Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

conto corrente estero del fallito

  • Marcello Piacenza

    Alessandria
    25/04/2020 12:16

    conto corrente estero del fallito

    Buongiorno,

    non mi è chiaro se ai sensi dell'art. 78 c.1 L.F. in caso di fallimento si sciolgono anche i contratti di conto corrente stipulati dal fallito con istituti di credito esteri, nello specifico il fallito (imprenditore individuale) potrebbe essere titolare di conto corrente con istituto di credito sito in Germania (l'iban del c/c è tedesco).
    Nel caso in cui il curatore fallimentare italiano comunichi all'istituto di credito estero il fallimento del correntista, l'istituto di credito estero è obbligato anche lui come quelli italiani ai sensi dell'art. 78 c.1 L.F. a sciogliere il contratto di conto corrente che ha con il fallito (residente in Italia e dichiarato fallito da un Tribunale Italiano) e rimettere alla procedura l'eventuale saldo attivo del c/c alla data del fallimento?
    Grazie

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/04/2020 20:28

      RE: conto corrente estero del fallito

      L'insolvenza c.d. transfrontaliera è disciplinata dall'apposito regolamento UE del 20 maggio 2015, n. 848 il quale consente di aprire la procedura principale d'insolvenza nello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore e prevede che tale procedura abbia portata universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore; per tutelare tutti i diversi interessi, il regolamento permette di aprire nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza una procedura secondaria di insolvenza in parallelo con la procedura principale di insolvenza, i cui effetti sono limitati ai beni situati in tale Stato.
      Sulla base di queste linee generali, l'art. 7 del citato regolamento dispone che "Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura (lo «Stato di apertura»)" e che "La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. In particolare, essa determina quanto segue:
      a)-i debitori che per la loro qualità possono essere assoggettati ad una procedura di insolvenza;
      b)-i beni facenti parte della massa fallimentare e la sorte dei beni acquisiti dal debitore dopo l'apertura della procedura di insolvenza;
      c)-i poteri, rispettivamente, del debitore e dell'amministratore delle procedure di insolvenza;
      d)-le condizioni di opponibilità della compensazione;
      e)- gli effetti della procedura di insolvenza sui contratti in corso di cui il debitore è parte;
      f)- omissis"
      Come vede, anche la regolamentazione dei contratti pendenti è regolata dalla legge dello Stato in cui è stata aperta la procedura di insolvenza, ossia il fallimento, per cui amche nel suo caso trova applicazione l'art. 78 l. fall.
      Zucchetti SG srl