Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Incasso di crediti vs. la Pubblica Amministrazione in mancanza del DURC

  • Emanuela Filippone

    LOCRI (RC)
    17/09/2013 17:06

    Incasso di crediti vs. la Pubblica Amministrazione in mancanza del DURC

    Trattasi di fallimento di una società cooperativa soc. a.r.l. un cliente della stessa (Ente Pubblico)non effettua il pagamento adducendo che il DURC non risulta regolare.
    E' possibile incassare detto credito?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/09/2013 20:19

      RE: Incasso di crediti vs. la Pubblica Amministrazione in mancanza del DURC

      Come già abbiamo detto altre volte, a seguito della dichiarazione di fallimento non viene meno l'impedimento giuridico a che la stazione appaltante provveda a una pronta liquidazione, perché l'art. 4, comma 2, del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 (che riprende disposizioni in tema di appalti pubblici), prescrive che "in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali l'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ()".
      Si può discutere a che titolo paghi la stazione appaltante (se sulla base di una cessione, di una delega, di un accollo ex lege, ecc.), ma sta di fatto che questa è tenuta al diretto versamento del dovuto agli enti previdenziali, a prescindere dall'evento giuridico del fallimento, scontando quanto versato dal debito verso l'impresa appaltatrice per i lavori effettuati, per cui, comunque il pagamento di tali lavori (che è quanto interessa) viene bloccato. Il recente decreto n. 36 del 2013 e la legge di conversione n. 98 del 2013 hanno apportato delle significative variazioni al Durc (cfr. art. 31 della legge cit.), ma non ci sembra che abbia toccato il punto di cui sopra. Inoltre l'Inps nel marzo di quest'anno che, secondo le direttive ministeriali, solo alle imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo in continuità, può essere rilasciata la regolarità contributiva in considerazione della ratio sottesa alla procedura concorsuale in esame che, essendo diretta al risanamento dell'attività aziendale, verrebbe ad essere disattesa ove "si riconoscesse una incidenza negativa alle situazioni debitorie sorte antecedentemente all'apertura della procedura stessa".
      Zucchetti Sg Srl
      • Alessandro Bartoli

        Citta' di Castello (PG)
        17/03/2026 16:26

        RE: RE: Incasso di crediti vs. la Pubblica Amministrazione in mancanza del DURC

        Buonasera,
        mi inserisco per chiedere se, visto il lungo lasso di tempo intercorso con riferimento al quesito iniziale, sia cambiato qualche cosa. Nel mio cao specifico dovrei incassare delle somme da un Comune che mi richiedere il Durc regolare. Che in costanza di fallimento (o liquidazione giudiziale) è una chimera...
        Molte grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          18/03/2026 12:58

          RE: RE: RE: Incasso di crediti vs. la Pubblica Amministrazione in mancanza del DURC

          Si la materia è in evoluzione in quanto la giurisprudenza si sta orientando nel senso che il divieto, conseguente all'apertura della procedura concorsuale, di pagamento dei crediti anteriori , tra i quali rientrano anche quelli per contributi previdenziali e/o assistenziali, si determina una situazione in cui diventa legittimo, nella logica del diritto concorsuale, il fatto che il debitore, l'imprenditore, non paghi i contributi precedenti, in quanto crediti anteriori; da cui le disposizioni contenute nei decreti del Ministero del Lavoro secondo cui "la regolarità contributiva sussiste comunque in caso di: [] sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative" (v. D.M. 24 ottobre 2007, art. 5 comma 2 e v. D.M. 30 gennaio 2015, articolo 3, comma 2).
          Per questo motivo il Trib. Napoli 16.9.2024 ha negato l'applicazione di questa disposizione ministeriale alla composizione negoziata non vigendo in questo percorso il divieto di pagamento dei crediti anteriori; il Trib. Venezia 30/07/2025 ha stabilito che, in caso di fallimento dell'appaltatore, la clausola contrattuale che subordina i pagamenti alla regolarità del DURC non è più applicabile in quanto il fine della clausola contrattuale inerente il DURC è solo quello di tutelare la committente dal rischio di dover rispondere in solido per gli oneri contributivi e previdenziali non corrisposti ai dipendenti dall'impresa Appaltatrice (art. 29 D.Lgs. 276/2003), e tale scopo con la dichiarazione di fallimento dell'appaltatore deve cedere il passo al principio della par condicio creditorum 8che implica il divieto del pagamento dei crediti anteriori, sicchè i creditori, compresi i dipendenti o gli enti previdenziali, devono essere soddisfatti seguendo l'ordine di prelazione stabilito per legge. Egualmente App. Venezia 10/05/2019, n. 1921 ha statuito che "La presentazione del documento unico di responsabilità contributiva (DURC) non è esigibile nei confronti della procedura fallimentare. La disposizione di cui all' articolo 4 comma 2, DPR 207/2010 non può essere applicata ad una procedura concorsuale posto che a seguito della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore il credito maturato a titolo di corrispettivo dell'appalto è acquistato alla massa, con la conseguenza che un eventuale successivo pagamento in considerazione delle irregolarità contributive commesse dalla società in bonis, risulterebbe inefficace ex 44 L. fall ., non essendo gli enti previdenziali sottratti in relazione a crediti aventi radice causale anteriore, alla regola del concorso".
          Infine, la Cassazione n. 9522 del 2024 ha stabilito che la dichiarazione di fallimento, imponendo per legge il divieto di pagamenti, costituisce una causa di "sospensione legislativa" che non preclude il diritto a ricevere i contributi pubblici per l'editoria a causa della mancata attestazione di regolarità contributiva (DURC).
          Zucchetti SG srl
          • Alessandro Bartoli

            Citta' di Castello (PG)
            18/03/2026 15:53

            RE: RE: RE: RE: Incasso di crediti vs. la Pubblica Amministrazione in mancanza del DURC

            Molte grazie