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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Liquidazione controllata - comunicazione di irregolarità (avviso bonario) agenzia entrate
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Antonio Nieddu
Sassari04/05/2026 17:09Liquidazione controllata - comunicazione di irregolarità (avviso bonario) agenzia entrate
Buon pomeriggio, vorrei avere un chiarimento riguardo questa situazione.
Un ricorrente in liquidazione controllata aveva ricevuto - prima di essere ammesso alla procedura - una comunicazione di irregolarità relativa ad un modello Unico per il quale non erano stati effettuati i versamenti.
Egli aveva dilazionato il versamento, pagando la prima rata, sempre prima della sentenza di ammissione.
Una volta aperta la procedura, l'Agenzia delle Entrate non si è insinuata al passivo.
Adesso però, si presenta il problema del pagamento delle rate residue dell'avviso bonario.
Il debitore deve proseguire nel pagamento, come se si tratti di spese personali (tributi), oppure il debito non va più pagato, in quanto non è un debito della procedura, ed il suo pagamento sarebbe lesivo della par condicio?
In sintesi: posto che il debito da dichiarazione fiscale è antecedente all'apertura della procedura, esso rientra tra i debiti concorsuali oppure tra i debiti "personali"?
Stessa dubbio relativamente ad un avviso di liquidazione di un bollo auto notificato a me come liquidatore (e intestato al debitore) riferito ad un bollo antecedente alla data di apertura della liquidazione (e non inserito nel passivo).
Grazie anticipate.-
Zucchetti Software Giuridico srl
08/05/2026 10:45RE: Liquidazione controllata - comunicazione di irregolarità (avviso bonario) agenzia entrate
A nostro avviso se i crediti indicati nella domanda non si sono insinuati al passivo, non possono essere soddisfatti.
Lo si ricava dalla previsione di cui all'art. 270, comma 2 let. d), a mente della quale il Tribunale, con la sentenza di apertura della liquidazione controllata "assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo", termine che decorre dalla comunicazione dalla sentenza, comunicazione alla quale provvede il liquidatore a norma dell'art 272 comma 1 c.c.i.i.
A questo punto, l'art 273 comma 1 dispone che, scaduto il termine (non superiore a 60 giorni) assegnato ai creditori per la presentazione della domanda di ammissione al passivo, il liquidatore predispone lo stato passivo e lo trasmette agli interessati all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda (a questo proposito l'art. 270 prevede che per la presentazione della domanda di insinuazione al passivo si applica l'art. 201, il quale al comma 3 let. e) a sua volta dispone che nella domanda di insinuazione al passivo va indicato l'indirizzo PEC al quale il creditore intende ricevere le comunicazioni), i quali nei 15 giorni successivi possono presentare osservazioni, dopo di che, nei 15 giorni successivi, il liquidatore forma lo stato passivo e lo deposita in cancelleria, adempimento con il quale lo stato passivo diviene esecutivo
Come si vede, i creditori antecedenti all'apertura della procedura devono "pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo".
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