Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

abbandono bene immobile ex art 104-ter comma 7

  • Vittorio Sarto

    Cesena (FC)
    15/06/2020 18:33

    abbandono bene immobile ex art 104-ter comma 7

    Buongiorno,

    nel caso in cui il curatore ritenga opportuno abbandonare un bene immobile in quanto non più conveniente per la Procedura dovrà richiedere al Comitato dei creditori ( o al GD in caso di non costituzione del Comitato) di essere autorizzato all'abbandono ed il bene ritornerà nella disponibilità del fallito.
    Si chiede dal punto di vista pratico quali siano i successivi passi da seguire una volta ottenuta l'autorizzazione e averlo comunicato ai creditori.
    Ritengo si debba procedere alla cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento sul bene ed a comunicarlo al fallito e ad eventuali comproprietari.
    Nel caso di fallimento di una società di persona in cui i soci amministratori sono anche falliti personalmente è possibile che il bene della società che viene abbandonato ritorni nella loro disponibilità pur essendo ancora formalmente falliti?
    inoltre nel caso in cui sia già stato pubblicato un avviso di vendita è possibile richiedere al GD di annullare la vendita e procedere all'abbandono del bene per eventi sopravvenuti?

    grazie mille in anticipo per la preziosa risposta

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/06/2020 19:19

      RE: abbandono bene immobile ex art 104-ter comma 7

      Certamente bisogna procedere alla cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento sul bene chiedendo al giudice l'emissione di apposito decreto applicando in via analogica il secondo comma dell'art, 108 l. fall.: indispensabile la comunicazione al fallito al quale va riconsegnata la disponibilità materiale del bene; opportuna la comunicazione ad eventuali comproprietari non coinvolti nel fallimento.
      Una volta escluso il bene dall'attivo, lo stesso ritorna proprio al fallito, nel senso che viene a lui riconsegnato e ne riprende la disponibilità, per cui diventa un suo bene personale, sul quale i creditori possono eventualmente soddisfarsi (per questo l'art. 104ter, co. 8, richiede la comunicazione ai creditori), per cui il fatto che i soci siano falliti non costituisce un ostacolo alla c.d. riconsegna.
      Se è stato già pubblicato un avviso di vendita è è necessario revocarlo, ma non è richiesto un apposito provvedimento del giudice dal momento che è implicito nella dismissione del bene. Se il curatore intende dismettere il bene perché non conveniente per la massa, evidentemente non vuole più venderlo ed una volta avuta l'autorizzazione non può più venderlo perchè non ne ha più la disponibilità o comunque sta per trasferirla al fallito
      Zucchetti SG srl
      • Marco Botrugno

        BRINDISI
        20/06/2020 10:36

        RE: RE: abbandono bene immobile ex art 104-ter comma 7

        Nel caso di fallimento di una società di capitali, il bene immobile "abbandonato" dal curatore torna nella disponibilità della società fallita. In questa ipotesi mi chiedo se, dopo la chiusura della procedura, il curatore procede alla cancellazione della società dal registro imprese anche se la stessa è intestataria di un bene immobile. Che fine fa il bene immobile "abbandonato" dal curatore dopo la cancellazione della società dal Registro Imprese? Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          22/06/2020 19:15

          RE: RE: RE: abbandono bene immobile ex art 104-ter comma 7

          Per la verità non è il curatore che procede alla cancellazione, ma egli chiede la cancellazione al Registro delle Imprese e sarà il responsabile di questi a valutare se procedere alla cancellazione.
          Ad ogni modo il caso da lei prospettato, a seguito della diffusione della pratica di cui all'ottavo comma dell'art. 104ter l. fall. è diventato abbastanza diffuso e, a quanto ci risulta, normalmente la cancellazione viene attuata perché la presenza di beni all'esito della liquidazione, volontaria come coattiva, non è causa di impedimento della cancellazione ed estinzione della società attuandosi, a seguito della estinzione una successione in capo ai soci dei diritti ed i beni non compresi nel bilancio della società estinta, che appunto si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa (cfr. Cass. nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013).
          Zucchetti SG srl