Forum PROCEDURE EX CCII - CONCORDATO SEMPLIFICATO

Concordato semplificato

  • Mauro Pozzi

    Faenza (RA)
    02/02/2026 12:33

    Concordato semplificato

    Tra l'attivo della procedura sono presenti investimenti finanziari il cui valore di realizzo fluttua secondo l'andamento del mercato finanziario.
    Nel caso che al momento del disinvestimento si realizzi un importo più alto rispetto l'importo indicato nella proposta, tale plusvalenza deve confluire tutta tra l'attivo della procedura o devono confluire solo le somme indicate nella proposta?
    In caso di minusvalenze gli importi vanno integrati?
    Resto in attesa di urgente riscontro, ringrazio anticipatamente ed invio cordiali saluti."

    Dott. Mauro Pozzi
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      06/02/2026 08:48

      RE: Concordato semplificato

      A nostro avviso per rispondere alla domanda occorrerebbe comprendere com'è stato costruita la proposta di concordato.
      In linea generale, infatti, il debitore che paga i creditori nella misura prevista dalla proposta omologata ha correttamente adempiuto, ed il residuo credito si considera definitivamente rimesso.
      Così si è espressa la giurisprudenza di legittimità secondo la quale "Il concordato preventivo - istituto funzionale all'esigenza di definire ogni rapporto obbligatorio tra creditore e debitore sì da impedire, una volta adempiuti gli impegni derivanti dalla proposta ed omologati dal tribunale, ulteriori pretese scaturenti da quei medesimi rapporti - è dotato, in seno al sottosistema civilistico delle procedure concorsuali, di efficacia remissorio - liberatoria totale, determinando sempre, una volta soddisfatti i creditori - nella percentuale concordata, ovvero con la liquidazione dei beni ceduti -, la liberazione dell'obbligato dal debito residuo. In particolare, nel caso di concordato con cessione dei beni, l'obbligato stesso può legittimamente (e definitivamente) ritenersi liberato - giovandosi dell'effetto esdebitatorio della procedura - con la distribuzione del ricavato della liquidazione dei beni ceduti, qual che sia la percentuale attribuita al ciascuno dei creditori chirografari, a differenza di quanto invece previsto in seno alla procedura fallimentare (per effetto della quale il debitore è esposto, ai sensi dell'art. 120 legge fall., anche dopo la sua chiusura, ad azione dei creditori rimasti insoddisfatti". Cass. Sez. 1, 18/03/2003, n. 3957).
      Alla luce di quanto detto, riteniamo che la ulteriore somma debba essere oggetto di riparto supplementare solo se il concordato ha natura liquidatoria (per cui quella offerta ai creditori è costruita come percentuale di soddisfacimento minima), oppure se il debitore si è obbligato a riconoscere ai creditori un importo non minore di una certa soglia.