Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

compenso curatore - attivo realizzato indirettamente

  • Paolo Nigrotti

    Ascoli Piceno
    31/03/2021 12:41

    compenso curatore - attivo realizzato indirettamente

    E' acquisita all'attivo fallimentare quota del 95 per cento del capitale sociale di Srl che possiede immobile gravato da ipoteca a garanzia di mutuo concesso alla fallita. Il debito garantito corrisponde circa al valore dell'immobile. In sede di vendita della quota vorrei prevedere l'accollo liberatorio del mutuo o l'estinzione contestuale dello stesso da parte del cessionario.
    In entrambi i casi la procedura non incasserà nulla o ben poco, ma verrà soddisfatto il creditore garantito.
    A questo punto mi sembrerebbe corretto che l'importo incassato indirettamente, corrispondente alla soddisfazione del creditore garantito contribuisca alla determinazione dell'attivo per il calcolo del compenso del curatore, ma se il residuo attivo realizzato fosse insufficiente?
    Oppure, se fosse appena sufficiente, è corretto che il compenso venga calcolato su somme che non contribuiscono al suo pagamento, venendo utilizzate le entrate di altri cespiti, penalizzando i creditori che sarebbero andati a soddisfarsi su di esse?
    Ringrazio anticipatamente per la risposta
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      31/03/2021 19:53

      RE: compenso curatore - attivo realizzato indirettamente

      L'ipotesi di partenza è che è stato dichiarato il fallimento di A, che possiede il 95% delle quote della srl B, che ha concesso ipoteca su un proprio bene immobile in favore di C, a garanzia del credito che C ha verso A. Il fatto che A detenga la stragrande maggioranza del capitale sociale di B non cambia il fatto che B (soggetto giuridico autonomo) sia terzo datore di ipoteca in quanto ha dato ipoteca a garanzia di un debito altrui. In conseguenza di questa situazione C potrà insinuarsi al passivo del fallimento di A in chirografo e potrà agire contro B ai sensi degli artt. 602 e segg. c.p.c.; lei potrà vendere le quote di partecipazione nella srl B che il fallimento detiene, con le modalità di cui all'art. 2471 c.c., richiamato espressamente dall'art. 106 l. fall..
      A questo punto si può prendere in esame il suo progetto di cessione della quota della srl con accollo del debito. Alla realizzazione di questo progetto si frappongono una serie di ostacoli. In primo luogo, l'art. 2471 c.c. non prevede una vendita con accollo di un mutuo; anzi le vendite fallimentari non prevedono che il pagamento sia effettuato mediate accollo, tanto che non è richiamato l'art. 585 cpc, che, in determinati casi, consente questa modalità di pagamento nella vendita di un immobile; inoltre per un accollo liberatorio ha bisogno del consenso del creditore. A tutto ciò è da aggiungere che l'operazione potrebbe alterare l'ordine della graduazione perché nella situazione descritta C partecipa al passivo come chirografo e se anche dalla vendita delle quote si ricava un euro, questo deve essere utilizzato per soddisfare i creditori secondo l'ordine di legge, che vede al primo posto le prededuzioni e all'ultimo i chirografi, nel mentre attraverso l'accollo liberatorio il fallimento A non incassa nulla e sparisce un debito chirografario- da ritenere pagato per la massa, che non sarebbe stato pagato nel fallimento. E proprio la sua domanda evidenzia questo pericolo, perché da un lato bisogna ritenere come attivo realizzato il prezzo della vendita delle quote, anche se il pagamento è effettuato mediante accollo del debito verso C, ma, in tal modo, il suo credito in prededuzione non può essere soddisfatto nel mentre viene pagato il credito chirografario di C.
      Zucchetti SG srl