legale al maggiore compenso può impedirgli di pretendere onorari superiori a quelli liquidati in sentenza" Così Cass. 17 ottobre 2018, n. 25992), salvo è da aggiungere, che le parti non abbiano preventivamente fissato il compenso per un importo inferiore a quello liquidato.
      Ossia se le parti hanno fissato il compenso in una somma superiore a quella liquidata dal giudice, non vi è dubbio che il legale possa chiedere l'integrazione fino alla somma concordata; qualora non sia stato stabilito preventivamente il compenso tra le parti trova applicazione il principio indicato dalla Corte, che si basa sul concetto che la sentenza che liquida le spese legali a favore della parte vittoriosa fa stato solamente tra le parti della controversia, non potendo vincolare anche l'avvocato, che è terzo estraneo alla vicenda.
      Questa motivazione può essere importante nella fattispecie prospettata perché nel caso l'avvocato non è rimasto estraneo in quanto, avendo dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari, ha ottenuto, a norma dell'art. 93 c.p.c., la condanna della controparte soccombente al pagamento delle spese legali direttamente in suo favore.
      E' sufficiente un tale provvedimento a precludere all'avvocato di richiedere al proprio cliente una somma maggiore? Non abbiamo trovato precedenti e a nostro parere questo provvedimento non muta il principio affermato, in via generale, dalla Cassazione giacchè con la richiesta di cui all'art. 93 cpc l'avvocato non diventa parte del giudizio; la sentenza, infatti, gli attribuisce semplicemente la legittimazione di agire in proprio nei confronti della controparte per ottenere ll pagamento delle spese liquidate secondo gli stessi criteri della liquidazione tra parti e che sarebbero state di competenze della parte da lui assistita, ma la condanna è fatta in suo favore.
      Né tanto meno la richiesta di distrazione può essere considerata come una forma di rinuncia a richiedere una somma maggiore in quanto non è inequivoca una volontà in tal senso per il fatto di aver chiesto la distrazione in proprio favore, che è solo, come detto, una forma di garanzia per il legale che evita il rischio che la parte incassi quanto liquidato in sentenza e non lo paghi.
      Zucchetti SG srl