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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
procedura di abbandono e vecchio rito
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Annalisa Monaco
Vicenza13/02/2015 09:45procedura di abbandono e vecchio rito
Buongiorno. Un fallimento vecchio rito (del 2003) è ancora aperto in quanto detiene un immobile al grezzo per il quale, nonostante la pubblicità e il volantinaggio effettuati, il mercato non ha mai manifestato alcun interesse. Dopo quattro aste il fallimento si trova oggi nell'impossibilità di sostenere ulteriori costi di procedura, e pertanto anche di pubblicità delle aste, e quindi si vuole valutare un'alternativa alla vendita dell'immobile, ritenuta, oltremodo, assai improbabile. Ci si chiede se si possa applicare a questo fallimento vecchio rito la procedura indicata dall'art. 104 ter, allo scopo di rinunciare alla liquidazione dell'immobile in questione. In alternativa, si chiede se è possibile chiedere al giudice (sentito il parere del comitato) l'autorizzazione alla rinuncia alla liquidazione (estendendo l'applicazione dell'art. 35 L.F.), considerando che il prezzo base dell'ultima asta era stato fissato in Euro 30.000.
Grazie per le eventuali risposte.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/02/2015 11:53RE: procedura di abbandono e vecchio rito
Classificazione: ATTIVO / BENI NON CONVENIENTI (104 TER co 7)A nostro avviso la risposta è negativa ad entrambi i quesiti. L'art. 104ter non può trovare applicazione per le procedure vecchio rito perché le disposizioni transitorie del d.lgs n. 5 del 2006 che quelle del d.l.s n. 169 del 2007 prescrivono che le procedure già pendenti alle rispettive date di entrata in vigore sono rette dalla legge precedente, che non prevedeva la c.d. derelictio. La rinuncia prevista dall'art. 35 è solo quella alle liti, e ammetterla anche per la liquidazione ei beni immobili equivarrebbe a rendere operativa anche per il passato la disposizione di cui al comma settimo dell'art. 104ter .
Purtroppo non ci sono strumenti utili per sopperire alle situazioni come quelle da lei descritte e, come si faceva prima della riforma, bisogna trovare qualcuno che anche ad un prezzo infimo acquisti.
Zucchetti SG srl
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Fabrizio Condemi
REGGIO CALABRIA (RC)30/06/2026 20:38RE: procedura di abbandono e vecchio rito
Salve,
mi aggancio a questo vecchio quesito perchè, purtroppo, per me è tornato attuale.
Velocemente: un fallimento la cui sentenza è stata depositata in Cancelleria il 3.12.2007 per la dichiarazione di fallimento di una SAS e del suo socio illimitatamente responsabile (oggi deceduto), dopo anni di battaglie per il riconoscimento di un immobile del socio, con vittoria completa per la curatela, dopo un anno di tentativi di vendita andati infruttiferi, il nuovo GD, anche nelle vesti di comitato dei creditori ex art. 41 LF , mi ha autorizzato all'abbandono del bene.
Le due (+1) domande sono:
1) è applicabile l'art. 104-ter comma VIII laddove l'attività di liquidazione è stata formalmente dichiarata "manifestamente non conveniente"?
2) nel caso di risposta positiva (visto che ritengo essere applicabile), oltre alla comunicazione ai creditori il curatore ha altri oneri legati all'immobile?
2.1) le "comunicazioni" di cui al citato art. 104-ter, risultando esserci numerosi creditori estinti (società), non reperibili, deceduti, ecc. possono essere accompagnate/sostituite con la classica "affissione del comunicato" in cancelleria?
Tale problematica è la più nefasta per me poichè risulto essere il terzo curatore di un fallimento che si estinguerà, se tutto va bene, dopo 20 anni!
Grazie mille per la futura risposta (e certamente per la comprensione della problematica che oltre di tipo giuridico diventa molto pragmatica, criticità che dovrò a breve affrontare e che riguarderà anche il futuro riparto, di pochi spiccioli ma che, a questo punto "purtroppo", c'è da fare).-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/07/2026 10:48RE: RE: procedura di abbandono e vecchio rito
Come lei ha correttamente intuito trova applicazione nella fattispecie l'art. 104 ter l. fall. che è stato introdotto con il d.lgs n. 5 del 2006 ed è entrato in vigore il 20,7,2006, per cui essendo stato il fallimento dichiarato nel dicembre 2007 trova sicuramente applicazione il comma settimo, poi diventato ottavo di detto articolo, secondo il quale "Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'art. 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore".
Certamente, quindi, la derelictio richiede che l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente, ma comunque questo è un problema superato essendo già intervenuto il relativo provvedimento da parte del giudice delegato in funzione sostitutiva del comitato dei creditori.
La norma, come si vede, parla soltanto di comunicazione ai creditori del provvedimento di abbandono, ma se sull'immobile oggetto di derelictio è stata trascritta la sentenza dichiarativa di fallimento o trascritti altri provvedimenti visto che vi è stata una lunga controversia giudiziaria, il curatore dovrebbe richiedere al giudice delegato di disporre la cancellazione della sentenza dichiarativa e delle altre eventuali trascrizioni legate alla causa.
Per le incombenze di natura fiscale giriamo la domanda alla nostra sezione specializzta.
Quanto alle comunicazioni ai creditori, se per le ragioni da lei dette alcuni di questi non hanno fornito la Pec o non hanno comunicato modifiche, trova applicazione il comma 2 dell'art. 31bis l. fall., per il quale "Quando e' omessa l'indicazione di cui al comma precedente (la comunicazione della Pec), nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Zucchetti SG srl
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