Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

abbandono bene immobile ex art 104-ter comma 7

  • Vittorio Sarto

    Cesena (FC)
    15/06/2020 18:33

    abbandono bene immobile ex art 104-ter comma 7

    Buongiorno,

    nel caso in cui il curatore ritenga opportuno abbandonare un bene immobile in quanto non più conveniente per la Procedura dovrà richiedere al Comitato dei creditori ( o al GD in caso di non costituzione del Comitato) di essere autorizzato all'abbandono ed il bene ritornerà nella disponibilità del fallito.
    Si chiede dal punto di vista pratico quali siano i successivi passi da seguire una volta ottenuta l'autorizzazione e averlo comunicato ai creditori.
    Ritengo si debba procedere alla cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento sul bene ed a comunicarlo al fallito e ad eventuali comproprietari.
    Nel caso di fallimento di una società di persona in cui i soci amministratori sono anche falliti personalmente è possibile che il bene della società che viene abbandonato ritorni nella loro disponibilità pur essendo ancora formalmente falliti?
    inoltre nel caso in cui sia già stato pubblicato un avviso di vendita è possibile richiedere al GD di annullare la vendita e procedere all'abbandono del bene per eventi sopravvenuti?

    grazie mille in anticipo per la preziosa risposta

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/06/2020 19:19

      RE: abbandono bene immobile ex art 104-ter comma 7

      Certamente bisogna procedere alla cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento sul bene chiedendo al giudice l'emissione di apposito decreto applicando in via analogica il secondo comma dell'art, 108 l. fall.: indispensabile la comunicazione al fallito al quale va riconsegnata la disponibilità materiale del bene; opportuna la comunicazione ad eventuali comproprietari non coinvolti nel fallimento.
      Una volta escluso il bene dall'attivo, lo stesso ritorna proprio al fallito, nel senso che viene a lui riconsegnato e ne riprende la disponibilità, per cui diventa un suo bene personale, sul quale i creditori possono eventualmente soddisfarsi (per questo l'art. 104ter, co. 8, richiede la comunicazione ai creditori), per cui il fatto che i soci siano falliti non costituisce un ostacolo alla c.d. riconsegna.
      Se è stato già pubblicato un avviso di vendita è è necessario revocarlo, ma non è richiesto un apposito provvedimento del giudice dal momento che è implicito nella dismissione del bene. Se il curatore intende dismettere il bene perché non conveniente per la massa, evidentemente non vuole più venderlo ed una volta avuta l'autorizzazione non può più venderlo perchè non ne ha più la disponibilità o comunque sta per trasferirla al fallito
      Zucchetti SG srl
      • Marco Botrugno

        Brindisi
        20/06/2020 10:36

        RE: RE: abbandono bene immobile ex art 104-ter comma 7

        Nel caso di fallimento di una società di capitali, il bene immobile "abbandonato" dal curatore torna nella disponibilità della società fallita. In questa ipotesi mi chiedo se, dopo la chiusura della procedura, il curatore procede alla cancellazione della società dal registro imprese anche se la stessa è intestataria di un bene immobile. Che fine fa il bene immobile "abbandonato" dal curatore dopo la cancellazione della società dal Registro Imprese? Grazie.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          22/06/2020 19:15

          RE: RE: RE: abbandono bene immobile ex art 104-ter comma 7

          Per la verità non è il curatore che procede alla cancellazione, ma egli chiede la cancellazione al Registro delle Imprese e sarà il responsabile di questi a valutare se procedere alla cancellazione.
          Ad ogni modo il caso da lei prospettato, a seguito della diffusione della pratica di cui all'ottavo comma dell'art. 104ter l. fall. è diventato abbastanza diffuso e, a quanto ci risulta, normalmente la cancellazione viene attuata perché la presenza di beni all'esito della liquidazione, volontaria come coattiva, non è causa di impedimento della cancellazione ed estinzione della società attuandosi, a seguito della estinzione una successione in capo ai soci dei diritti ed i beni non compresi nel bilancio della società estinta, che appunto si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa (cfr. Cass. nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013).
          Zucchetti SG srl
        • Francesco Maria d'Acunto

          Napoli
          22/04/2025 11:08

          RE: RE: RE: abbandono bene immobile ex art 104-ter comma 7

          Una volta autorizzata la rinuncia nel caso in cui l'ammissione al passivo era di un credito fondiario privilegiato quale è il destino del credito? Viene degradato a chirografario o va stralciato interamente?
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            22/04/2025 20:13

            RE: RE: RE: RE: abbandono bene immobile ex art 104-ter comma 7

            L'ipoteca fondiaria, a parte alcune caratteristiche di carattere prevalentemente processuali, attribuisce la normale prelazione data da ogni ipoteca, per cui come ogni altra ipoteca anche questa è caratterizzata da un rapporto di specificità sul bene oggetto della garanzia, nel senso che il creditore può far valere la prelazione attribuitagli dall'ipoteca soltanto sul bene che è oggetto della stessa. Pertanto, anche nel caso dell'ipoteca fondiaria, ove il bene oggetto dell'iscrizione non faccia parte dell'attivo concorsuale, l'ipoteca non può essere realizzata e quindi il credito va ammesso al chirografo; situazione che si riproduce quando il bene oggetto del gravame viene dismesso ex art. 104 ter l. fall. giacchè tale operazione fa fuoriuscire la disponibilità del bene dall'attivo fallimentare per farla rientrare in quella del fallito, tant'è che quel bene può essere aggredito dai creditori concorsuali.
            Zucchetti SG srl
      • Paolo Capretti

        PARMA
        22/09/2026 11:02

        RE: RE: abbandono bene immobile ex art 104-ter comma 7

        Buongiorno, mi riallaccio a questa discussione per una richiesta, La disponibilità materiale del bene va riconsegnata al fallito giustamente ma se nel frattempo è stato cancellato d'ufficio per interdizione a seguito di procedimento penale, a chi viene riconsegnata la disponibilità?
        Inoltre chiedo se vi è un fac simile di comunicazione ai creditori ex art 104-ter comma 7
        Grazie mille
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          23/09/2026 17:28

          RE: RE: RE: abbandono bene immobile ex art 104-ter comma 7

          Lei parla di interdizione penale, espressione che dovrebbe essere meglio specificata, dato che si può trattare della interdizione ex art. 32 c.p., della interdizione dai pubblici uffici di cui all'art. 28 c.p. o infine della interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'art. 32 bis c.p..
          Il riferimento alla interdizione penale, senza ulteriore aggettivazione, ci fa pensare che nel caso, si tratti della prima forma di interdizione, che, peraltro è quella che rileva ai fini della domanda giacchè l'interdizione dai pubblici uffici è una pena accessoria che comporta la preclusione all'elettorato attivo, all'esercizio dei diritti politici, all'accesso accedere a pubblici uffici e ad alcune funzioni, e così via, ma non incide sulla capacità di agire del soggetto colpito, così come anche l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi che comporta il divieto di svolgere le funzioni di amministratore societario, di sindaco, liquidatore, direttore generale, ecc, per il periodo della urata della sanzione.
          L'interdizione di cui al primo tipo, invece, che segue alla condanna ad una pena detentiva non inferiore ai cinque anni e dura per tutta la durata della pena, incide proprio sulla capacità di agire del soggetto, che non perde, quindi, la proprietà dei propri beni, ma perde la libera capacità di disporre degli stessi, di cedere o di acquisirli, senza l'intervento di un legale rappresentante, secondo le regole previste dal codice civile per l'interdizione giudiziale.
          Equiparata questa forma di interdizione ex art. 32 c.p. a quella civilistica, la restituzione del bene in questione va effettuata al tutore del soggetto interdetto; tutore che viene nominato dal giudice tutelare a seguito della comunicazione della sentenza che dichiara l'interdizione o attraverso la procedura prevista dall'art. 345 c.c.. negli altri casi di interdizione, invece, la restituzione può essere effettuata direttamente nelle mani del soggetto interessato.
          Zucchetti SG srl