Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

RICHIESTA DEL CREDITORE IPOTECARIO DI NON RIDURRE IL VALORE DEL BENE ALLA 3° ASTA

  • Andrea Mingiardi

    LA SPEZIA
    09/03/2020 10:49

    RICHIESTA DEL CREDITORE IPOTECARIO DI NON RIDURRE IL VALORE DEL BENE ALLA 3° ASTA

    Buongiorno,
    chiedo un vostro parere in merito ad una vendita fallimentare immobiliare. In particolare sono state fissate due aste di vendita entrambe andate deserte; nella prima il prezzo base d'asta è stato fissato pari al prezzo di perizia, nella seconda, il prezzo base d'asta, è stato ridotto in misura pari al 10% rispetto al prezzo di perizia. La terza asta deve ancora essere fissata. Nel frattempo è pervenuta una richiesta da parte della mandataria del creditore ipotecario con la quale la stessa chiede al curatore di porre in essere la terza asta senza alcuna riduzione di valore o tutt'al più di contenere la riduzione in misura pari al 5% (in luogo del 10%) al fine di non depauperare eccessivamente il valore del bene. Non trovando alcun riferimento normativo che possa obbligare la curatela a rispettare tali richiesta, in particolare quella di riproporre il bene al medesimo valore, chiedo vostro parere in merito.
    Ringrazio e saluto cordialmente
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/03/2020 18:56

      RE: RICHIESTA DEL CREDITORE IPOTECARIO DI NON RIDURRE IL VALORE DEL BENE ALLA 3° ASTA

      Esiste un buon margine di discrezionalità nella materia perché a seguito degli interventi del 2015 e del 2016 sull'art. 591 cpc, ha delineato un sistema in cui la principale preoccupazione è evitare speculazioni a ribasso. A tale scopo è stata eliminata la precedente regola del ribasso automatico del prezzo di vendita di 1/5, lasciando alla valutazione discrezionale del giudice dell'esecuzione la scelta sull'entità concreta del ribasso da applicare al successivo tentativo di vendita, entro i limiti di ¼; inoltre, dopo il fallimento del quarto tentativo di vendita, il giudice potrà, sempre nell'esercizio del proprio potere discrezionale, ridurre il prezzo di vendita nel successivo tentativo entro i limiti di 1/2.
      Questi ampi poteri discrezionali relativi alle condizioni di vendita attribuiti al giudice delegato consentirebbero anche di non effettuare ribassi in un successivo incanto o di contenerlo in misura minimale, ma il problema è l'opportunità di rifare una gara alle stesse condizioni della precedente andata deserta, che è abbastanza priva di senso. Ed, allora, il problema è, più che giuridico, di fatto, nel senso che vi deve essere una ragione che giustifichi un comportamento del genere, del tutto anomalo, e la giustificazione potrebbe essere data dalla esistenza di una offerta o comunque di serie manifestazioni di un interesse all'acquisto al prezzo della precedente asta; ossia vi deve essere la ragionevole aspettativa che il bene verrà effettivamente aggiudicato al prezzo base della precedente asta. Se manca tale presupposto, non vediamo motivo per accogliere la richiesta del creditore ipotecario.
      Zucchetti SG srl