Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

INTERRUZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE E UTILIZZO DELLA PERIZIA IN SEDE DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

  • Marco Decandia

    Tempo Pausania (SS)
    24/11/2025 21:57

    INTERRUZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE E UTILIZZO DELLA PERIZIA IN SEDE DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

    Buonasera sono il curatore di una procedura liquidazione giudiziale.
    Su impulso dello scrivente è stata dichiarata l'improcedibilità ai sensi dell'art. 216, comma 10, della procedura esecutiva Immobiliare pendente al fine di promuovere la Vendita in sede concorsuale per una serie di ragioni condivise dal Giudice Delegato (vi era l'assenza di privilegio fondiario) .
    Vorrei utilizzare la perizia estimativa, da pochissimo depositata in sede di procedura esecutiva, quale stima per la vendita degli Immobili in sede di liquidazione giudiziale, al fine di evitare ulteriori spese per la massa.
    Vi sono dei particolari aspetti da seguire? Basta solo indicare l'uso della stima nel programma di liquidazione e quindi attendere la conseguente approvazione ed autorizzazione? Oppure è necessario prima di presentare il programma di liquidazione avere una specifica autorizzazione da parte del Perito e quindi formulare istanza al Giudice Delegato di specifica nomina dello stesso in sede di Liquidazione Giudiziale?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/11/2025 13:45

      RE: INTERRUZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE E UTILIZZO DELLA PERIZIA IN SEDE DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

      Non vi è alcuna norma che vieti l'utilizzo nella liquidazione concorsuale della relazione di stima eseguita nel orso dell'esecuzione individuale dichiarata improseguibile, anzi è utile un tale utilizzo quando la stima, come nel caso, è recente e serve a risparmiare altre spese.
      Non vi è bisogno di alcuna autorizzazione degli organi della procedura per servirsi di tale stima, trattandosi di una scelta rimessa al curatore, che è infatti il soggetto lehittimato alla nomina e scelta del perito, ma vi è bisogno di accedere al fascicolo della procedura esecutiva per ottenere la relazione ivi depositata; a questo scopo è sufficiente una istanz al giudice dell'esecuzione di visionare ed estrarre copia degli atti del procedimento, indicando quali.
      Zucchetti SG srl
      • Marco Decandia

        Tempo Pausania (SS)
        26/11/2025 21:20

        RE: RE: INTERRUZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE E UTILIZZO DELLA PERIZIA IN SEDE DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

        Vi ringrazio per la pronta risposta.
        Il mio dubbio nasceva dal fatto che, qualora dovessero sorgere contestazioni in sede di liquidazione giudiziale in merito all'elaborato peritale, e il perito ne disconoscesse l'utilizzo, mancherebbe un atto interno di collegamento formale alla procedura concorsuale.
        Per tale ragione avevo valutato l'opportunità di richiedere al perito un'autorizzazione espressa all'utilizzo della relazione estimativa in sede di liquidazione giudiziale, indicando poi nel programma di liquidazione l'intenzione di avvalermi della predetta stima.
        Grazie.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          29/11/2025 11:12

          RE: RE: RE: INTERRUZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE E UTILIZZO DELLA PERIZIA IN SEDE DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

          Il perito non potrà disconoscere la regolarità dell'utilizzo della sua relazione peritale giacchè, una volta depositata, essa diventa atto della procedura dell'esecuzione, che lei regolarmente acquisisce con richiesta al giudice della stessa, come suggerito nella precedente risposta.
          In ogni caso la prudenza non è mai troppa e, se si sente più sicuro, può chiedere una autorizzazione al perito, anche se non necessaria e sostanzialmente priva di valore in caso di eventuali contestazioni di terzi interessati in ordine al contenuto della relazione.
          Zucchetti SG srl