Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Liquidazione della quota di una società partecipata

  • Giovanna Iovene

    PORTICI (NA)
    05/03/2021 13:30

    Liquidazione della quota di una società partecipata

    Buongiorno,
    sono il curatore di una società che detiene il 20% del capitale sociale di una srl il cui amministratore non presenta i bilanci da quattro anni . A seguito della mia richiesta di accesso ai libri contabili, ex art. 2476 c.c., ho verificato l'esistenza di diverse fatture generiche per costi di " management fee" emesse da società amministrate dal medesimo soggetto.
    Inoltre visionando gli estratti conto bancari ho notato che l'amministratore ha riborsato dei prestiti infruttiferi ad una società sempre nelle sue dispobilità, ovviamente la quota di proprietà del fallimento non vale più nulla perchè i bilanci evidenziano sempre delle perdite.
    Difronte a tale situazione posso chiedere al giudice delegato di proporre un'azione di responsabilità nei riguardi di questo amministratore e magari l'intervento della GdF per verificare l'utilizzo di fatture oggettivamente inesisitenti.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/03/2021 19:49

      RE: Liquidazione della quota di una società partecipata

      Lei quale curatore ha nel patrimonio fallimentare il 20% delle quote di una srl. per cui assume la posizione di socio di detta srl e, come tale può agire ai sensi dell'art. 2393bis c.c. disponendo di un quinto del capitale sociale della società. Tale azione, infatti, è la medesima azione che potrebbe essere promossa dalla società previa delibera e, come questa, si sostanza in una pretesa al risarcimento del danno conseguente alla mala gestio degli amministratori, il cui ricavato, quindi, non va al socio (nel suo caso al suo fallimento) ma è destinato alla società, a riparazione dei danni subiti.
      Valuti, quindi, l'opportunità di muoversi in tal senso tenendo conto della utilità del fallimento, dei vantaggi che ne potrebbe ricavare la srl e, non ultimo, delle disponibilità dell'amministratore.
      Valuti anche, in alternativa, la possibilità del ricorso alla procedura di cui all'art. 2409 c.c..
      Zucchetti SG srl
      • Giovanna Iovene

        PORTICI (NA)
        06/03/2021 11:19

        RE: RE: Liquidazione della quota di una società partecipata

        La procedura vanta dei crediti per finanziamento soci per circa 300 mila euro e dovrebbe incassare il valore della quota di circa 150 mila euro che oggi vale zero perchè le perdite ( fittizie) hanno azzerato il capitale.
        Da quello che Lei mi ha scritto pare che l'azione di responsabilità non porterà alcun vantaggio alla procedura per cui è del tutto inutile perseguirla, allora Le chiedo come potrei agire per recuperare qualcosa ed evitare che questo personaggio esca indenne da questa situazione. Ho già fatto le visure su di lui e non ha nulla per cui per costringerlo a liquidare la quota del fallimento devo scegliere solo la strada della denuncia penale ?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          08/03/2021 20:06

          RE: RE: RE: Liquidazione della quota di una società partecipata

          Nel confermare quanto detto nella precedente risposta, cogliamo l'occasione per correggere il lapsus del riferimento normativo, che non è l'art. 2393bis c.c., bensì l'art. 2476 c.c., il che non cambia il punto della attribuzione alla società del ricavato dell'azione di responsabilità in quanto il socio esercita l'azione di responsabilità che spetterebbe alla società al fine di ottenere il ristoro dei danni procurati dall'amministratore al patrimonio sociale.
          Oltre all'azione sociale, il socio può anche esercitare l'azione di responsabilità per il risarcimento dei danni direttamente subiti a causa di atti dolosi o colposi degli amministratori (comma sesto art. 2476 c.c.), ma per l'utile esercizio di questa azione si richiede che il pregiudizio subito dal socio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente arrecati al patrimonio sociale (quale la diminuzione del valore della quota), ma sia direttamente cagionato al socio come conseguenza immediata del comportamento illecito degli amministratori.
          Ad ogni modo, qualunque azione si eserciti chiunque sia il destinatario del risarcimento, ogni azione diventa inutile se, come lei dice, l'amministratore è privo di mezzi.
          Lei cura il fallimento di un soggetto che ha, nel suo attivo, una quota di una srl, pertanto non può ottenere la liquidazione della quota, come se fosse una società di persone, perché questa costituisce un bene oggetto di liquidazione, ed è evidente che il valore della quota è dato dal valore della società. Se oggi il valore della quota è zero, avrà difficoltà ad alienarla e potrebbe valutare se eventualmente abbandonarla ex art. 104ter l.fall..
          Quanto al credito per finanziamento, anche questo è difficilmente recuperabile perché postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, anorma dell'art. 2467 c.c.
          Zucchetti SG srl