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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Giudizio di divisione di un immobile | modalità di cessione della quota di proprietà del fallimento.
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Francesco Roman
Gravellona Toce (VB)08/10/2024 16:49Giudizio di divisione di un immobile | modalità di cessione della quota di proprietà del fallimento.
Buonasera,
sono il curatore di un fallimento che ha promosso un giudizio di divisione di un immobile di proprietà di due coniugi (uno fallito in proprio quale socio illimitatamente responsabile di una società di persone).
Nell'ipotesi in cui nel corso del giudizio divisionale venga reperita (ed autorizzata dagli organi della procedura concorsuale) una soluzione transattiva, la quota indivisa dell'immobile caduta nel fallimento può essere trasferita all'altro coniuge tramite un verbale di assegnazione del G.I. senza necessità di adire procedure ad evidenza pubblica od a quelle previste dall'art. 107 L.F.?
Nel caso sia possibile, potete, per favore, fornirmi i riferimenti normativi?
Ringrazio per l'attenzione e il parere che eventualmente vorrete fornirmi.
Francesco Roman-
Zucchetti SG
Vicenza09/10/2024 12:01RE: Giudizio di divisione di un immobile | modalità di cessione della quota di proprietà del fallimento.
No, non è possibile seguire la strada da lei indicata. Se si arriva ad un accordo transattivo con effetti traslativi di una quota di proprietà di immobile, il curatore, previa autorizzazione del comitato creditori, deve stipulare un atto scritto notarile nel quale vengono indicati i termini della transazione, nell'ambito della quale viene inserito il trasferimento della quota, come in una ordinaria vendita.
Zucchetti SG srl-
Francesco Roman
Gravellona Toce (VB)09/10/2024 12:26RE: RE: Giudizio di divisione di un immobile | modalità di cessione della quota di proprietà del fallimento.
Buongiorno,
ringrazio, anche per la rapidità della risposta.
Dunque, a mio beneficio, se ho compreso correttamente il Vostro parere:
1) l'accordo transattivo con effetto traslativo della quota indivisa dell'immobile caduta nel Fallimento deve, dopo essere stato autorizzato dal C.d.C. ex art. 35 L.F. e comunicato preventivamente al G.D., essere stipulato con un atto notarile; e
2) non è necessario dare luogo ad una procedura di evidenza pubblica ovvero ad una procedura competitiva ex art. 107 L.F..
Se così è, con riferimento al punto 2, chiedo un ulteriore parere in merito alla compatibilità di tale ipotesi proprio con l'art. 107 L.F., atteso che la transazione (consistente nel versamento alla Procedura, da parte dell'altro comproprietario, di una somma di denaro rappresentante il ritenuto transato valore della quota da trasferire) configura, de facto, una vendita (e, come tale, potenzialmente rientrante nella norma inderogabile di cui all'art. 107 L.F. in materia di modalità delle vendite concorsuali).
Ringrazio per l'attenzione e per l'ulteriore parere che vorrete eventualmente fornirmi.
Francesco Roman
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Zucchetti SG
Vicenza09/10/2024 17:19RE: RE: RE: Giudizio di divisione di un immobile | modalità di cessione della quota di proprietà del fallimento.
Nel confermare l'esattezza dell'interpretazione della nostra risposta, lei ha perfettamente ragione nell'esprimere il dubbio sulla possibile violazione dell'art. 107 l. fall., ma proprio per questo noi abbiamo scritto che bisogna stipulare un atto "notarile nel quale vengono indicati i termini della transazione, nell'ambito della quale viene inserito il trasferimento della quota"; questo vuol dire in primo luogo che deve esistere una controversia, quanto meno potenziale, tra le parti (e nel caso esiste dato che è pendente un giudizio di divisione), inoltre che bisogna addivenire ad una transazione che preveda, come l'istituto richiede, reciproche concessioni, e, infine, che il trasferimento deve inserirsi nell'ambito della transazione come una delle concessioni che una parte fa all'altra in cambio di un'altra prestazione. Solo se si si riesce ad organizzare una soluzione di questo tipo, si può parlare di transazione traslativa, che sfugge alle regole della competitività sul trasferimento della quota, cui la vendita sarebbe soggetta anche nel giudizio divisionale; nel caso, esistendo una causa di divisione tra le parti e trattandosi di una comproprietà ancora da dividere, non dovrebbe essere difficile addivenire ad una forma di accordo che eviti la causa e dia a ciascuno qualcosa e in cui ciascuno cede su qualcosa.
Zucchetti SG srl-
Francesco Roman
Gravellona Toce (VB)10/10/2024 08:09RE: RE: RE: RE: Giudizio di divisione di un immobile | modalità di cessione della quota di proprietà del fallimento.
Buongiorno,
ringrazio per la conferma e l'ulteriore parere fornitomi.
Non nascondo che resto perplesso sull'assimilazione sostanziale, al di là del nomen iuris, del caso che mi occupa ad una transazione, atteso che la struttura sinallagmatica del negozio configurerebbe, da un lato (quello della Procedura concorsuale), la rinuncia al giudizio di divisione, oramai in fase avanzata, e il trasferimento della quota di comproprietà dell'immobile all'altro coniuge verso la corresponsione da parte di quest'ultimo al Fallimento di una somma in denaro ritenuta congrua rispetto al valore della quota stessa (più un concorso alle spese della causa) e, dall'altro (quella del coniuge non fallito), le speculari prestazioni (che valuto difficile configurare come concessioni). Dunque, de facto, una struttura comunque quantomeno simile a quella del contratto tipico di cui all'art. 1470 c.c..
Grazie ancora, buona giornata e buon lavoro.
Francesco Roman
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