Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

auto vendute ante del fallimento senza trascrizione al PRA

  • Marco Bartolini

    Orvieto (TR)
    28/10/2014 15:42

    auto vendute ante del fallimento senza trascrizione al PRA

    CASO
    l'azienda fallita ha venduto alcune autovetture prima del fallimento senza, però, aver trascritto le vendite al P.R.A. Ha incassato le somme delle vendite e ha consegnato le auto agli acquirenti. Ora, però, dopo il fallimento le auto risultano al P.R.A. ancora alla società fallita.


    COSA DEVE FARE IL CURATORE?

    Visto l'art. 45 l.f., visto che i contratti di vendita non sono stati trascritti al PRA prima della dichiarazione di fallimento del venditore, il Curatore potrà/dovrà considerare i beni come ancora facenti parte del patrimonio fallimentare, con conseguente inapplicabilità della disciplina sui contratti pendenti e RICHIEDERE LA RESTITUZIONE delle autovetture per poterle vendere?

    Oppure

    Dovrà attivarsi per far trascrivere, ora, al PRA gli atti di vendita per autovetture già consegnate (prezzo già incassato) all'acquirente prima del fallimento?

    QUINDI: chiedere la restituzione delle auto per poterle vendere oppure trascrivere le vendite già fatte?


    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/10/2014 20:02

      RE: auto vendute ante del fallimento senza trascrizione al PRA

      Classificazione: ATTIVO / ALTRO
      Sicuramente la prima opzione è quella più conforme alla legge per l'operatività dell'art. 45 l.f., per cui deve chiedere la restituzione delle auto e i creditori si insinueranno per il prezzo già pagato, ove ne daranno dimostrazione. E' una soluzione che suona ingiusta, ma queste sono le regole del fallimento, e una trascrizione della precedente vendita dopo il fallimento sarebbe comunque inopponibile alla massa,
      Si potrebbe, d'accordo con il comitato dei creditori (e possibilmente anche con il giudice), i decidere, per ragioni prettamente di equità, di venire incontro agli acquirenti, trovando accordi con ciascuno in modo da risultare che la vendita venga effettuata ora dal fallimento, con conseguente trascrizione al PRA, ma è chiaro che anche questa via non può essere indolore per gli acquirenti.
      Zucchetti SG Srl
      • Marco Bartolini

        Orvieto (TR)
        31/10/2014 15:58

        RE: RE: auto vendute ante del fallimento senza trascrizione al PRA

        Nella ipotesi in cui il Curatore chieda la restituzione delle auto e i creditori si insinuino per il prezzo già pagato, quest'ultimi godrebbero di privilegio?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          01/11/2014 17:36

          RE: RE: RE: auto vendute ante del fallimento senza trascrizione al PRA

          No. Non ci risulta alcun privilegio in favore del credito per restituzione del prezzo pagato.
          Zucchetti Sg Srl
          • Serenella Barbaresi

            Jesi (AN)
            17/11/2017 12:07

            RE: RE: RE: RE: auto vendute ante del fallimento senza trascrizione al PRA

            Ho chiesto in qualità di curatore la restituzione di una Autovettura ai sensi dell'art. 45 L.F. perchè venduta tre anni prima del fallimento, ma la vendita non è stata registrata al PRA.
            L'Acquirente non sta rispondendo alla mia richiesta. Per evitare ogni responsabilità della Curatela cosa devo fare? Devo fare una Denuncia ai carabinieri?
            Grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              20/11/2017 11:00

              RE: RE: RE: RE: RE: auto vendute ante del fallimento senza trascrizione al PRA

              Se le risulta che l'auto è stata venduta, la mancata trascrizione al PRA comporta conseguenze in ordine alla opponibilità alla massa della vendita (correttamente infatti lei richiama l'art. 45 l.f.), ma non realizza un illecito penale che possa essere oggetto di denuncia, così come non lo realizza il fatto che l'acquirente non risponda alle sue richieste. A questo punto non resta che agire giudizialmente nei confronti dell'acquirente, facendo ovviamente precedere l'azione da una lettera dell'avvocato, alla quale forse l'interessato risponderà; fermo restando la valutazione della opportunità della spesa in relazione al valore del bene.
              solo se appura che l'acquirente è irreperibile o, pur contattato quest'ultimo, non riesce a trovare l'auto, può fare una denuncia di perdita di possesso. Per intanto, è opportuno trascrivere la sentenza di fallimento al PRA, sempre previa valutazione sulla convenienza ad acquisire l'auto invece che lasciarla al suo destino ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 104ter.
              Zucchetti Sg srl
              • Claudio Montecchio

                Rodigo - Fraz. Rivalta sul Mincio (MN)
                20/12/2021 10:00

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: auto vendute ante del fallimento senza trascrizione al PRA

                Buongiorno, nel caso di vendita auto eseguita presso un'agenzia pratiche auto con atto di vendita mai più trascritto presso il PRA, l'auto in parola si intende effettivamente venduta e quindi la curatela non può più fare nulla oppure si può invocare l'art. 45 l.f. e pretendere dal compratore la restituzione delle autovetture per poi rivenderle da parte del fallimento? Si precisa che attualmente l'auto in parola da visura presso il PRA risulta ancora intestata al fallimento ed è stata trascritta la sentenza di fallimento. Grazie.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  20/12/2021 20:09

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: auto vendute ante del fallimento senza trascrizione al PRA

                  Il contratto con il quale il fallito, prima della dichiarazione di fallimento, abbia venduto un autoveicolo iscritto nel pubblico registro automobilistico è inefficace nei confronti dei creditori del medesimo fallito se non trascritto in tale registro prima della dichiarazione di fallimento, operando, da tale data la disposizione di cui all'art. 45 l. fall.
                  Di conseguenza, colui il quale abbia acquistato un bene mobile registrato dal fallito sulla base di un contratto inefficace nei confronti dei creditori di quest'ultimo perché non trascritto o trascritto dopo la dichiarazione di fallimento è tenuto a restituire al fallimento il bene acquistato e, nel caso in cui tale restituzione sia divenuta impossibile, il valore che il medesimo bene aveva al momento della dichiarazione di fallimento.
                  Zucchetti SG srl
                • Simone Giannecchini

                  Lido di Camaiore (LU)
                  02/02/2024 11:47

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: auto vendute ante del fallimento senza trascrizione al PRA

                  Buongiorno, mi aggancio alla discussione.

                  Nel mio caso la società oggi in liquidazione giudiziale ha venduto l'auto nel novembre 2020; da libretto di circolazione si evince l'intestazione alla nuova società acquirente e mi è stata fornita copia del passaggio di proprietà dell'ufficio ACI datata 03/12/2020.
                  Dalle visure al PRA mi risulta però che l'auto è ancora intestata alla società in liquidazione giudiziale, tanto ché un creditore vi ha iscritto ipoteca giudiziale sopra.

                  Premesso che malcomprendo come sia possibile che vi sia il passaggio all' ACI senza la trascrizione al PRA, mi confermate che si applica l'art. 145 CCII (ex art. 45 L.F.) e pertanto posso chiedere la riconsegna del bene all'acquirente, il quale avrà diritto ad insinuarsi al passivo fallimentare?
                  E se si, non avrà alcun privilegio speciale sul bene?

                  grazie molte
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  05/02/2024 20:02

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: auto vendute ante del fallimento senza trascrizione al PRA

                  Corretto. L'art. 145 CCII riproduce, come lei ricorda l'art. 45 l. fall., sancendo l'inefficacia, rispetto ai creditori concorsuali, delle formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo l'apertura della liquidazione giudiziale ed è pacifico che nell'ambito delle "formalità" cui fanno riferimento sia l'art. 45 l.fall. che l'art. 145 CCII, va ricompresa anche l'iscrizione al P.R.A. dell'atto di trasferimento di un bene mobile registrato. Cass. 15/11/2018 , n. 29459 ha anche precisato che "Ai fini dell'opponibilità, nei confronti del fallimento del venditore, dell'acquisto di un bene mobile iscritto nel pubblico registro automobilistico, non è sufficiente che la trascrizione della vendita sia stata richiesta prima della dichiarazione di fallimento, essendo invece necessario che l'atto di vendita sia stato trascritto nel pubblico registro prima della data di dichiarazione del fallimento, trovando applicazione il principio fissato dall' art. 45 della legge fallimentare".
                  Stante la inopponibilità alla massa del contratto di alienazione dell'autovettura concluso dal liquidato prima dell'apertura della liquidazione giudiziale ma non trascritto al PRA lei può acquisire l'auto all'attivo in quanto bene ancora del liquidato trascrivendo la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale al PRA e pretendendone poi la consegna dall'attuale possessore, il quale se adempie poi canta un credito concorsuale chirografario da insinuare al passivo. per il prezzo pagato.
                  E' molto probabile che incontrerà resistenze da parte dell'attuale possessore che ha già pagato il prezzo, per cui valuti bene s, in relazione al probabile valore dell'auto, alle condizione della stessa, all'entità del prezzo pagato e della parte dello stesso già corrisposto, alla eventuale quota che potrebbe attribuire ai chirografari, ecc., se vale la pena inoltrarsi su questa strada che potrebbe sfociare in una controversia o piuttosto trovare un accordo con l'acquirente, che, ad esempio, potrebbe tenersi l'auto con regolare trascrizione previa una integrazione del prezzo.
                  Zucchetti SG srl
                • Daniela De Mauro

                  caserta
                  23/07/2024 18:27

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: auto vendute ante del fallimento senza trascrizione al PRA

                  Salve, mi riallaccio alla risposta per formulare una domanda: ho trascritto la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale al PRA per un veicolo, il quale era stato venduto in data antecedente l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, non era stata trascritta la vendita al PRA sebbene il prezzo fosse stato corrisposto. Ho richiesto la riconsegna del veicolo all'acquirente, il quale dietro la corresponsione di una somma (il bene ha un valore modico) vorrebbe tenersi il veicolo. Premesso che renderò parere favorevole al GD alla situazione prospettata sono a chiedere: su chi graveranno i costi di cancellazione della sentenza trascritta sul veicolo? Dovrò inoltre presentare al GD istanza ex art 217 CCII? grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  24/07/2024 11:59

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: auto vendute ante del fallimento senza trascrizione al PRA

                  La trascrizione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è stata fatta dal curatore della procedura per cui le spese della cancellazione della stessa sono a carico di chi ha effettuato la trascrizione. Nel caso lei raggiunge una transazione con l'acquirente per cui nella stessa potrebbe anche essere regolata la questione delle spese della cancellazione della trascrizione.
                  Per la cancellazione, una volta definita la questione con lpacquirente, deve chiedere l'intervento del giudice ai sensi dell'art. 217 .
                  Zucchetti SG srl
                • Cinzia Cioni

                  PRATO
                  01/08/2024 10:30

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: auto vendute ante del fallimento senza trascrizione al PRA

                  Buongiorno, in caso di apertura di una liquidazione giudiziale nei confronti di una ditta individuale nella quale il liquidato è comproprietario di un veicolo insieme alla moglie, veicolo ceduto successivamente alla apertura della procedura di liquidazione, ma prima della trascrizione della sentenza da parte della curatrice.
                  Posto che a norma dell'art. 145 CCII la vendita è a mio avviso è comunque inefficacie, quali sono le conseguenze per l'acquirente (forse) in buona fede e del liquidato che, pur a conoscenza della sentenza emessa nei suoi confronti, rende più difficoltoso il recupero del bene concorsuale?
                  Laddove si raggiungesse un accordo con l'acquirente, tenuto conto che il retratto a favore della LG sarebbe comunque stato il 50% del (modico) valore del mezzo (del 2007), le somme devono essere recuperate dall'acquirente che si troverebbe così a pagare due volte per il medesimo veicolo o dal liquidato?
                  Ringrazio anticipatamente per la vostra risposta
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  01/08/2024 19:47

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: auto vendute ante del fallimento senza trascrizione al PRA

                  Essendo stata la vendita dell'auto effettuata dopo l'apertura della liquidazione giudiziale la stessa è inefficace ai sensi dell'art. 144, comma 1, che colpisce con tale sanzione gli atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della procedura (ed ovviamente sarebbe inefficace l'eventuale trascrizione al PRA dell'avvenuto trasferimento ai sensi dell'art. 145) e tale inefficacia è di tipo oggettivo ed opera automaticamente, andando a colpire gli atti compiuti e i pagamenti eseguiti o ricevuti dal fallito a prescindere dall'elemento soggettivo dell'altro contraente.
                  Di conseguenza la quota della metà della proprietà del debitore in liquidazione ritorna alla procedura e l'acquirente per ricuperare il prezzo pagato per detta quota deve rivolgersi al suo dante causa che ha compiuto l'atto dispositivo non opponibile alla procedura. Queste le conseguenze civilistiche, poi il curatore deve rappresentare l'accaduto nella sua relazione e il PM valuterà se nel comportamento del liquidato è raffigurabile una ipotesi di reato.
                  Dal punto di vista negoziale qualunque soluzione è possibile, considerato che pattiziamente il curatore può scegliere, debitamente autorizzato dal comitato dei creditori o, in mancanza, dal giudice delegato, la soluzione che ritiene più conveniente per i creditori. Considerati i valori in discussione è auspicabile che si raggiunga un accordo, che potrebbe anche comportare un nuovo esborso da parte dell'acquirente, posto che la curatela difficilmente, riuscirà a vendere la quota della metà dell'auto che recupererebbe
                  Zucchetti SG srl
    • Sara Mariani

      Loreto (AN)
      22/07/2021 11:13

      RE: auto vendute ante del fallimento senza trascrizione al PRA

      Se il curatore non ha alcuna documentazione circa la vendita avvenuta prima del fallimento, ma il fallito comunica che è avvenuta questa vendita a soggetto straniero senza saper fontire altre informazioni e pertanto l'acquirente è irreperibile e non risulta la vendita al PRA. La denuncia di mancato possesso va fatta solo al PRA? ossia non posso fare alcun tipo di denuncia ai carabinieri giusto?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        22/07/2021 22:13

        RE: RE: auto vendute ante del fallimento senza trascrizione al PRA

        Vale quanto abbiamo detto nelle risposte che precedono e mcioè che la vendita, non essendo stata trascritta prima della dicjhiarazione di fallimento, è inefficace nei confronti della massa, per cui, a questo punto il curatore ha varie possibilità di operare, a seconda della situazione concreta. Se conosce il nominativo dell'acquirente e questi è reperibile può chiedere vla restituzione dell'auto o, comunque trovare un accordo; se invece l'acquirente, come nel caso è un soggetto neanche identificato e irreperibile è chiaro che questa strada non è percorribile e l'unica preoccupazione del curatore deve essere quella di evitare le conseguenze della circolazione del mezzo che ancora risulta a nome del fallito (responsabilità verso terzi, violazione del codice stradale, ecc.). Per questo risultato è necessaria la denuncia di perdita del possesso, che nel caso ricorre, nonostante la dichiarazione del fallito, perché se questo non vuole o non sa a chi ha venduto l'auto, è come se ne avesse volontariamente o meno perso il possesso.
        Zucchetti Sg srl
        • Francesco Conteddu

          Cagliari
          02/02/2022 10:00

          RE: RE: RE: auto vendute ante del fallimento senza trascrizione al PRA

          Buongiorno,
          mi aggancio alla discussione per sottoporre alla vostra attenzione il seguente caso:
          fallimento dichiarato a gennaio 2022, risulta ancora intestato alla società fallita un automezzo.
          Da verifiche ho scoperto che il suddetto automezzo è stato venduto dall'Istituto di vendite giudiziarie, conseguentemente a un pignoramento mobiliare, a luglio 2021, ma non è mai stato formalizzato il passaggio di proprietà poiché risulta trascritto sull' automezzo un fermo amministrativo dal 2018 da ex Equitalia, la quale riferisce che non ha potuto cancellare il gravame poiché ci voleva un provvedimento del Giudice delle esecuzioni mobiliari, non bastando il semplice ordine di cancellazione dei gravami riportato nel verbale di aggiudicazione redatto dall'IVG.
          Dal Tribunale riferiscono invece che i fermi amministrativi li cancella ex Equitalia e che il Giudice non deve fare nessun provvedimento.
          Quale sarebbe la strada da percorrere? art. 45 LF oppure trovare un accordo con l'acquirente? se si che tipo di accordo?
          Grazie
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            02/02/2022 19:55

            RE: RE: RE: RE: auto vendute ante del fallimento senza trascrizione al PRA

            Premesso che l'esistenza di un fermo amministrativo su un bene mobile registrano non ne impedisce la vendita (né privata né coattiva), ma il fermo amministrativo mantiene i suoi effetti anche dopo che il veicolo è stato ceduto, con tutti i limiti di circolazione, demolizione e radiazione, è chiaro che se si si vuole liberare il mezzo dal vincolo bisogna disporne la cancellazione, che segue il pagamento della violazione che aveva generato il fermo. Questo nelle vendite tra privati, ove una volta saldato il debito per il quale è stato iscritto il fermo, il soggetto (venditore o acquirente, a seconda dei patti conclusi) dovrà presentare, tra gli altri documenti, alla Direzione Provinciale ACI (che gestisce il PRA) il provvedimento di revoca in originale, che viene rilasciato dal concessionario della riscossione, contenente i dati del mezzo, del debitore e l'importo del credito di cui si chiede la cancellazione e, a seguito dell'esito positivo della richiesta, viene cancellato il fermo amministrativo e viene rilasciato il nuovo Certificato di Proprietà Digitale.;
            Discorso diverso è nelle vendite coattive, perché qui, il pagamento del debito che prodotto il fermo segue l'ordine della graduazione se esistono più creditori concorrenti (nel fallimento come nell'esecuzione individuale) o il ricavato va destinato all'unico soggetto esecutante; inoltre il giudice dell'esecuzione, come il giudice del fallimento, poiché la vendita coattiva ha effetto purgativo, deve provvedere alla cancellazione di tutti i gravami pregiudizievoli per chi acquista e, quindi le trascrizioni della sentenza di fallimento, le iscrizioni ipotecarie, i privilegi speciali, i pignoramenti e i sequestri conservativi; e il fermo amministrativo è un provvedimento di autotutela cautelare intrinsecamente provvisoria, attuato in garanzia dell'integrale pagamento delle somme dovute e delle spese di notifica, per cui riteniamo che di esso ne possa essere disposta la cancellazione; tant'è che, proprio perché misura amministrativa cautelare (secondo alcuni esecutiva), è comune opinione che essa sia inefficace o perda effetto per il disposto dell'art. 51 l.f., che colpisce anche le misure cautelari, preparatorie all'espropriazione di iniziativa individuale (Cass.13/01/2011, n. 711; Cass. 3/09/1996, n. 8053; App. Napoli, 21/10/1992; T.A.R. Lazio Roma, 11/10/2004, n. 10683).
            Entrambe le versioni quindi sono corrette, ma, a nostro avviso, nel caso di vendita nell'ambito di una esecuzione individuale, avrebbe dovuto essere il giudice ad emettere il provvedimento di cancellazione. In mancanza della cancellazione del fermo non è stato trascritto il trasferimento della proprietà e questo, in forza dell'art. 45 l.fall. consente di ritenere l'auto ancora di proprietà del fallito. Data la situazione (vendita coattiva, pagamento prezzo e mancato ordine di cancellazione del fermo) questa soluzione, seppur praticabile, sarebbe una vera beffa per l'acquirente, che si troverebbe privato del bene non per colpa sua. Del resto è anche difficile trovare una soluzione e molto dipende anche di che valori si sta parlando, perché, se si parla di beni che non è conveniente acquisire all'attivo si potrebbe pensare alla dismissione ai sensi dell'art. 104ter, co. 8, l. fall., che scaricherebbe il fallimento di ogni problema.
            Zucchetti SG srl