Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Gratuito Patrocinio

  • Pierdamiano Dima

    Strongoli (KR)
    15/03/2024 12:42

    Gratuito Patrocinio

    Buongiorno, al fine di promuovere azioni giudiziarie di recupero credito, previa nomina di legale, la procedura fallimentare vista la mancanza di attivo veniva ammessa a gratuito patrocinio. A seguito di recuperi crediti, la stessa vanta un attivo di circa euro 7.000,00. Vista l'attività espletata, il legale sta chiedendo la liquidazione dell'attività eseguita, sia giudiziale che stragiudiziale. Visto l'attivo, si deve procedere con la revoca del gratuito patrocinio e l'attività espletata dal legale resta a carico della Curatela, oppure il legale deve chiedere il pagamento a carico erario ?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/03/2024 11:51

      RE: Gratuito Patrocinio

      In primo luogo bisogna vedere se sono intervenute sentenze o altri provvedimenti del giudice che hanno posto a carco delle altre parti il pagamento delle spese giudiziali, nel qual caso il provvedimento dovrebbe prevedere il pagamento delle spese in favore dello Stato, che intanto paga il difensore del fallimento ammesso al gratuito patrocinio. Se il terzo non paga allo Stato, questo ha diritto di rivalsa nei confronti del soggetto ammesso al gratuito patrocinio qualora costui abbia, a seguito della vittoria della causa o della composizione della vertenza sia messa in condizione di poter restituire le spese erogate ( artt. 133 e 134 DPR n. 115 del 2002).
      In mancanza di un provvedimento in tal senso o di soccombenza del fallimento, questo sarebbe tenuto al pagamento ma essendo la procedura ammessa al gratuito patrocinio provvede lo Stato. E qui si pone il problema del mantenimento del gratuito patrocinio a seguito del recupero della somma di euro 7.000. Tecnicamente, il giudice delegato, come ha emesso l'attestazione della mancanza di attivo che ha permesso l'accesso al gratuito patrocinio, così, in presenza di somme liquide, dovrebbe, ovviamente su rappresentazione della situazione da parte del curatore, emettere il provvedimento contrario della esistenza di fondi per cui il fallimento non gode più del benefizio del gratuito patrocinio, con la conseguenza che il legale chiede il pagamento alla procedura.
      Abbiamo usato il condizionale perché la somma recuperata, non essendo consistente, potrebbe rilevarsi non sufficiente a coprire tutte le prededuzioni di posizione anteriore a quella del legale (che nell'ambito della graduatoria delle prededuzioni, godrebbe del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c.), tra cui le spese di giustizia della procedura che comprendono il compenso al curatore; se ricorre una tale ipotesi, si potrebbe intanto procedere con la richiesta del legale all'Erario per il pagamento del compenso liquidato dal giudice delegato (qualora, si ripete, non vi sia un provvedimento di altro giudice che abbia liquidato le spese della causa) e poi si elimina il gratuito patrocinio destinando così la somma incassata al pagamento delle spese prioritarie su quella del professionista.
      Zucchetti Sg srl