Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

SUCCESSIONE - TASSE/IMPOSTE PRENOTAZIONE A DEBITO

  • Pier Luigi Passoni

    TORINO
    29/03/2017 15:41

    SUCCESSIONE - TASSE/IMPOSTE PRENOTAZIONE A DEBITO

    Gent.mi
    sono curatore fallimentare di una società in accomandita semplice nonché curatore del socio fallito.
    La società s.a.s. era composta da due soci (padre e figlio). Il padre muore nel 2015, mentre la società e l'unico socio rimasto (figlio) fallisce nel 2017.
    Dalle ricerche condotte è emerso che il padre ha redatto un testamento lasciando i suoi beni immobili al figlio. Risulta inoltre un Atto per accettazione espressa di eredità , con il quale il figlio (socio ora fallito) prestava piena adesione ed acquiescenza alle disposizioni testamentarie. Non risultano però effettuate le necessarie variazioni al catasto tantè che gli immobili risultano ancora di proprietà del padre defunto Ora, si rende necessario regolarizzare la successione. Sono a chiedere se le imposte per la successione ed ogni eventuale costo si possa richiedere a debito dell'erario ai sensi dell'art 96 l.f. (in quanto ad oggi il fallimento è incapiente) e se sia comunque necessaria espressa autorizzazione del giudice delegato.
    Vi ringrazio e porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/03/2017 11:57

      RE: SUCCESSIONE - TASSE/IMPOSTE PRENOTAZIONE A DEBITO

      A norma del primo comma dell'art. 146 del DPR n. 115 del 2002, nella procedura fallimentare, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. Sono spese prenotate a debito:
      a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
      b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
      c) il contributo unificato;
      d) i diritti di copia.
      L'imposta di successione non è quindi tra quelle prenotabili a debito.
      Ma, a parte questo dato, va ricordato che il de cuius è deceduto prima della dichiarazione di fallimento e sempre prima di tale evento il figlio, ora fallito, ha accettato l'eredità del padre, per cui l'imposta di successione, se dovuta, ha natura concorsuale e deve essere insinuata al passivo.
      Dicevamo se dovuta perché, premesso che l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione ricorre attualmente solo quando il patrimonio del defunto superi 100.000 euro ovvero se in tale patrimonio sono compresi beni immobili e diritti immobiliari, ove sorga questo obbligo vi sono delle franchigie da applicare agli eredi; per la precisione, i figli possono usufruire di una franchigia di un milione di euro, il che significa che fino a un milione di euro non pagano la tassa di successione. Se l'eredità supera questa soglia, si dovrà pagare la tassa relativa all'importo in eccesso con aliquota fissata è del 4%.
      Sono ovviamente dovute le imposte ipotecarie e catastali come in una normale vendita: queste dovrebbero sorgere all'atto della regolarizzazione catastale, per cui ora in capo alla procedura che può chiedere la prenotazione a debito in quanto esse rientrano tra quelle prenotabili a debito, come si vede dalla elencazione fatta in precedenza.
      Zucchetti Sg srl
      • Giovanni Ganazzoli

        PARMA
        27/11/2018 13:44

        RE: RE: SUCCESSIONE - TASSE/IMPOSTE PRENOTAZIONE A DEBITO

        Ho un caso analogo che riguarda una insinuazione al passivo da parte dell'Agente della riscossione a seguito di successione d'ufficio con ruolo emesso dopo l'apertura della procedura.
        Per questi motivi l'Agente della riscossione chiede l'ammissione in prededuzione per l'intero credito (imposte ipotecarie e catastali, sanzioni, interessi e diritti esattoriali).
        Ho il dubbio che le sanzioni abbiano diritto alla prededuzione poichè l'evento da cui scaturisce la mancata regolarizzazione catastale (successione) è avvenuto ante procedura.
        In effetti gli eredi poi falliti non hanno presentato alcuna denuncia di successione nè hanno effettuato alcuna voltura immobiliare.
        In realtà non si può nemmeno provare che vi sia stata un'accettazione tacita da parte loro, sebbene abbiano continuato ad utilizzare l'immobile.
        Tuttavia a seguito di successione d'ufficio ora oltre all'imposta vengono comminate anche le sanzioni.
        Ringrazio e porgo cordiali saluti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          27/11/2018 20:00

          RE: RE: RE: SUCCESSIONE - TASSE/IMPOSTE PRENOTAZIONE A DEBITO

          Se la successione si è aperta prima della dichiarazione di fallimento degli attuali eredi e questi hanno, sempre prima della dichiarazione del loro fallimento, accettato tacitamente l'eredità rimanendo nel possesso dei beni ereditari, l'evento della successione da cui scaturiscono le imposte e le sanzioni è anch'esso anteriore al fallimento; di conseguenza i relativi crediti hanno natura concorsuale e non prededucibile.
          Zucchetti SG srl
          • Giovanni Ganazzoli

            PARMA
            27/11/2018 20:15

            RE: RE: RE: RE: SUCCESSIONE - TASSE/IMPOSTE PRENOTAZIONE A DEBITO

            Ringrazio della risposta ma vorrei chiarire che la successione è stata accertata d'ufficio dopo l'apertura della procedura e il debito che ne è scaturito, secondo l'Agente della riscossione, è maturato nel periodo fallimentare.
            Inoltre, leggendo la risposta al primo quesito, chiarite che le imposte ipotecarie e catastali (cioè quelle dell'insinuazione in oggetto) sono dovute al momento della voltura.
            Tale voltura non è avvenuta prima del fallimento ma è ovviamente stato necessario provvedervi quando la procedura ha venduto l'immobile all'aggiudicatario.
            Quindi mi resta il dubbio se tali imposte ipotecarie e catastali e relative sanzioni siano prededucibili, come pretende l'istante, in quanto maturate nel periodo endofallimentare oppure no in quanto generate da evento precedente l'apertura della procedura.
            O se invece siano comunque dovute dal fallimento per effetto della volturazione (omessa dai falliti) resasi necessaria per poter trasferire l'immobile all'aggiudicatario.
            Spero di esser stato più chiaro.
            Ringrazio nuovamente e porgo cordiali saluti.
            • Giovanni Ganazzoli

              PARMA
              04/12/2018 09:13

              RE: RE: RE: RE: RE: SUCCESSIONE - TASSE/IMPOSTE PRENOTAZIONE A DEBITO

              Scusate ma non mi sembra di avere avuto risposta a questa mia replica
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              04/12/2018 11:57

              RE: RE: RE: RE: RE: SUCCESSIONE - TASSE/IMPOSTE PRENOTAZIONE A DEBITO

              Rispondiamo con qualche giorno di ritardo perché abbiamo voluto coinvolgere anche la Sezione tributaria visto che lei ha richiamato la nostra precedente risposta che era, per la verità, concentrata sull'imposta di successione e che solo di sfuggita collegava genericamente le imposte ipocatastali alla voltura.
              Data la delicatezza del caso abbiamo voluto approfondire il problema e abbiamo posto ai nostri esperti la seguente domanda: quando sorge l'obbligo di pagare le imposte catastali e ipotecarie in una successione? Al momento della apertura della successione, che sembra costituire l'evento fonte dell'obbligo, oppure al momento della trascrizione per essere dette imposte dovute sulle volture catastali per il trasferimento di immobili, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso?
              I nostri esperti ci hanno così risposto:
              l'art. 13 del T.U. 31/10/1990 n. 347 ("Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale") stabilisce che: "Gli uffici dei registri immobiliari riscuotono l'imposta ipotecaria di loro competenza all'atto della richiesta della formalita', salvo quanto disposto dall'articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni".
              Il richiamato art. 33, comma 1-bis del TU successioni stabilisce che " Se nella dichiarazione di successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, gli eredi e i legatari devono provvedere nei termini indicati nell'articolo 31, alla liquidazione ed al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e ..." E l'art, 31 è quello che stabilisce che "La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione".
              Pertanto, in caso di successione, l'obbligo di pagamento delle imposte ipotecaria e catastale non è legato al momento di effettuazione delle formalità, bensì al momento di apertura della successione.
              Da tanto discende che nel caso in esame il relativo debito è concorsuale perché la successione si è aperta prima del fallimento, indipendentemente da quando essa è stata accertata e, addirittura, anche se il termine annuale fosse scaduto dopo il fallimento; in sostanza, segue la stessa sorte dell'imposta di successione.
              Zucchetti SG srl
              • Giovanni Ganazzoli

                PARMA
                04/12/2018 12:05

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: SUCCESSIONE - TASSE/IMPOSTE PRENOTAZIONE A DEBITO

                Condivido e ringrazio per l'approfondito esame del quesito.
                Cordialità.
              • Federico Casagrande

                Genova
                22/06/2021 15:32

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: SUCCESSIONE - TASSE/IMPOSTE PRENOTAZIONE A DEBITO

                Buongiorno,
                riprendo un secondo la risposta alla discussione sulle imposte ipotecarie e catastali, poiché ho un caso simile in una ditta individuale, fallita a marzo 2021, la cui madre è deceduta ad aprile 2020 e pertanto, avendo la de cuius degli immobili da acquisire al fallimento, il sottoscritto ha dovuto presentare la dichiarazione di successione, richiedendo all'Ade di provvedere, sia all'emissione dell'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione e sia alla voltura degli immobili caduti in successione, prima dell'ordinario pagamento delle imposte ipocatastali, e degli altri tributi dovuti per la registrazione della successione.
                L'Ufficio procedeva all'emissione dell'avviso di liquidazione con cui veniva richiesto il pagamento dei tributi dovuti in autoliquidazione, e non versati, per imposta ipotecaria, catastale, di bollo, tassa ipotecaria e tributi speciali di cui al D.Lgs. 347/1990, oltre sanzioni per omesso pagamento ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997.
                L'AdE richiedeva, attraverso un'istanza, in via principale, il pagamento in prededuzione, dal momento che l'ufficio ritiene che l'art. 31 del medesimo D.Lgs n. 346/1990 stabilisce che la dichiarazione debba essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione e che pertanto, il termine per il pagamento delle imposte in autoliquidazione scade in via generale al termine di presentazione della dichiarazione di successione.
                L'ufficio ritiene quindi che l'obbligazione tributaria sia sorta in epoca successiva all'apertura del fallimento, ossia al momento della presentazione della dichiarazione di successione telematica.
                Si chiede pertanto se il momento impositivo per il pagamento delle imposte catastali e ipotecarie, nonché tutti gli oneri connessi, sia del decesso (apertura successione) oppure se è da considerare la data di presentazione della dichiarazione di successione.
                Il sottoscritto ritiene che il debito richiesto dall'ufficio sia concorsuale perché la successione si è aperta prima del fallimento, ma non trovo argomentazioni legislative sul momento impositivo della dichiarazione di successione.
                nel ringraziarvi porgo cordiali saluti



                • Federico Casagrande

                  Genova
                  28/06/2021 10:13

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: SUCCESSIONE - TASSE/IMPOSTE PRENOTAZIONE A DEBITO

                  Scusate ma non mi sembra di avere avuto risposta a questa mia replica. Vi ringrazio
                • Federico Casagrande

                  Genova
                  30/06/2021 11:22

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: SUCCESSIONE - TASSE/IMPOSTE PRENOTAZIONE A DEBITO

                  Scusate ma non ho ancora avuto risposta a questa mia replica. Vi ringrazio
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  30/06/2021 19:43

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: SUCCESSIONE - TASSE/IMPOSTE PRENOTAZIONE A DEBITO

                  La questione è in realtà non tributaria ma concorsuale, perché una cosa è il momento in cui scatta l'obbligo di presentare la denuncia ed effettuare il pagamento, che è regolamentato dalla legge per le varie imposte, altra cosa è la natura del credito, per la cui collocazione va fatto riferimento alla fonte da cui esso nasce.

                  E' esattamente la stessa situazione del debito nascente dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno antecedente il fallimento, presentata successivamente a esso, dalla dichiarazione IVA relativa all'anno antecedente la dichiarazione di fallimento che è obbligo del Curatore presentare, nonché per il debito IVA risultante dalla dichiarazione mod. 74-bis, relativamente alla quale l'art. 8, IV comma, del DPR 322/1998 stabilisce che "Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento ... è anche presentata, in via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale".

                  Come per la dichiarazione di successione, in tutti tali casi, è il Curatore a predisporre e presentare la dichiarazione, i termini sono ancora pendenti (o addirittura dipendono proprio dalla dichiarazione di fallimento, nel caso del Mod. 74-bis), gli importi da versare emergono in quel momento, ma è fuor di dubbio che si tratti di debiti concorsuali e non in prededuzione.

                  Anche noi non abbiamo trovato né specifiche disposizioni normative né pronunce giurisprudenziali specifiche per quanto riguarda i debiti tributari cui abbiamo accennato qui sopra, ma ciò proprio perché il principio è scontato, alla luce delle varie sentenze, queste sì ben numerose, sui principi generali per l'individuazione dei crediti prededucibili ex art. 111 l.fall..

                  Fra le altre possiamo citare Cass. 18488/2018 che, riferendosi a un caso particolare e lontano da quello qui in esame, prima richiama quanto stabilito da due sentenze precedenti:

                  "Questa Corte ha già affermato che l'art. 111, comma secondo, I.fall., considerando prededucibili i crediti "sorti in occasione o in funzione" delle procedure concorsuali, li individua, alternativamente, sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, il primo dei quali va implicitamente integrato con la riferibilità del credito all'attività degli organi della procedura (Cass. 07/10/2016, n. 20113)".

                  "Il carattere alternativo dei predetti criteri non consente, peraltro, l'estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale, dovendosi in ogni caso accertare, con valutazione da compiersi "ex ante", il vantaggio arrecato alla massa dei creditori, con apprezzamento che, risolvendosi in un'indagine di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. 05/12/2016, n. 24791)".

                  per poi trarre la seguente chiara conclusione, che riteniamo ben si adatti al caso qui in esame:

                  "In sostanza, non è sufficiente perché il credito sia ammesso al concorso in prededuzione, che lo stesso abbia a maturare durante la pendenza di una procedura concorsuale, essendo presupposto indefettibile per il riconoscimento del detto rango, che la genesi dell'obbligazione sia temporalmente connessa alla pendenza della procedura medesima"

                  "Genesi dell'obbligazione" non è certamente il momento dichiarativo, ma il fatto (apertura della successione, nel caso in esame) di cui l'obbligo dichiarativo è solo una conseguenza procedurale.
                • Maria Punzi

                  MARTINA FRANCA (TA)
                  12/09/2022 18:59

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: SUCCESSIONE - TASSE/IMPOSTE PRENOTAZIONE A DEBITO

                  Mi ricollego alla risposta dei dottori Andreani e Corvi, che condivido integralmente, per sottoporvi una fattispecie simile.
                  Sono stata nominata curatore del fallimento di una ditta individuale, quasi alla scadenza dell'anno dal decesso del titolare. Dopo il decesso, a seguito di istanza della ex moglie, è stata aperta una procedura di eredità giacente, ancora pendente alla data del fallimento.
                  Con la mia nomina e l'acquisizione delle prime informazioni, ho appreso che la denuncia di successione non era stata ancora presentata, non essendo ancora scaduti i dodici mesi dalla nomina del curatore dell'eredità giacente. Quest'ultimo, per non incorrere in sanzioni, mi ha riferito che l'avrebbe presentata nei termini ed avrebbe pagato la relativa imposta.
                  Ho manifestato il mio dissenso, in quanto, a mio avviso, non può disporre di somme che non dovrebbero più essere nella sua disponibilità, e gli ho rappresentato che, così facendo, avrebbe trattato come prededucibile un credito che tale non è.
                  Ritenete che debba proseguire su questa linea, insistendo per la concorsualità e non prededucibilità del debito derivante da dichiarazione di successione, attivandomi, con le opportune azioni, per l'eventuale recupero delle somme versate?
                  Grazie
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  19/09/2022 11:45

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: SUCCESSIONE - TASSE/IMPOSTE PRENOTAZIONE A DEBITO

                  Proprio per quanto scritto nella risposta precedente, concordiamo con quanto esposto nel quesito: indipendentemente dal termine per la presentazione della dichiarazione di successione, il debito sorge al momento del decesso ed è quindi da trattare come debito anteriore al fallimento, e non certo in prededuzione.

                  Lo specifico caso in esame evidenzia la palese aberrazione a cui porterebbe una impostazione diversa:

                  - se al momento del fallimento l'erede, o il curatore dell'eredità, ha già presentato la dichiarazione di successione, il relativo debito è certamente ante procedura, concorsuale

                  - se la dichiarazione di successione viene invece presentata successivamente, esattamente il medesimo debito diventa prededucibile?
    • Isabella Nana

      Pavia
      16/03/2020 11:00

      RE: SUCCESSIONE - TASSE/IMPOSTE PRENOTAZIONE A DEBITO

      Buongiorno,
      sono un curatore fallimentare di una SNC fallita nel 2019 i cui soci (fratello e sorella) hanno accettato, unitamente alla madre non fallita, l'eredità del padre, deceduto nel 2017, con atto notarile di accettazione espressa nel 2018, trascritta in Conservatoria sugli immobili. Non risulta però presentata la dichiarazione di successione - il cui termine annuale è spirato - e mancano le conseguenti volture catastali.
      Mi chiedo chi debba, o possa, presentare la dichiarazione di successione ai fini della voltura degli immobili, per la vendita degli stessi. Il Catasto interpellato sostiene che non possono procedere alla voltura d'ufficio anche su espressa richiesta del giudice delegato.
      E nel caso di presentazione della dichiarazione di successione da parte della curatela le imposte relative - condivido di natura concorsuale - e le sanzioni per il ritardo nella presentazione, possono non essere pagate contestualmente a detta presentazione, ma insinuate nel passivo fallimentare?
      Cordiali saluti
      Isabella Nana
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        18/03/2020 18:32

        RE: RE: SUCCESSIONE - TASSE/IMPOSTE PRENOTAZIONE A DEBITO

        Se la curatela ha interesse ad acquisire i beni oggetto della successione deve procedere a presentare la denuncia di successione, stante l'inerzia dei coeredi in bonis, per cui per il fallito può operare solo lei quale curatore.
        Le relative imposte, come le sanzioni, hanno natura concorsuale in quanto il trasferimento di proprietà dei beni ereditari si è già verificato con l'accettazione dell'eredità da parte degli eredi prima della dichiarazione di fallimento. Ma questo riguarda l'imposta di successione che viene liquidata successivamente, però, quando nell'attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre autoliquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali (per esempio, per le formalità ipotecarie)".
        Gli importi sono questi:
        - l'imposta ipotecaria (2% sul valore lordo degli immobili)
        - l'imposta catastale (1% sul valore lordo degli immobili)
        (qualora per il beneficiario si tratti di "prima casa", tali imposte sono pari a € 200 euro ciascuna)
        - l'imposta di bollo (€ 58,48 per ogni formalità di trascrizione richiesta)
        - la tassa ipotecaria (€ 35 per ogni ufficio del Territorio territorialmente competente)
        - i tributi speciali (€ 18,59 per ogni Conservatoria).
        Nel caso in esame si pone il problema di dover pagare fuori del riparto questi importi, che possono essere considerati quali spese per l'acquisizione di beni sopravvenuti per acquisire i quali, a norma dell'art. 42, co. 2, l. fall. vanno "dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi".
        Non vediamo altra soluzione, quindi che pagare queste imposte, per cui è necessario che faccia i conti per valutare la convenienza dell'acquisizione, prima di prendere una qualsiasi iniziativa.
        Zucchetti SG srl
        • MARCO PAUTASSI

          SAVIGLIANO (CN)
          09/03/2024 12:19

          RE: RE: RE: SUCCESSIONE - TASSE/IMPOSTE PRENOTAZIONE A DEBITO

          Buongiorno,
          il socio di una sas è deceduto in Francia nel 2019 ed il fallimento è stato dichiarato nel 2022 dopo la messa in liquidazione giudiziale e istanza di fallimento del liquidatore avvenuta a gennaio del 2022, in proprio del socio e della società.
          Detto ciò l'erede ha accettato l'eredità con beneficio di inventario in Francia ed in Italia non ha presentato nulla.
          Rilevato che il decujus possiede un immobile in Italia nella quota del 25% acquisto all'attivo fallimentare chiedo se il curatore debba presentare la denucia di successione al fine di poterlo trasferire all'asta con atto notarile.
          Una stampa specializzata sostiene che il passaggio dal decujus all'acquirente del fallimento possa avvenire senza denuncia di successione (cfr. Gaetano PETRELLI)
          Chiedo cortese conferma.
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            10/03/2024 13:00

            RE: RE: RE: RE: SUCCESSIONE - TASSE/IMPOSTE PRENOTAZIONE A DEBITO

            Anche ad accettare la tesi esposta sul presupposto che la denuncia di successione (e con la trascrizione del relativo certificato) ha finalità esclusivamente fiscali, comunque, qualora nell'asse ereditario siano compresi beni immobili è necessario trascrivere (come sottolinea proprio il notaio Petrelli) presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per territorio, l'accettazione della relativa eredità da parte dei chiamati alla stessa per legge o per testamento (art. 2648 c.c.). E' evidente conclude il citato autore che "l'adempimento in oggetto, il cui ritardo non è peraltro sanzionato dal punto di vista fiscale, ha una notevolissima importanza per "consolidare" l'acquisto successorio rispetto ai terzi, e far sì che colui che acquista dall'erede (o presunto tale) possa avere sicurezza del proprio acquisto".
            Zucchetti SG srl