Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Vendita quote immobile coniugi dei soci non falliti, concetto di attivo realizzato ai fini della determinazione dell'ono...

  • Giuseppe Franco

    Nocera Inferiore (SA)
    04/04/2023 12:25

    Vendita quote immobile coniugi dei soci non falliti, concetto di attivo realizzato ai fini della determinazione dell'onorario spettante al Curatore

    Salve,
    al fine di ottenere il vostro consueto e prezioso contributo, significo quanto segue.
    A seguito della declaratoria di fallimento di una S.N.C. e dei due soci illimitatamente responsabili ex art. 147 l.f., è emersa la presenza di due consistenze immobiliari di proprietà, nella misura di 25% cadauno, dei soci falliti in proprio e della restante parte (50%) di proprietà, sempre nella misura di 25% cadauno, dei rispettivi coniugi dei soci falliti in proprio.
    Giusta "autorizzazione" rilasciata alla Curatela ad opera dei coniugi dei soci falliti in proprio, si è proceduto alla vendita integrale delle due consistenze immobiliari, con esito positivo.
    Ora, siccome il 50% del ricavato dalla vendita deve essere restituito, nella misura del 25% cadauno, ai coniugi dei soci falliti in proprio, mi chiedevo se l'attivo realizzato, ai fini della determinazione dell'onorario spettante al Curatore, è quello integrale (pari al 100% del valore di vendita delle consistenze immobiliari), ovvero solo la quota parte (50%) che effettivamente sarà acquisita all'attivo fallimentare.
    Ovviamente, tutte le attività prodromiche hanno avuto come parametro di riferimento il valore integrale delle consistenze immobiliari.
    Resto in attesa di un Vostro contributo anche con l'indicazione di eventuale Giurisprudenza pronunciatasi in subiecta materia.

    Con Viva Cordialità
    Dott. Giuseppe Franco
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/04/2023 19:24

      RE: Vendita quote immobile coniugi dei soci non falliti, concetto di attivo realizzato ai fini della determinazione dell'onorario spettante al Curatore

      A nostro avviso, ai fini del compenso può tenersi conto solo del 50% del ricavato in quanto il d.m. n. 30 del 2012 nel fare riferimento a percentuali "sull'ammontare dell'attivo realizzato", implicitamente ammette che l'attivo realizzato sia quell'attivo acquisito al patrimonio fallimentare. Considerazione confortata dal fatto che, quale curatore, lei avrebbe potuto disporre e, quindi vendere, solo la quota della metà di competenza dei due soggetti falliti e, in tanto ha potuto alienare l'intero, perché ha ricevuto una procura o, comunque una autorizzazione delle due proprietarie in bonis, per cui per la parte di loro competenza lei ha agito non quale curatore bensì quale loro procuratore, tant'è che la metà del ricavato va ad esse attribuito.. Inoltre le attività che ha svolto per cedere l'intero sarebbero state le stesse che se avesse venduto la metà, incontrando anche maggiori difficoltà a realizzare il prezzo che ha ricavato, per cui la vendita dell'intero si è risolta in un vantaggio anche ai fini del compenso perché ha permesso sicuramente un maggior proporzionale realizzo.
      Zucchetti SG srl