Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

autovettura

  • Andrea Rogialli

    arezzo
    12/04/2017 18:40

    autovettura

    A seguito di una apertura di procedura fallimentare è stata rinvenuta una autovettura soggetta a sequestro da parte della polizia municipale in conseguenza di circolazione senza polizza assicurativa. La polizia municipale ha dichiarato al curatore che alla macchina non potrà essere tolto il sequestro sin tanto che non verrà pagata la multa irrogata e la quietanza di pagamento polizza assicurativa per almeno sei mesi( sequestro effettuato prima del fallimento)
    E' corretto tale comportamento ?
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/04/2017 20:50

      RE: autovettura

      Il sequestro si inserisce nel procedimento sanzionatorio come provvedimento di carattere cautelare tendente a conseguire la custodia e la conservazione dei beni che siano stati strumento oppure risultato di un illecito amministrativo, o che siano comunque pertinenti all'illecito stesso e come tali utili ai fini dell'accertamento della infrazione, in vista di un eventuale provvedimento definitivo di carattere ablativo, quale la confisca. Se quindi lo scopo del sequestro è quello di sottrarre i beni costituenti strumento o prodotto della infrazione al godimento e alla disponibilità del trasgressore, anche al fine di impedire a quest'ultimo di commettere ulteriori trasgressioni, ci sembra che una volta dichiarato il fallimento del trasgressore, il sequestro non dovrebbe essere più mantenuto ai sensi dell'art. 51 l.f., per cui la pretesa della Polizia Municipale non ci sembra fondata.
      Zucchetti SG srl
    • Margherita Facino

      Crotone
      12/09/2019 17:36

      RE: autovettura

      Salve,
      avrei bisogno di delucidazioni per un caso simile.
      Ho inventariato un'autovettura sottoposta a sequestro, da parte della Guardia di Finanza, per aver circolato senza copertura assicurativa prima della dichiarazione di fallimento, per la quale ho già provveduto a notificare l'Estratto della Sentenza dichiarativa di fallimento al fine della trascrizione nei pubblici registri.
      E' possibile procedere alla vendita dell'autovettura senza procedere al pagamento della sanzione?
      In tal caso, si applicherebbe l'art. 51 l.f. e il sequestro sarebbe "bloccato"?
      Grazie.
      Saluti.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        12/09/2019 19:19

        RE: RE: autovettura

        Il suo caso non è simile ma identico a quello di cui al precedente intervento in quanto in entrambi i casi di tratta di sequestro ex art. 213 cod. strad., che va eseguito dall'organo di polizia che accerta la violazione, che sia la Polizia Municipale o la Guardia di Finanza, per circolazione con veicolo sprovvisto di idonea copertura assicurativa (art. 193 C.d.S.).
        Di conseguenza non possiamo che confermare le conclusioni cui siamo pervenuti nella precedente risposta.
        Zucchetti Sg srl
        • Umile Sebastiano Iacovino

          Roma
          14/05/2024 11:59

          RE: RE: RE: autovettura

          Buongiorno
          ho un caso simile ma il sequestro amministrativo è stato eseguito dopo la dichiarazione di fallimento in quanto l'auto è stata trovata dalla Polizia Municipale per strada e senza la copertura assicurativa. Io sono subentrato al precedente curatore ed il custode ove è stata ricoverata l'autovettura mi dice che l'auto non può essere restituita se non successivamente al pagamento della sanzione amministrativa e degli oneri di custodia (cinque anni) necessari all'ottenimento del provvedimento di dissequestro.
          Mi chiedo, il sequestro è avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento non è opponibile ai creditori ex art. 45 L.F. oltre che improcedibile ex art. 51 l.f.? In questo caso sono dovute le sanzioni e le spese di custodia?
          Grazie
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            15/05/2024 19:34

            RE: RE: RE: RE: autovettura

            Corretta la sua valutazione sulla inopponibilità del sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento ex art. 54 l. fall. e alla improcedibilità ex art. 51 l. fall. In conseguenza di tanto, è da ritenere che le sanzioni e le spese di custodia non siano dovute dalla procedura.
            Zucchetti SG srl