Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Azione di responsabilità contro l'A.U.

  • Mariano Allegro

    LODI
    17/04/2024 19:23

    Azione di responsabilità contro l'A.U.

    Società fallita per del quale non è stata recuperata la contabilità sociale a data fallimento e del quale risulta depositato il bilancio (in perdita) per la seconda annualità antecedente alla dichiarazione di fallimento (richiesto da terzi creditori).
    L'attività caratteristica si è di fatto interrotta nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento e, negli ultimi due mesi di questa, la stessa è stata gestita da un terzo "amministratore occulto".
    Da alcuni estratti di ccb sono stati individuati dei prelievi dell'A.U. (17 mila euro) ma, non avendo le prescritte scritture contabili, non è stato possibile appurare se detti prelievi fossero stati destinati poi in pagamento di fornitori (trattasi di un bar).
    Il passivo è di € 88.433,08 ed il fallimento è totalmente illiquido
    E' stato altresì appurato che l'A.U. è proprietario dell'immobile in cui è residente e vive con la propria famiglia.
    Fatta questa veloce rappresentazione, secondo voi risulta opportuno che il sottoscritto intraprenda un'azione di responsabilità nei confronti dell'A.U. (con spese a carico dell'erario) per poi intraprendere un'esecuzione immobiliare a carico dell'immobile di proprietà di quest'ultimo ?
    Io mi sono convinto di no per le seguenti ragioni:
    1) preliminarmente non è scontato che l'azione di responsabilità si concluda con un titolo per il fallimento giacché, mancando le scritture contabili, non posso provare la mala gestio o, peggio, la distrazione di capitali;
    2) quant'anche detto titolo fosse ottenuto, per intraprendere una esecuzione immobiliare ci vogliono non meno di 8 mila euro di anticipazioni (da porre sempre a carico dell'erario) e, poi, non è detto che il valore di aggiudicazione copra tutte le spese sopportate (quanto detto valutato anche in base alla mia esperienza di delegato alle vendite nelle EE.II.).
    Tengo a precisare che l'ipotesi di bancarotta documentale è già stata segnalata alla competente Procura della Repubblica ma che, allo stato, non mi è stato ancora segnalato alcun rinvio a giudizio (nel quale potrei costituirmi come parte civile a costi ridotti).
    Infine chiedo chiarimenti in ordine alla prescrizione di detta azione di responsabilità.
    Anticipo ringraziamenti sul parere che intenderete accordarmi.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/04/2024 19:35

      RE: Azione di responsabilità contro l'A.U.

      La convenienza o meno a proporre un'azione di responsabilità di penda dalla situazione di fatto che si è determinata e le informazioni che ci offre, pur mettendo in luce responsabilità dell'amministratore (tra cui anche la mancanza dei libri contabili) non sono sufficiente a dare un giudizio sulla fondatezza di una azione di responsabilità che può discendere solo una accurato esame degli atti. Anche la convenienza economica è frutto di una valutazione della consistenza patrimoniale del possibile convenuto e la presenza di un immobile, seppur offre una garanzia di successo di una eventuale azione esecutiva, non ne dà la certezza non conoscendo né l'entità del danno da chiedere né il valore dell'immobile.
      Le sue considerazioni potrebbero quindi essere corrette, ma anche forse troppo prudenziali, e ci dispiace non poter dare un maggior supporto alla sua tesi perché daremmo un giudizio basato su poco o nulla.
      Quanto alla prescrizionale bisogna tenere conto (senza scendere al momento in eccessive sottigliezze) che il curatore cumula l'azione di responsabilità della società di cui all'art. 2393 c.c. e quella dei creditori di cui all'art. 2394 c.c. e per entrambe il termine di prescrizione è di cinque anni.
      Tuttavia per l'azione dei creditori il termine prescrizionale decorre non dalla cessazione della carica degli amministratori, né dal momento della commissione dei fatti che integrino violazioni dell'obbligo degli organi sociali di garantire l'integrità del patrimonio sociale, bensì dal momento in cui, in conseguenza di tali fatti, l'evento dannoso dell'insufficienza del patrimonio della società si presenta in forma oggettivamente conoscibile da parte dei creditori sociali, giacchè questo è il dato che determina il danno per i creditori. Il principio è pacifico in giurisprudenza e riportiamo Cass. n. 13378/2014 che ha così riassunto questi concetti: "L'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c. promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall. è soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 della legge fall., derivante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. Ne consegue che l'insufficienza patrimoniale può in concreto rendersi palese prima, dopo, o al momento del fallimento". ..
      L'azione sociale è diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivato alla società da violazioni poste in essere da amministratori e sindaci, indipendentemente dal fatto che tali violazioni abbiano pregiudicato il patrimonio della società in misura tale da ledere le ragioni dei creditori sociali; è pacifico, pertanto, che per questo tipo di azione il termine prescrizionale quinquennale decorre dal momento in cui è posto in essere il fatto dannoso, o meglio dal momento in cui l'evento dannoso cagionato dall'organo sociale sia scoperto e conoscibile da parte degli altri organi sociali usando la diligenza media cui sono tenuti nell'adempimento delle rispettive attribuzioni. Tuttavia, l'art. 2941 c.c. stabilisce al n. 7, che "la prescrizione rimane sospesa tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finchè sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi", di modo che il comma quarto dell'art. 2393 c.c. dispone che "l'azione (di responsabilità sociale) può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica".
      Zucchetti SG srl
      • Mariano Allegro

        LODI
        19/04/2024 15:45

        RE: RE: Azione di responsabilità contro l'A.U.

        Ovviamente, attraverso questo forum non è possibile essere esaustivi e sintetici nello stesso momento e, per quanto è stato possibile, si è cercato di dare le migliori informazioni possibili in modo chiaro ma anche sintetico.
        Ciò detto, tutte le informazioni indicate sono (comunque) le sole che si possono acquisire dai pochi elementi in mio possesso.
        Per altro, la questione si complica ulteriormente anche alla luce della recentissima sentenza della V Sezione della Cassazione depositata in data 09/04/2024 (n. 475/2024 del 20/02/2024).
        Pertanto, prendo atto delle Vs. considerazioni sul "capitolo" dell'azione di responsabilità contro l'A.U.

        Sul versante della prescrizione, vorrei avere migliori chiarimenti in tema di strumenti interruttivi di questa. In altri termini, poiché non ho ancora acquisito un titolo, è comunque possibile interrompere la prescrizione quinquennale dell'azione in commento ? E in caso positivo, con che strumento giuridico e con quali modalità ?
        Grato per la Vs. fattiva collaborazione.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          19/04/2024 19:39

          RE: RE: RE: Azione di responsabilità contro l'A.U.

          Trattandosi di una azione di condanna al risarcimento dei danni, il danneggiato che intende esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può interrompere la prescrizione con uno degli atti previsti dall'art. 2943 c.c.. Soltanto per il danno erariale
          l'art. 66 del dlgs n. 174/2016 stabilisce che la prescrizione quinquennale dell'azione per danno erariale possa essere interrotta una sola volta per il massimo di due anni.
          Zucchetti SG srl