Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Finanza esterna

  • Davide Grasselli

    Reggio Emilia (RE)
    03/04/2020 14:56

    Finanza esterna

    Buongiorno,
    il seguente documento allegato alla proposta di concordato preventivo omologato poi risolto su istanza di un creditore: "I sottoscritti A,B,C, .... ci obblighiamo in via solidale a corrispondere ai creditori concorsuali chirografari di ....... la somma di euro ....., subordinatamente alla omologazione del suddetto concordato preventivo", può essere utilizzato per richiedere nei confronti degli ex soci/amministratori il versamento del residuo con un'azione nel successivo fallimento? Se la risposta dovesse essere negativa, gli stessi addirittura potrebbero chiedere la rifusione di quanto precedentemente versato al fallimento? Vi ringrazio. Cari saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/04/2020 11:30

      RE: Finanza esterna

      Per dare una risposta alla prima domanda, bisognerebbe, in primo luogo, capire il significato dell'obbligazione assunta e, principalmente ,se il riferimento alla omologa del concordato valesse come condizione testuale o avesse il significato di concordato portato a termine. E' chiaro che , nel primo caso la condizione si sarebbe verificata, nel mentre nel secondo la condizione non si sarebbe realizzata.
      Questa seconda soluzione- il cui accoglimento comporterebbe che non si potrebbe chiedere ai sottoscrittori l'adempimento dell'obbligazione assunta visto che la condizione cui era subordinato l'obbligo non si è verificata, né potrà più verificarsi- è poco verosimile perché l'adempimento del concordato richiedeva proprio che i soci facessero i versamenti dovuti, altrimenti il concordato non avrebbe potuto essere adempiuto, per cui , a nostro avviso, la condizione cui era subordinata l'efficacia dell'obbligazione era proprio e soltanto l'omologa, scattando, intervenuta tale decisone, l'obbligo dei pagamenti. .
      Se si opta per questa soluzione, la condizione si è verificata e, quindi i sottoscrittori sono ancora vincolati all'impegno assunto, ma sorge il problema di chi sia legittimato a chiedere l'adempimento. A nostro avviso lo sono soltanto i creditori concorsuali nei confronti dei quali i soci si sono obbligati, e non il fallimento conseguente al concordato (in persona del curatore), che è il coobbligato principale e non il creditore. Diverso sarebbe stato se i soci avessero immesso il danaro nelle casse del concordato o se si fossero impegnati nei confronti della società concordataria a pagare i terzi, ma, da quello che si capisce da quanto riportato (e salvo anche qui un diverso accertamento della volontà delle parti) sembrerebbe che i soci abbiano fatto una dichiarazione di accollo nei confronti dei terzi creditori concorsuali. Saranno costoro, pertanto, ove l'impegno sopravviva alla revoca del concordato, a poter azionare i loro crediti nei confronti dei coobbligati con la società debitrice.
      In questo caso evidentemente non sorge il problema di cui alla seconda domanda della restituzione, visto che gli obbligati sono ancora tali per quanto ancora non sborsato, per cui non possono chiedere in restituzione quanto già pagato.
      Zucchetti SG Srl