Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

rilascio di copia conforme del decreto di cancellazione gravami

  • Leonardo Quagliata

    ROMA
    01/03/2024 19:35

    rilascio di copia conforme del decreto di cancellazione gravami

    All'esito della vendita di un immobile tramite notaio delegato, può il curatore rilasciare alla parte acquirente copia conforme del decreto di cancellazione gravami emesso dal Giudice delegato, oppure occorre che sia la Cancelleria del Tribunale a rilasciare detta copia previo assolvimento dell'imposta di bollo?
    Saluti cordiali
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/03/2024 19:26

      RE: rilascio di copia conforme del decreto di cancellazione gravami

      Il comma 9-bis dell'art. 16-bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (introdotto con l'art. 52 del d.l. 24/06/2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), così dispone:
      "Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonchè dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale……..".
      Lo scopo della norma è la semplificazione in modo da non gravare più gli uffici di cancelleria nel rilascio delle copie, per cui anche il curatore- pubblico ufficiale e espressamente contemplato nella norma richiamata- può dichiarare l'autenticità della copia del documento contenente il provvedimento di cancellazione,-che si sostanzia nell'attestazione che la copia richiesta e rilasciata è conforme al documento originale- dato che la richiesta proviene dal soggetto interessato ad ottenere la cancellazione e il provvedimento non rientra tra atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice, ai quali non si applica la disposizione che precede.
      Zucchetti SG srl