Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

IMPORTANTE_ VENDITA AUTOMEZZI MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA ANCORCHE' SEMPLIFICATA E IN TEMPI RISTRETTI

  • Isabella Rimini

    FORLI' (FC)
    26/01/2021 16:46

    IMPORTANTE_ VENDITA AUTOMEZZI MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA ANCORCHE' SEMPLIFICATA E IN TEMPI RISTRETTI

    BUONASERA,
    HO APPOSTO I SIGILLI SU N. 4 AUTOVEICOLI PER I QUALI HO RICEVUTO A MEZZO PEC N. 2 OFFERTE DI ACQUISTO IN BLOCCO.
    Ho fatto istanza al giudice per essere esonerata dall'inventario e per una vendita urgente al miglior offerente. Non essendo ancora stato predisposto il programma di liquidazione, il giudice ex art 104-107 l.f. ha disposto che: "la vendita dovrà tuttavia essere effettuata mediante procedura competitiva, ancorché in via semplificata e in tempi ristretti, ponendo come prezzo base d'asta quello dell'offerta più alta ricevuta ed invitando a partecipare ad una gara al rialzo, oltre ai due offerenti, anche ad ulteriori operatori del settore ai quali andrà comunicata la procedura di selezione con invito ad offrire."
    SI CHIEDE, A VOSTRO PARERE, SE SIA OBBLIGATORIA OLTRE ALL'INVITO DIRETTO A MEZZO PEC A SOGGETTI QUALIFICATI DEL SETTORE, ANCHE LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO SUL PORTALE VENDITE PUBBLICHE ED IL PAGAMENTO DEL DIRITTO CONSEGUENTE (€ 100).
    Ringrazio anticipatamente per la collaborazione e disponibilità.
    Distinti saluti, Isabella Rimini
    • Zucchetti SG

      28/01/2021 12:00

      RE: IMPORTANTE_ VENDITA AUTOMEZZI MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA ANCORCHE' SEMPLIFICATA E IN TEMPI RISTRETTI

      Per rispondere all'interrogativo posto riteniamo che occorra muovere dalla lettera dell'art. 107 l.fall. (nel testo novellato dall'art. 11 d.l. 27 giugno 2015, numero 83) il quale al primo comma dispone che in ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dal primo comma dell'art. 490 c.p.c. almeno 30 giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.
      Dunque, anche le vendite fallimentari soggiacciono alla pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche.
      È bene precisare che la previsione di cui si è appena fatto cenno, essendo stata inserita nel corpo del primo comma dell'art. 107 l.fall., conduce inevitabilmente ad affermare che siffatto adempimento pubblicitario è obbligatorio non solo per le vendite che si svolgono secondo le disposizioni del codice di procedura civile, così come ammesso dal secondo comma dell'art. 107, ma anche per le vendite competitive.
      La norma non contiene clausole di riserva, e dunque non sembrerebbe contemplare alcuna possibilità di deroga; anzi, l'inciso "in ogni caso" con cui il capoverso si apre, pare indicare la precipua voluntas legis di escluderlo.
      Tuttavia, a diverso approdo deve giungersi ove si consideri il procedimento di liquidazione nel suo complesso, vagliandolo soprattutto in relazione alla funzione cui è istituzionalmente deputato.
      In questo senso, siamo dell'avviso che questa norma debba confrontarsi con quelle ipotesi in cui un ritardo nella vendita potrebbe essere pregiudizievole per il miglior soddisfacimento delle ragioni dei creditori ammessi al passivo.
      L'esempio più eclatante che è possibile richiamare è quello dei beni deteriorabili, in relazione ai quali il dilatarsi dei tempi della vendita potrebbe compromettere una utile collocazione sul mercato.
      Ed allora, se gli adempimenti pubblicitari sono funzionali ad ottenere la più ampia partecipazione degli interessati, in vista della massimizzazione del ricavato dalla vendita, deve osservarsi che l'adempimento può essere del tutto preterito o ridotto quante volte vi sia la prova provata del fatto che l'attesa dei tempi previsti dalla norma si risolverebbe in pregiudizio del ceto creditorio.
      Due dati normativi confortano il nostro convincimento.
      Il primo è rappresentato dall'art. 501 c.p.c., a mente del quale delle cose deteriorabili può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata (si osservi che la norma la norma si applica sia alle vendite mobiliari che immobiliari).
      Il secondo risiede nella previsione di cui all'art. 104 ter, comma settimo l.fall., il quale consente di procedere alla liquidazione dei beni anche prima della predisposizione del programma di liquidazione (ed anche prima della nomina del comitato dei creditori) quando dal ritardo può derivare pregiudizio per il ceto creditorio.
      Traendo le conclusioni dal ragionamento appena succintamente svolto, ci sentiamo di affermare che il periodo di pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale potrà essere abbreviato, previa autorizzazione del giudice delegato, sulla scorta della dimostrazione che l'attesa del termine di cui all'articolo 107 citato pregiudicherebbe irreversibilmente la liquidazione o ne mortificherebbe significativamente il risultato ultimo. Peraltro, a corollario, osserviamo che il Portale non compie questa verifica, e quindi consente di caricare l'inserzione anche se si individua una data di vendita a distanza inferiore rispetto a quella dei trenta giorni previsti dalla legge fallimentare.
      Chiaramente, anche in questo caso, non sarà possibile abdicare alla competizione, ed è quindi necessario che si attuino modalità procedimentali indicate dal GD.
      Quanto al pagamento del contributo di pubblicazione, esso nel caso di specie è dovuto, salvo che la procedura sia priva di liquidità.
      Invero, l'art. 18-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 prevede che la pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale sconta il pagamento del contributo di pubblicazione quando ha ad oggetto beni mobili registrati e beni immobili. A questo proposito è bene precisare che il contributo:
      - da un lato, non è dovuto per i beni mobili non registrati, indipendentemente dal loro valore;
      - dall'altro, è sempre dovuto per i beni mobili registrati, indipendentemente dal loro valore. Ciò in quanto la disciplina del Portale delle vendite Pubbliche non risente della previsione di cui all'art. 490, comma secondo, c.p.c., il quale regola esclusivamente il regime pubblicitario sui siti internet dei beni immobili e dei beni mobili registrati di valore superiore ad €. 25.000,00 e dei beni immobili.