Forum PROCEDURE EX CCII - CONCORDATO SEMPLIFICATO

concordato semplificato

  • Massimiliano Castello

    Voghera (PV)
    12/09/2023 14:53

    concordato semplificato

    Spett.le Fallco,
    in merito alla procedura di concordato semplificato sono a richiedere un Vostro parere sui seguenti punti di carattere generale (vista la scarsa giurisprudenza in materia e la ridotta dottrina negli aspetti propriamente tecnici).

    a. Prededuzione dei compensi in funzione dell'omologazione del concordato semplificato ex art. 25sexies CCI, più precisamente del redattore del piano concordatario liquidatorio, dell'esperto negoziatore (per il parere sul cp semplificato) e del compenso al legale che ha presentato istanza di omologa al Tribunale. L'art. 6 del CCII limiterebbe la prededuzione soltanto ai crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive (lett. b) e a quelli sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo (lett. c), quindi un trattamento differenziato tra il professionista che assiste il debitore in funzione del concordato preventivo e quello che lo assiste in funzione del concordato semplificato.
    Lo scrivente ritiene che siano prededucibili anche i crediti per tali prestazioni professionali, al pari di tutti quelli per prestazioni professionali funzionali e/o strumentali all'accesso del debitore ad uno dei vari strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (ad eccezione dei piani attestati) e alle procedure di insolvenza previsti dal codice.

    b. Laddove i predetti compensi fossero considerati prededucibili ( a cui si aggiungeranno quelli del liquidatore), potrebbero gli stessi essere "l'ago della bilancia" in termini di proposta migliorativa o meglio non peggiorativa rispetto alla liquidazione giudiziale in cui vi sarebbe, tra i prededucibili, solo il costo del Curatore (in tal senso la liquidazione giudiziale potrebbe essere sempre migliorativa rispetto al cp semplificato a meno di un sostanziale apporto di nuova finanza esterna)


    c. L'art.25 sexies prevede, fra gli altri, due presupposti per ottenere l'omologa: 1) che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto al liquidazione giudiziale; 2) che la proposta assicuri un'utilità a ciascun creditore. Tali presupposti devono essere interpretati in modo distinto uno dall'altro ovvero il mancato pregiudizio può di per sé essere considerato utilità?


    d. Può essere considerata utilità, nel concordato semplificato, l'immediato sgravio fiscale della posizione creditoria, che viene messa "in perdita" e il recupero dell'iva da parte dei creditori? Qualora fosse affermativa la risposta tale circostanza, potrebbe essere considerata l'utilità dei creditori anche se giuridicamente possa essere raggiunta anche con la liquidazione giudiziale?


    e. Nel caso in cui nel concordato semplificato uno dei creditori, l'Agenzia delle Entrate, non avesse diritto ad alcuna ripartizione, parimenti come se fosse adottata la procedura di liquidazione giudiziale, l'utilità per tale soggetto potrebbe identificarsi in una maggiore rapidità dei termini di conclusione della procedura di concordato semplificato, rispetto ai tempi necessari per la liquidazione giudiziale?


    f. Più in generale, l'utilità richiesta dal comma 5 dell'art. 25 sexies può consistere nella stessa utilità ricavabile dai creditori nella liquidazione giudiziale?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/09/2023 12:51

      RE: concordato semplificato

      Quesito sub a). La questione che lei propone è quanto mai spinosa. Per la verità l'art. 25-sexies, co.2, CCII prevede espressamente che "dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli artt. 6,…"., ma si tratta di stabilire quale voce di questo articolo trova applicazione nel concordato semplificato, dato che detta norma non contiene più una disposizione di carattere generale analoga a quella che nel secondo comma dell'art. 111 l.fall. attribuisce la prededuzione ai crediti "sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge", ma elenca alcune analitiche fattispecie di crediti prededucibili.
      Lei giustamente richiama le ipotesi di cui alle lett. b) e c) che riguardano i crediti dei professionisti funzionali alla presentazione di una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive (lett. b) e alla presentazione della domanda di concordato preventivo nonchè del deposito della relativa proposta e del piano che la correda (lett. c); ad entrambi i crediti è attribuita la prededuzione nei limiti del 75% del credito accertato, a condizione che gli accordi siano omologati e a condizione che la procedura concordataria sia aperta ai sensi dell'articolo 47. Tuttavia, l'estraneità di questa normativa al concordato semplificato è evidente per l'ipotesi sub lett. b), ma è altrettanto chiaro che la lett. c) si riferisce al concordato ordinario che richiede l'apertura della procedura ai sensi dell'art. 47, che tratta appunto dell'apertura del concordato preventivo ordinario, nel mentre nel concordato semplificato manca proprio una richiesta di ammissione, visto che il debitore chiede direttamente l'omologa, e manca un provvedimento di ammissione alla procedura e il decreto di cui al comma terzo contiene solo la nomina di un ausiliario previa valutazione di legittimità (punto ancora controverso, cfr. il recente App. Milano 13 luglio 2023)) e comunque, seppur equivalente all'ammissione al concordato, ha lo scopo di portare a conoscenza dei creditori i documenti allegati alla domanda e la data dell'udienza di omologazione (comma quarto).
      Se si segue questa linea il richiamo dell'art. 6 da parte dell'art. 25 sexies sarebbe limitato ai casi di cui alla lett. d), ma , nello stato di incertezza attuale in attesa che le nuove fattispecie siano oggetto di approfondimenti della giurisprudenza, si potrebbe anche estendere la previsione di cui alla lett. c) al concordato semplificato, considerando quest'ultimo come una species di concordato che, per la parte non regolamentata, subisce l'applicazione analogica delle disposizioni sul concordato ordinario o, sotto altra profilo, rite nere che il decreto di cui ai commi 3 e 4, sia da considerare un provvedimento di apertura della procedura simile a quello di cui all'art. 47.
      Quesito sub b). Ragionando in termini di applicazione della citata lett. c) al concordato semplificato, i compensi dei professionisti da lei indicati, in quanto funzionali "all'ammissione" alla procedura godrebbero della prededuzione nei limiti del 75% indicato dalla norma a condizione che il concordato sia aperto, nel senso che si dia corso al procedimento di omologa del concordato. Ovviamente, seguendo questa linea, nel raffronto di convenienza tra proposta concordataria e liquidazione giudiziale bisogna tenere conto anche della spesa prededucibile in questione.
      Quesiti c), d). A differenza del concordato liquidatorio ordinario, per quello semplificato non è indicata alcuna soglia minima di soddisfazione dei creditori chirografari quale presupposto di ammissibilità né si accenna all'apporto di risorse esterne, che sono gli elementi che caratterizzano il concordato ordinario con liquidazione del patrimonio (art. 84, co. 4). Il contenuto della proposta del concordato in esame è improntato, quindi, alla massima flessibilità, in cui gli unici criteri da seguire sembrano essere quelli che individuano l'oggetto del giudizio di omologazione e, quindi, rispettare l'ordine delle cause di prelazione, proporre un piano che possa superare il vaglio della fattibilità giuridica ed economica in forza del quale i creditori non vengano a percepire meno di quanto potrebbero ottenere in caso di fallimento e prospettare le utilità, non necessariamente in denaro, per ciascun creditore.
      Questi ultimi due requisiti si integrano tra loro nel concordato ordinario, ove la prefissazione della soglia minima costituisce un dato di valutazione ex ante, che esplica la propria funzione di argine alla discrezionalità del debitore, in cui la previsione della utilità per i creditori consente a costui di frazionare ancor di più liberamente le modalità di soddisfacimento di costoro, posto che non è necessario offrire modalità estintive in danaro ma è sufficiente fare in modo che i beni messi a disposizione dei credito assicurino, in termini di ragionevole certezza, una qualche utilità. Nulla, pertanto, esclude che l'utilità di cui parla l'art. 25-sexies risieda nella continuazione o nella contrattualizzazione di nuovi rapporti commerciali in caso di cessione di azienda, o qualsiasi altra utilità che per il creditore rende il concordato preferibile alla liquidazione giudiziale; tuttavia, proprio questa previsione fa capire che non esiste un obbligo per il debitore concordatario di offrire necessariamente una somma in pagamento ai chirografari, ma fa anche capire come la previsione della utilità assuma rilievo prevalentemente nel concordatario con continuità aziendale; infatti è nei concordati in continuità, diretta o indiretta, che ai creditori può essere più facilmente offerto, invece che un pagamento in danaro, un bene diverso, quale, appunto, il mantenimento dei rapporti contrattuali o altro e, in tal caso, sorge la necessità di spiegare l'utilità che questa forma di datio in solutum può dare.
      Nel concordato con cessione dei beni, invece, ove l'adempimento consiste prevalentemente nel pagamento di una somma di danaro, una volta eliminata la soglia minima di soddisfazione per la categoria dei chirografari, l'utilità per costoro diventa del tutto evanescente non dovendo più essere adeguata alla previsione del raggiungimento di un traguardo prefissato dalla legge; se, infatti, non esiste la necessità di assicurare ai chirografari il pagamento del 20%, il debitore può promettere qualsiasi percentuale, anche irrisoria se i beni ceduti non consentono di meglio e, quindi, anche l'utilità per i creditori non può che essere parametrata su queste unità di misura, di modo che anche il beneficio immediato degli scarichi fiscali, a fronte della dimostrata insoddisfazione del credito, diventa una utilità vantaggiosa.
      Quesiti sub e9, f). Alla luce di quanto detto, è difficile dare una risposta ai quesiti in esame in quanto si tratta di applicare i principi esposti a casi concreti, dei quali bisogna conoscere i particolari. Pertanto, sul quesito sub f) la risposta va cercata caso per caso in quanto detto, nel mentre la risposta potrebbe essere positiva (nei limiti di incertezza accennati) al quesito sub e).
      Zucchetti SG Srl