Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

liquidazione delle prestazioni professionali del perito stimatore

  • Alessandro Bartoli

    Citta' di Castello (PG)
    01/12/2015 20:15

    liquidazione delle prestazioni professionali del perito stimatore

    Buonasera,
    chiedo agli esperti del forum se le modifiche apportate all' art. 161 c.p.c. dalla legge di conversione n.132, 6 agosto 2015 del D.L. n.83 e cioè le diverse modalità di calcolo del compenso dell' esperto siano applicabili anche alle procedure concorsuali e, se del caso se a far data dalle procedure dichiarate successivamente al D.L.
    Grazie.
    alessandro Bartoli
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/12/2015 21:48

      RE: liquidazione delle prestazioni professionali del perito stimatore

      Con la legge di conversione n. 132 del 2015 è stato introdotto nell'art. 1691 delle disp. att. cod. proc. civ. un terzo comma del seguente tenore: "Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima".
      Riteniamo tale norma applicabile anche allo stimatore fallimentare, sebbene questi non venga nominato dal giudice né dall'Uff. giud. ma dal curatore in quanto la finalità cui tende la norma, di ancorare il compenso dello stimatore, al prezzo reale ricavato dalla vendita e non al prezzo stimato, sussiste anche nel fallimento.
      la norma è stata introdotta con la legge di conversione (non era contenuta nel d.l. convertito) per cui è in vigore dal 21.8.2015 e, a nostro avviso, si applica a tutti gli incarichi dati dopo tale data; ci sembra infatti punitivo applicarla anche agli incarichi precedenti conclusi successivamente al 21 agosto o comunque alle liquidazioni da effettuare dopo tale data, indipendentemente dal momento del conferimento dell'incarico, ma questo è un punto discutibile, su cui, ovviamnete, non si è ancora formata giurisprudenza.
      Zucchetti SG srl
      • Alessandro Bartoli

        Citta' di Castello (PG)
        02/12/2015 22:37

        RE: RE: liquidazione delle prestazioni professionali del perito stimatore

        Grazie per la vostra risposta.
        Alessandro Bartoli
        • Rossella Roncagliolo

          SARZANA (SP)
          04/05/2016 11:56

          RE: RE: RE: liquidazione delle prestazioni professionali del perito stimatore

          Buongiorno,
          in relazione all'argomento di cui alla discussione sopra, chiedo conferma circa all'orientamento attuale.

          Grazie
          Rossella Roncagliolo
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            04/05/2016 20:14

            RE: RE: RE: RE: liquidazione delle prestazioni professionali del perito stimatore

            Non ci risultano novità in materia. Precisiamo solo, con riferimento alla risposta che precede, che la norma delle disp. att. cod. proc. civ. interessata è quella di cui all'art. 161 e non 1691.
            Zucchetti SG srl
            • Alberto Biccheri

              CITTA DI CASTELLO (PG)
              10/07/2018 18:31

              RE: RE: RE: RE: RE: liquidazione delle prestazioni professionali del perito stimatore

              Buonasera,
              si segnala in merito all'argomento del post, il seguente orientamento e se ne richiede cortese commento. Grazie

              Tribunale di Treviso, 3 novembre 2015 (dep. 4 novembre 2015). G.D.: FABBRO.

              L'art. 161 disp.att. c.p.c. come novellato dalla L. n. 132/2015 deve ritenersi applicabile solo nelle procedure esecutive individuali e non in quelle concorsuali, data la sede in cui la norma è collocabile (Processo di esecuzione) e visto, anche alla luce di recenti arresti della Corte Costituzionale (Sent. 192/2015), che non pare "corretto costringere l'esperto stimatore ad attendere, magari anni, per vedersi liquidato interamente quanto gli è dovuto per una prestazione che prevede un'obbligazione di mezzi - e non di risultato - già esaurita da tempo".
              • Zucchetti Software Giuridico srl

                Vicenza
                11/07/2018 20:11

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: liquidazione delle prestazioni professionali del perito stimatore

                In una recente risposta del 2.7.2018 aldott. Leonardi, abbiamo scritto quanto segue:
                Il terzo comma dell'art. 161 disp. att. c.p.c. è stato oggetto di critiche fin dalla sua introduzione e qualche tribunale addirittura lo ha disapplicato in quanto in contrasto con il diritto comunitario (Trib. Vicenza 15 giugno 2016). Per quanto attiene all'applicazione della norma al fallimento abbiamo rinvenuto la seguente decisione: "L'art. 161 disp.att. c.p.c. come novellato dalla L. n. 132/2015 deve ritenersi applicabile solo nelle procedure esecutive individuali e non in quelle concorsuali, data la sede in cui la norma è collocabile (Processo di esecuzione) e visto, anche alla luce di recenti arresti della Corte Costituzionale (Sent. 192/2015), che non pare "corretto costringere l'esperto stimatore ad attendere, magari anni, per vedersi liquidato interamente quanto gli è dovuto per una prestazione che prevede un'obbligazione di mezzi - e non di risultato - già esaurita da tempo"" (Trib. Treviso, 3 novembre 2015 (dep. 4 novembre 2015).
                Come vede, ci siamo limitati a riferire del provvedimento del Tribunale Treviso, da lei citato, senza alcun commento. A nostro aviso, infatti la decisione in questione sembra improntata più a ragioni di pratica opportunità e buon senso che a ad un metro giuridico, in quanto al di là della giustizia o meno della soluzione, che riguarda anche lo stimatore nelle esecuzioni individuali, bisognerebbe scrutinare le singole norme del processo esecutivo applicabili all'esecuzione fallimentare, impresa non facile una volta venuto meno il generale rinvio alla normativa dl codice di rito.
                Diciamo che il provvedimento indicato ci lascia qualche perplessità perché, come abbiamo detto nel post che precede questo dibattito, lo stimatore fallimentare, sebbene non venga nominato dal giudice né dall'Uff. giud. ma dal curatore, svolge lo stesso compito e la finalità cui tende la norma- che è quella di ancorare il compenso dello stimatore al prezzo reale ricavato dalla vendita e non al prezzo stimato- ricorre anche nel fallimento.
                Zucchetti SG srl
                • Roberto Tosa

                  Prato
                  18/07/2022 18:41

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: liquidazione delle prestazioni professionali del perito stimatore

                  Salve,
                  mi ricollego al tema dell'applicazione analogica dell'art. 161 disp. att. c.p.c. anche alle liquidazioni concorsuali di cui concordo l'orientamento da Voi suggerito.
                  Chiedo se, ad avviso degli esperti di Zucchetti, l'art. 161 disp. att. c.p.c. si applica anche alle liquidazioni in tema, ad esempio, di valutazione d'azienda oppure è limitato all'esperto stimatore immobiliare.
                  Tenuto conto che il legislatore con tale novella ha voluto ricollegare la remunerazione del professionista al concreto valore del bene e, quindi, alla concreta utilità che i creditori hanno ottenuto dalla liquidazione dello stesso, secondo me, la risposta è affermativa.
                  Grazie, come sempre. per l'interessante e professionale scambio di opinioni che si viene a creare nel forum.
                  Dott. Roberto Tosa
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  20/07/2022 11:26

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: liquidazione delle prestazioni professionali del perito stimatore

                  Si la disposizione di cui all'art. 161 disp.att. cpc si applica a tutti gli esperti e periti, qualunque sia l'oggetto della relazione, dato che come da lei indicato, lo scopo della norma è quello di parametrare il compenso del perito stimatore al prezzo effettivo ricavato, evitando così stime "gonfiate" al solo fine di incrementare il compenso.
                  Zucchetti SG Srl
    • Marcello Cosentino

      Portogruaro (VE)
      04/05/2026 10:44

      RE: liquidazione delle prestazioni professionali del perito stimatore

      Buongiorno Vi chiedo un parere riguardante la liquidazione di un CTU che ha stimato un immobile appreso all'attivo di una procedura di liquidazione controllata del patrimonio di un sovraindebitato.
      Il valore stimato dell'immobile è pari ad euro 85.000,00 ed il CTU presenta una richiesta di liquidazione di un acconto sul proprio compenso.
      Il GD liquida:
      500,00 a titolo di acconto sul compenso finale ed 970,42 titolo di compenso in via definitiva, oltre alle spese generali ed accessorie come per legge; oltre ad euro 141,65 a titolo di spese imponibili.
      IL CTU emette quindi la fattura quale acconto ex art. 13 DM 182/2002 per l'importo di 1.612,07 (pari alla somma di tutti gli importi sopra riportati).
      L'immobile viene aggiudicato al prezzo di 110.000,00 e quindi superiore a quello definito nella perizia, ed il CTU presenta una nuova richiesta di liquidazione del propri compenso allegando gli onorari tabellari ex art. 13 DM 182/02 che determina il compenso massimo di 1.184,69 (il minimo è 592,38 ed il medio 888.54).
      La richiesta del CTU è la seguente:
      Onorario (riveduto e corretto) 1.184,69
      a dedurre Onorario già liquidato - 500,00
      Saldo proposto = 684,69

      Confesso che non mi è affatto chiaro il motivo per cui, oltre ai 500 , non si portino in deduzione anche i 970,42 liquidati a titolo di compenso definitivo.
      Richieste spiegazioni al CTU la risposta fornita, in sintesi, è stata "faccio sempre così e nessuno ha mai obbiettato alcunché " .
      Che ne pensate? Sono io che sbaglio?

      Grazie del Vs supporto






      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        05/05/2026 09:49

        RE: RE: liquidazione delle prestazioni professionali del perito stimatore

        Se non ci sfugge qualcosa, ci pare che l'errore sia nella predisposizione della fattura di acconto, e si tratta di un errore talmente rilevante ed evidente da far pensare a una banale distrazione da parte di chi l'ha emessa, più che a una errata interpretazione del provvedimento del Giudice, o addirittura alla volontà di chiedere sostanzialmente due volte il medesimo importo.


        Se abbiamo ben compreso il contenuto del provvedimento del Giudice e la successione degli eventi, infatti:

        - il perito ha chiesto la liquidazione di un acconto

        - il giudice ha determinato in 500 euro tale acconto, calcolato sulla base di un compenso finale stimato in 970,42 euro, più spese imponibili

        - il perito invece di fare fattura per l'acconto, l'ha fatta (erroneamente) sommando tutte le voci contenute nel provvedimento del Giudice.

        - ora il perito richiede il pagamento del saldo, ricalcolato sulla base del prezzo di aggiudicazione, detraendo l'acconto già liquidato.


        In conclusione:

        - se, al di là dell'errore nella predisposizione della fattura, è stato corrisposto il solo acconto di 500 euro, quando il Giudice avrà provveduto sulla nuova richiesta di liquidazione, dall'importo liquidato dovranno essere detratti i 500 euro già corrisposti

        - se invece, basandosi non sul provvedimento del Giudice ma sulla fattura emessa, è stato corrisposto il complessivo importo di 1.612,07 euro, in sede di liquidazione del compenso definitivo dovrà essere richiesta al perito la restituzione di parte di quanto ricevuto, perché il compenso massimo ex art. 13 del D.M. 30/5/2002, su in valore di 110.000 euro, è di 1.184,69 (come correttamente calcolato dal perito), che anche con l'aumento del 15% per rimborso spese imponibile è comunque inferiore a quanto già corrisposto.