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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Derelizione beni
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Michele Ferraro
Padova18/12/2024 17:41Derelizione beni
Buonasera,
derelizione da parte di un fallimento di un bene immobile per motivi di antieconomicità:
il bene viene rimesso nella disponibilità dei creditori che, ai sensi dell'art. 104 ter, c.8 della L.F., possono iniziare azioni esecutive o cautelari sul bene in deroga all'art. 51 L.F.
Se c'è anche la mancata convenienza da parte dei creditori ad esperire azioni individuali in quanto il bene è manifestamente antieconomico, cosa succede?
Il bene ritorna nel possesso (patrimonio) della società ante fallimento e di conseguenza, se questa era una società di persone il bene ritorna nel possesso (patrimonio) del socio accomandatario illimitatamente responsabile anche se nel frattempo è deceduto (tutti gli eredi hanno rinunciato all'eredità)?
Ringraziando per un cortese riscontro saluto cordialmente
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/12/2024 20:40RE: Derelizione beni
La dismissione di cui all'art. 104ter, comma 8, l. fall. comporta che il bene ritorna nella disponibilità del fallito fuoriuscendo dall'attivo fallimentare, di modo che il fallito, che non aveva mai perso la proprietà dello stesso, ricongiunge al diritto di proprietà la disponibilità; questo spiega perché i creditori possono agire in via esecutiva sul bene, perché quel bene non fa più parte dell'attivo fallimentare.
Se il bene in questione non viene venduto dal fallito né espropriato dai creditori, rimane nella sua proprietà e se questa è una società, alla chiusura del fallimento e cancellazione della società dal registro imprese, si attua una specie di fenomeno successorio, per il quale, venuto meno l'ente titolare di beni immobili, subentrano i soci nella comproprietà indivisa dei beni facenti parte del patrimonio sociale, senza che il perfezionamento di tale fenomeno successorio necessiti di alcuna manifestazione di adesione o consenso da parte dei soggetti interessati.
Zucchetti SG srl-
Michele Ferraro
Padova02/01/2025 17:13RE: RE: Derelizione beni
Ringrazio per il cortese riscontro.
La stessa procedura (attesa cancellazione della società dal Registro imprese) si applica anche nel caso la società sia una S.A.S. e quindi esista un socio accomandatario illimitatamente responsabile?
Grazie
Michele Ferraro
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/01/2025 17:31RE: RE: RE: Derelizione beni
Le Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2013 da noi ripetutamente richiamate, hanno stabilito che, per effetto della riforma societaria di cui al D.Lgs. 6/2003, la cancellazione dal Registro delle Imprese determina l'effetto estintivo non solo per le società di capitali ai sensi del vigente art. 2495 c.c., ma anche per le società di persone nonostante l'art. 2312 c.c. non abbia subito modifiche in quanto "ragioni logiche e sistematiche inducono a uniformare la disciplina dei diversi tipi di società. L'effetto espansivo si impone come ripensamento della pregressa giurisprudenza anche per le società commerciali di persone in adesione ad una lettura costituzionalmente orientata della norma".
Ne segue che anche alla chiusura del fallimento della società e del fallimento del socio accomandatario, i beni della società cancellata dal registro delle imprese ed estinta, passano ai soci in proporzione indivisa delle rispettive quote.
Zucchetti SG srl-
Michele Ferraro
Padova02/01/2025 19:27RE: RE: RE: RE: Derelizione beni
quindi fino a che la società SAS non viene cancellata dal registro imprese il socio accomandatario non rientra nel possesso (e quindi nella amministrazione) dei beni non acquisiti dal fallimento.
Corretto?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/01/2025 09:43RE: RE: RE: RE: RE: Derelizione beni
Corretto, nel senso che con la cancellazione della società determina il passaggio in comunione indivisa ai soci dei beni della stessa non liquidati in corso di procedura.
Zucchetti SG srl-
Simone Sgorbati
Brescia09/07/2026 17:44RE: RE: RE: RE: RE: RE: Derelizione beni
Buonasera,
mi ricollego al quesito iniziale per formulare un'ulteriore domanda.
Nel caso di società di capitali e bene rimesso nella disponibilità dei creditori
(nello specifico un'automobile), nel caso in cui il bene non venga aggredito
e io mi trovi a fine procedura con ancora l'auto intestata alla società, come
dovrei procedere?
E nel periodo intercorrente tra l'abbandono del bene e la chiusura della procedura
chi provvede alla custodia dello stesso? Il legale rappresentante della srl?
E può utilizzarla nel frattempo?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/07/2026 18:57RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Derelizione beni
Come detto nella prima risposta di questa chat, il bene dismesso dalla procedura viene rimesso non nella disponibilità dei creditori, ma nella disponibilità del debitore ed essendo fuoriuscito dall'attivo fallimentare può essere aggredito dai creditori. Se il fallito o il liquidato è una società, il bene viene rimesso nella disponibilità di questa, con le conseguenze esposte nelle precedenti risposte in caso di cancellazione della società dal registro imprese alla chiusura della procedura. Essendo il bene rientrato nella disponibilità della società lo stesso, fin quando quel bene non viene aggredito dai creditori, che ora hanno la libertà di farlo, può essere liberamente utilizzato dalla società debitrice o dal suo amministratore trattandosi di un'autovettura.
Al momento della dismissione, il curatore deve consegnare il bene al legale rappresentante della società fallita o in liquidazione giudiziale e chiedere al giudice delegato di disporre la cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento (o di liquidazione giudiziale) dal PRA, in modo che l'auto possa liberamente circolare ed essere venduta dalla società fallita o pignorata dai creditori.
Può capitare che il legale rappresentante della società fallita non si interessi dell'auto, ma se questa non si trova in locali della procedura o di terzi con i quali la procedura ha stipulato o continuato un rapporto di custodia, è sufficiente che la curatela comunichi al legale rappresentante dove si trova il bene egli consegni le chiavi. Fatte queste operazioni il curatore non deve più interessarsi dell'auto, dato che la stessa non fa più parte dell'attivo fallimentare, il che risulta anche pubblicamente dal PRA.
Zucchetti SG srl
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