Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

VENDITA BENE IN LEASING

  • Roberto Marinelli

    Macerata
    01/02/2024 12:16

    VENDITA BENE IN LEASING

    Buongiorno
    La Curatela in sede di inventario fallimentare apprendeva alla massa attiva una autovettura oggetto di contratto di leasing. La Curatela per l'effetto effettuava la relativa comunicazione ex art. 92 L.F. alla concedente. Tuttavia la stessa, trascorsi i termini di cui all'art. 101 L.F. non depositava istanza di rivendica.
    Si chiede ora se la Curatela può legittimamente provvedere alla liquidazione di tale bene, allorchè non si dovrebbe applicare l'art. 101, comma 4, L.F.
    Distinti saluti.
    Dott. Roberto Marinelli
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/02/2024 19:51

      RE: VENDITA BENE IN LEASING

      Se la società concedente, pur avendo ricevuto rituale comunicazione ex art. 92 l. fall., non partecipa non presenta istanza di rivendica e restituzione, il curatore è libero di disporre del bene oggetto del contratto di leasing, essendo il suo compito quello di liquidare i beni appresi all'attivo fallimentare e non sottratti a seguito di accoglimento di domande di terzi. Essendo nel caso oggetto del contratto di leasing un bene mobile registrato, difficilmente potrà effettuare la vendita dell'auto, che risulta intestata in proprietà alla società di leasing, per cui probabilmente potrà limitarsi alla cessione del contratto di leasing.
      La società potrà sempre richiedere in via tradiva o super tardiva la rivendica del bene, ma potrà ottenere solo il controvalore non esistendo più il bene nell'attivo e potrà, a nostro avviso chiederlo in chirografo e non in prededuzione essendosi il curatore ritualmente privato della disponibilità dello stesso per il fatto che non era stato rivendicato.
      Zucchetti SG srl
      • Roberto Marinelli

        Macerata
        02/02/2024 08:51

        RE: RE: VENDITA BENE IN LEASING

        In realtà si potrebbe provvedere a norma dell'art. 2688 c.c. attraverso una autorizzazione del G.D. alla vendita del bene da parte di proprietario non intestatario.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/02/2024 20:18

          RE: RE: RE: VENDITA BENE IN LEASING

          Si è una strada, ma a parte che va pagata una imposta doppia, rimane il fatto che la trascrizione da proprietario non intestatario, pur essendo consentita dalla normativa in materia di trascrizione, non produce gli effetti tipici della pubblicità in quanto non è opponibile ai terzi fino a quando non venga data regolare pubblicità all'atto anteriore non trascritto.
          Zucchetti Sg srl