Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

compenso avvocato

  • Massimo D'Agostino

    Roma
    24/02/2026 17:23

    compenso avvocato

    Buon pomeriggio,

    nell'ambito della LCA Foglie d'Albero, in relazione ai ricorsi presentati al Tribunale Civile di Velletri da due creditori dopo l'elaborazione del riparto finale, il liquidatore si è avvalso dell'assistenza di un avvocato durante le fasi dei due procedimenti instaurati presso il citato Tribunale.

    Al riguardo, desidero porre un quesito e sapere se l'importo della parcella del predetto avvocato è da inserire tra le "somme in pre-deduzione" ovvero tra i crediti privilegiati e considerarlo nel riparto in questa voce.

    Grazie mille cordiali saluti

    Il Commissario liquidatore
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/02/2026 13:18

      RE: compenso avvocato

      Costituisce principio generale che il pagamento delle spese procedurali e dei debiti contratti dagli organi concorsuali per l'amministrazione della procedura cui sono preposti avvenga in prededuzione, per cui se i legali nel caso sono stati nominati dal commissario per l'espletamento di attività inerenti la gestione della liquidazione coatta, i loro compensi vanno soddisfatti in prededuzione.
      Quello che cambia nella liquidazione cotta rispetto al fallimento o alla liquidazione giudiziale è che trova applicazione il principio per cui tutti i crediti verso l'imprenditore insolvente, compresi quelli prededucibili, vanno accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso. Invero, pe costante giurisprudenza, non è applicabile alla liquidazione coatta la disciplina di cui all'art. 111 bis l. fall. (ripreso dall'art. 222 CCII) per il pagamento dei crediti prededucibili nel fallimento in quanto la "tutela dichiarativa del credito prededucibile, nella procedura fallimentare, ha tali note di specialità (per la natura giudiziale dell'organo preposto alla tutela delle posizioni soggettive) da non poter essere automaticamente trapiantata nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa, laddove l'elenco dei creditori ammessi al passivo viene redatto dal Commissario giudiziale (ossia da un organo dell'Amministrazione Pubblica) con un atto (sempre integrabile, con l'aggiunta delle posizioni attive degli altri creditori) che, incidendo su diritti e non essendo qualificabile (per la natura dell'organo) come giurisdizionale, non può che dirsi negoziale e volto alla ricognizione del debito concorsuale e perciò, solo in seconda istanza, impugnabile (sia dal suo titolare che dagli altri legittimati) - o forse, meglio contestabile con ricorso modulato ai sensi della L. Fall., art. 99" (in termini Cass. 13/08/2015, n 16844).
      Zucchetti SG srl