Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Credito per soci C/finanziamento della fallita in società partecipata

  • Fabio Massimiliano Canzoniere

    Lamezia Terme (CZ)
    16/03/2021 21:09

    Credito per soci C/finanziamento della fallita in società partecipata

    Gentilissimi,
    Sono qui a ricorrere al Vs. prezioso aiuto.
    Sono curatore di una società a responsabilità limitata che, per comodità, chiameremo "A S.r.l.".
    Nelle complesse attività di accertamento dell'attivo e di analisi della contabilità, ho scoperto che la società fallita è socia, detenendone il 10% delle quote sociali, di altra società a responsabilità limitata, allo stato NON fallita. Per comodità, chiamerò quest'ultima "B S.r.l.".
    Sempre dall'analisi delle contabilità, è emerso che, la fallita A S.r.l., nel tempo, ha effettuato plurimi conferimenti nella società "B S.r.l.", a titolo di soci c/finanziamento.
    Mi sono quindi posto il problema di acquisire all'attivo fallimentare il credito derivante da ridetto conferimento della società "B S.r.l.", a titolo di soci C/Finanziamento, procedendo a chiedere alla ridetta la restituzione del finanziamento.
    Sorge però un problema, il finanziamento conferito dalla fallita A S.r.l. nella B S.r.l., nonostante la creditrice sia fallita, soggiace sempre al principio ex art. 2467 c.c., di postergazione del credito o, vista la procedura fallimentare, è immediatamente esigibile dalla curatela?
    Non riesco a trovare riferimenti e precedenti.
    Vi sarei grato se potreste fornirmi un Vs. pregiato parere con i riferimenti del caso.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/03/2021 19:56

      RE: Credito per soci C/finanziamento della fallita in società partecipata

      L'acquisizione del credito da finanziamento non è una scelta che lei possa fare, in quanto essa segue all'acquisizione all'attivo della partecipazione che A srl ha in B srl in quanto i finanziamenti in questione A li ha effettuati in quanto socia di B, per cui acquisite le quote all'attivo fallimentare, il fallimento diventa socio e titolare del credito per la restituzione del finanziamento.
      Ad ogni modo, al di à della possibilità o meno di scindere la posizione di creditore da quella di socio, rimane il fatto che il credito in questione nasce da un finanziamento soci e, come tale, è soggetto alla postergazione e alla disciplina di cui all'art. 2467 c.c., che non prevede alcuna accezione per il caso che il socio finanziatore sia fallito.
      Zucchetti SG srl