Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

partecipazioni della società fallita in altra società non fallita

  • Ernesto Del Bianco

    MILANO
    23/10/2018 12:42

    partecipazioni della società fallita in altra società non fallita

    La presente per chiedere Vostro cortese parere sulla seguente situazione.
    La società fallita A è intestataria al 100% delle quote della società B (non fallita e proprietaria di immobili), sulle quali è stato costituito un pegno a favore della Banca C, a garanzia dei finanziamenti contratti dalla società fallita A.
    La Banca C è stata ammessa al passivo del fallimento della società A (in via ipotecaria sugli immobili intestati alla fallita).
    Il curatore fallimentare della società A può acquire all'attivo del fallimento e quindi vendere gli immobili della società controllata B, nonostante il pegno a favore della Banca C?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/10/2018 20:36

      RE: partecipazioni della società fallita in altra società non fallita

      Se abbiamo ben capito le quote di partecipazione nella società B sono detenute dalla società A fallita, per cui le stesse fanno parte dell'attivo fallimentare e devono essere inventariate.
      Poichè dette quote sono oggetto di pegno a favore della banca C a garanzia di un debito della stessa A, trova applicazione l'art. 53, il cui presupposto, però, è che il creditore si sia insinuato facendo valere la preferenza di cui dispone; nel caso la banca creditore C si è sì insinuata ma con collocazione ipotecaria su un immobile e, a quanto ci riferisce non ha chiesto anche la collocazione pignoratizia sulle quote, sicchè essa non ha il diritto di poter vendere direttamente dette quote, come l'art. 53 consente, previa autorizzazione del giudice delegato, il che comporta anche che non può procedere all'esecuzione "privata" prevista dall'art. 2797 c.c., che costituisce una forma di autotutela esecutiva a carattere negoziale.
      Questa limitazione nel modo di soddisfarsi direttamente sul bene, non significa che il pegno sia venuto meno, sicchè il curatore può vendere le quote oggetto di pegno, ma la prelazione rimane, per cui al momento della vendita deve essere specificato che le quote sono state oggetto di pegno a favore della banca C.
      Zucchetti SG srl
      • Giorgia Gallo

        Verona
        20/02/2020 19:25

        RE: RE: partecipazioni della società fallita in altra società non fallita

        Se possibile proseguirei il quesito del collega curatore, chiedendo cortesemente se è applicabile l'istituto della derelictio anche alle quote di partecipazione totalitarie, qualora sia manifestamente non conveniente la loro liquidazione.
        Al termine della procedimento per l'abbandono della quota e al termine della procedura fallimentare, se occorre dare corso alla cancellazione dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 118, 2° c. della L.F., la società controllata si troverebbe senza socio (controllante).
        Tale situazione costituisce una causa di scioglimento ex art. 2484, n. 3, c.c. rilevabile esclusivamente dall'amministratore?
        Dichiarata l'estinzione della procedura è possibile che il conservatore del registro delle imprese neghi la cancellazione dal registro della società controllante?
        La società controllata ha beni immobili gravati da ipoteche.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/02/2020 19:28

          RE: RE: RE: partecipazioni della società fallita in altra società non fallita

          In mancanza di limitazioni, il comma ottavo dell'art. 104ter l.fall. è applicabile a qualsiasi bene, mobile o immobile, materiale o immateriale, per cui anche il pacchetto di partecipazione della società fallita in altra società, seppur totalitaria, può essere oggetto di derelictio.
          Di quello che accade dopo il legislatore non si è preoccupato, tuttavia si può dire che il pacchetto trona nella disponibilità della società fallita, che potrebbe disporne come crede. Alla chiusura del fallimento, probabilmente ai sensi del n. 3 o 4 del primo comma dell'art. 118, lei è tenuto a chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, facendo presente che la stessa è ancora titolare di beni che non sono stati liquidati dal fallimento. Il conservatore, molto probabilmente, procederà egualmente alla cancellazione, e i beni in capo alla società cancellata ed estinta si trasmettono, secondo la giurisprudenza della Cassazione, ai soci che ne diventano comproprietari. Costoro decideranno che fare della società in cui sono diventati soci, se scioglierla e metterla in liquidazione, chiederne il fallimento o ricapitalizzarla e proseguire l'attività
          Zucchetti SG srl