Forum PROCEDURE EX CCII - CONCORDATO SEMPLIFICATO

spese di soccombenza a carico del debitore

  • Enrico Cacciotti

    Roma
    19/07/2023 12:55

    spese di soccombenza a carico del debitore

    All'interno di una procedura di concordato semplificato, le spese di soccombenza liquidate con sentenza a carico del debitore e relative ad un giudizio avviato dopo il deposito della domanda concordataria sono prededucibili (quale credito legalmente sorto in corso di procedura) o devono essere collocate al chirografo?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/07/2023 16:28

      RE: spese di soccombenza a carico del debitore

      Il secondo comma dell'art. 25-sexies CCII richiama, tra gli altri, l'art. 6, che è la norma generale che tratta della prededuzione. Orbene, la lett. d) del primo comma dell'art. 6 attribuisce la prededuzione ai "crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa", sicchè se la vertenza è riconducibile ad una di queste ragioni, la prededuzione va riconosciuta alle relative spese; altrimenti le stesse vanno ammesse in chirografo.
      Zucchetti SG srl
      • Enrico Cacciotti

        Roma
        19/07/2023 17:44

        RE: RE: spese di soccombenza a carico del debitore

        Si tratta di una vertenza giuslavoristica relativa ad una indennità risarcitoria da illegittimo licenziamento avvenuta prima della domanda di concordato.
        Il giudizio è stato, invece, promosso dopo la presentazione del ricorso.
        Si può considerare un debito rientrante nella gestione del patrimonio?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          20/07/2023 16:17

          RE: RE: RE: spese di soccombenza a carico del debitore

          Riteniamo di no perché si tratta di una pretesa creditoria del lavoratore per fatto antecedente alla apertura della p, ed infatti il credito riconosciuto per illegittimo licenziamento godrà del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c. e non della prededuzione. Anche le spese del giudizio, benchè risultanti da sentenza posteriore all'apertura del concordato, vanno collegate alla anteriorità del fatto genetico che ha prodotto la vertenza, per cui fuoriescono dalla previsione della lett. d) del primo comma dell'art. 6.
          Zucchetti SG srl