Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Massa attiva immobiliare

  • Paolo Angelo Alloisio

    NOVI LIGURE (AL)
    06/02/2020 14:42

    Massa attiva immobiliare

    Chiedo scusa per la domanda. Di solito prima di porne una mi studio la questione, ma nella fattispecie non ho avuto molto tempo.

    In un fallimento di una sas ho realizzato la vendita di un immobile sopravvenuto, a seguito di eredità, nel patrimonio del socio accomandatario. La massa attiva del socio accomandario è costituita esclusivamente da realizzi immobiliari, compresi gli interessi attivi maturati sulle somme incassate.
    La massa attiva della società (poca roba) è stata "azzerata " per pagare le spese in prededuzione, tra cui il mio compenso.
    Devo procedere al riparto finale della massa del socio. Non sono presenti creditori ipotecari o creditori assistiti da privilegio speciale immobiliare.
    Sono presenti, ovviamente, creditori assistiti da privilegio generale (mobiliare).
    Ai fini di questo riparto, escluse eventuali spese prededucibili, tutti i creditori (chirografari e privilegiati generali) sono da considerare sullo stesso piano dato che la prelazione mobiliare generale attribuisce (ex art. 111 quater) un beneficio in termini di graduatoria solo sul realizzato del patrimonio mobiliare? O in ogni caso, anche in presenza, di entrate solo immobiliari, si antepongono i creditori privilegiati generali a quelli chirografari (in base ad un principio generale di rispetto delle cause legittime di prelazione?
    Grazie , come sempre
    Paolo Angelo Alloisio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/02/2020 20:23

      RE: Massa attiva immobiliare

      Posto che i privilegiati mobiliari hanno privilegio sul patrimonio mobiliare, è chiaro che se non vi sono beni mobili, i privilegiati mobiliari diventano chirografi e partecipano in proporzione con gli altri chirografi sul ricavato immobiliare; però, attenzione, perché vi sono dei privilegiati mobiliari che godono di collocazione sussidiaria sugli immobili, da pagare dopo gli ipotecari e i privilegiati immobiliari sullo stesso immobile, così come elencati nell'art. 2776 c.c.. Posto che, nella fattispecie, il socio accomandatario risponde anche dei debiti sociali, per cui nel suo passivo sono insinuati anche i privilegiati generali creditori sociali (art. 148, co. 3 l.f.) i dipendenti e gli altri creditori elencati nell'arto 2776 c.c, (e solo questi e non anche altri privilegiati) vanno primariamente soddisfatti, secondo l'ordine indicato da tale norma, sul bene immobile del socio accomandatario, dato che su questo, come lei dice, non sono presenti ipotecari né privilegiati immobiliari. Qiello che residua va nel calderone generale a favore di tutti gli altri creditori.
      Zucchetti SG srl