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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Ritenuta su somme assegnate a seguito di pignoramento presso terzi
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Massimiliano Agnello
Siracusa17/10/2019 12:59Ritenuta su somme assegnate a seguito di pignoramento presso terzi
Buongiorno.
Avrei bisogno di un aiuto per chiarire un dubbio: la curatela di una ditta individuale riassume un giudizio per decreto ingiuntivo a seguito di somme non pagate (prima del fallimento) relative a fatture emesse dalla stessa ditta individuale (allora in bonis) per servizi resi ad una SRL.
Durante la procedura fallimentare, il DI diventa definitivamente esecutivo e, con un pignoramento presso terzi, la curatela ottiene l'assegnazione delle somme giacenti in un conto corrente intestato alla SRL debitrice della ditta individuale.
Il dubbio è se la banca nel corrispondere le somme assegnate deve trattenere la ritenuta del 20%.
Sulla base della normativa vigente, in caso di pagamenti effettuati a seguito di pignoramenti presso terzi, il terzo erogatore, se riveste la qualifica di sostituto d'imposta, debba operare, all'atto del pagamento, la ritenuta d'acconto del 20% essendo onere del creditore dimostrare che le somme assegnate alla procedura attengono ad ipotesi per le quali la ritenuta non deve essere operata, restando inteso che altrimenti il terzo (la banca) provvederà ad applicarla.
Il dubbio è, visto che il creditore è adesso il fallimento e non più la ditta individuale, la banca deve calcolare la ritenuta oppure no?-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como20/10/2019 20:01RE: Ritenuta su somme assegnate a seguito di pignoramento presso terzi
Il fallimento non ha effetto né sullo status del percipiente (persona fisica) né sulla tipologia del compenso, di conseguenza se l'importo in questione avrebbe dovuto essere assoggettato a ritenuta nel caso di pagamento al soggetto in bonis, rimane soggetto alla medesima ritenuta anche se viene corrisposto in corso di procedura. -
Sonia Chiti
Prato11/03/2025 12:45RE: RE: Ritenuta su somme assegnate a seguito di pignoramento presso terzi
Buongiorno, poniamo il caso in cui il creditore pignoratizio (poi fallito ma questo è ininfluente) ha rilasciato dichiarazione ex art. 47 e 76 DPR 455 del 2000, in cui attesta che il credito non è soggetto a ritenuta di acconto. Dovrà comunque indicare la parte del credito di diversa natura legata alle spese di lite del legale (non distrattario) da assoggettare a ritenuta, escludendo l'Iva sul compenso e le spese anticipate in nome e per conto del cliente?
In buona sostanza chiedo se i compensi professionali del legale relativi al recupero di un credito non soggetto a ritenuta d'acconto per sua natura, per cui si è escusso il terzo pignorato, debbano essere sempre e comunque soggetti a ritenuta d'acconto.
Grazie della disponibilità,
Sonia Chiti-
Sonia Chiti
Prato20/03/2025 14:50RE: RE: RE: Ritenuta su somme assegnate a seguito di pignoramento presso terzi
Gradirei un confronto con voi sulla questione anzi posta.
Grazie di nuovo della disponibilità che vorrete porre.
Cordialmente,
Sonia Chiti-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como21/03/2025 10:43RE: RE: RE: RE: Ritenuta su somme assegnate a seguito di pignoramento presso terzi
No: non essendo il legale distrattario, il pagamento sarà unico, non soggetto a ritenuta.
Sarà poi lui, nel momento in cui paga il legale, e doversi porre il problema dell'effettuazione della ritenuta e conseguente rilascio della certificazione unica ovvero (se contribuente forfetario come parrebbe dal quesito) nessuna ritenuta ma indicazione del pagamento nella propria dichiarazione dei redditi.
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