Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Occupazione dell'immobile da parte del fallito

  • Gennaro Di Martino

    Santa Maria Capua Vetere (CE)
    21/07/2025 17:04

    Occupazione dell'immobile da parte del fallito

    Ho acquisito al fallimento un piccolo immobile a piano terra con consegna delle chiavi da parte del fallito. Al successivo accesso per la stima da parte del tecnico incaricato l'immobile risulta occupato dal fallito, che sostiene che quella sia la sua residenza.
    Devo denunciare questo fatto all'autorità giudiziaria, oltre che al giudice delegato?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/07/2025 13:24

      RE: Occupazione dell'immobile da parte del fallito

      Prima di tutto deve verificare se effettivamente il fallito abita di fatto nell'immobile in questione, al di là della residenza ufficiale. In caso positivo, questi non ha commesso alcun reato ed ha diritto ad abitare nel bene di sua proprietà fono alla liquidazione del bene, giusto il disposto dell'art. 47, comma 2 legge fall. e del pari comma dell' 147 del CCII. In tal caso non deve denunciare nulla ma solo comunicare al giudice la situazione in modo che sene tanga conto al momento della vendita dell'immobile.
      Zucchetti SG srl
      • Gennaro Di Martino

        Santa Maria Capua Vetere (CE)
        24/07/2025 16:16

        RE: RE: Occupazione dell'immobile da parte del fallito

        grazie per la risposta. Preciso che alla data del fallimento l'immobile non era occupato, tant'è che mi sono state consegnate le chiavi. La residenza indica solo la strada ed il civico, dove ci sono diverse abitazioni (tra cui quella della figlia e della madre). L'immobile è pervenuto per donazione dalla nonna (che era ivi residente)
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          25/07/2025 19:15

          RE: RE: RE: Occupazione dell'immobile da parte del fallito

          Avevamo intuito qualcosa del genere e per questo l'incipit della nostra precedente risposta era stato il seguente: "Prima di tutto deve verificare se effettivamente il fallito abita di fatto nell'immobile in questione, al di là della residenza ufficiale". Se non l'abita e si spaccia per occupante oppure l'ha occupata soltanto dopo la dichiarazione di fallimento per poterne disporre fino alla vendita, il fatto va fatto presente nelle relazioni periodiche in modo che il giudice delegato sappia della situazione e possa disporre la liberazione o chiedere lei il rilascio; inoltre copia delle relazioni vanno trasmesse al P. M., in quanto tale operazione intralcia la facilità della vendita del bene.
          Zucchetti SG srl