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Forum PROCEDURE EX CCII - CONCORDATO SEMPLIFICATO
Ruolo dell'ausiliario del Giudice dopo l'omologa del concordato semplificato
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Stefano Berton
Venezia20/03/2025 18:46Ruolo dell'ausiliario del Giudice dopo l'omologa del concordato semplificato
Buonasera,
chiedo cortesemente un Vostro parere in merito al ruolo dell'ausiliario nominato dal Giudice ai sensi dell'art. 25-sexies CCII nel periodo successivo all'omologa del concordato preventivo semplificato.
L'art. 25-sexies, comma 8, CCII equipara la figura dell'ausiliario a quella del commissario giudiziale del concordato preventivo, con riferimento alle disposizioni previste dagli artt. 106, 117, 118, 119 e seguenti del CCII.
Nel decreto di omologa del concordato semplificato relativo alla procedura nella quale ho ricoperto il ruolo di ausiliario, non viene espressamente disciplinato il mio ruolo nella successiva fase liquidatoria della procedura di concordato semplificato. Tuttavia, l'art. 118 CCII prevede che il commissario giudiziale – e, per effetto del rinvio normativo sopra citato, l'ausiliario – debba vigilare sull'adempimento della procedura secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione, oltre a dover riferire al giudice ogni fatto che possa arrecare pregiudizio ai creditori.
Alla luce di quanto sopra, desidererei comprendere come si concili tale disposizione con l'assenza di specifiche previsioni nel decreto di omologa. In particolare, desidererei chiarire se, in assenza di un'esplicita menzione nel decreto, permangano in capo all'ausiliario gli obblighi disposti di cui all'art. 118 CCII.
Vi ringrazio e rimango in attesa di un Vostro cortese commento.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/03/2025 18:43RE: Ruolo dell'ausiliario del Giudice dopo l'omologa del concordato semplificato
L'ausiliario, per il richiamo dell'art.118 cc.i.i.. contenuto nel comma 8 dell'art. 25-sexies- dopo l'omologazione del concordato, "ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 105, comma 1, redige un …". Come vede questi obblighi derivano direttamente dalla legge, in cui il tribunale entra semplicemente per fissare le modalità della sorveglianza, di modo che, mancando indicazioni in proposito, la sorveglianza, sul debitore o sul liquidatore se nominato, va svolta secondo la diligenza richiesta dal caso.
Inoltre l'ausiliario, in virtù del comma 3 dell'art. 25-spties, quando il piano di liquidazione prevede una offerta di acquisto dell'azienda, di rami della stessa o di singoli beni che deve essere accettata prima della omologazione, dà esecuzione all'offerta e, quindi alla vendita, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato.
Zucchetti SG srl-
Stefano Berton
Venezia31/03/2025 11:19RE: RE: Ruolo dell'ausiliario del Giudice dopo l'omologa del concordato semplificato
Buongiorno,
Vi ringrazio per la vostra esaustiva risposta. Tenuto conto del ruolo dell'ausiliario post omologa, è possibile a Vostra parere chiedere al Tribunale un'integrazione del compenso rispetto a quello già liquidato nella fase pre omologa?
Rimango in attesa di un Vostro cortese commento.
Grazie
Cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/04/2025 19:09RE: RE: RE: Ruolo dell'ausiliario del Giudice dopo l'omologa del concordato semplificato
Dipende da come è stata fatta la precedente liquidazione. La mancanza di univocità sulla pregressa liquidazione nasce dal fatto che il legislatore ha introdotto questa nuova figura dell'ausiliario, invece che richiamare quella del commissario giudiziale ben nota, posto che l'ausiliario ha gli stessi compiti, seppur in misura più ridotta di quest'ultimo, al punto che il comma ottavo dell'art. 25-sexies c.c.i.i. rende applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 106, 117, 118, 119, 324,e 341, specificando "sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario".Il richiamo della figura dell'ausiliario ex art. 68 c.p.c. comporterebbe che, in mancanza di qualsiasi indicazione circa la liquidazione del compenso, questo vada liquidato secondo le indicazioni degli artt. 52 e 53 disp. att. c.p.c. e art. 49 DPR n. 115 del 2002, ossia secondo e tabelle di cui al d.m. 30 maggio 2002 e succ. aggiornamenti, con una evidente disparità di trattamento rispetto all'esperto e al liquidatore, come rispetto al commissario giudiziale, il cui compenso è regolato dall'art. 5 d.m. 25 gennaio 2012, n. 30.
Tra le norme richiamate non vi pè quella che rinvia per commissario al d.m. n. 30 del 2012, per cui sorge il problema di quale criterio seguire nella liquidazione del compenso di tale organo.
Orbene (e si ritorna così alla iniziale indicazione), se il tribunale ha ritenuto di applicare nella liquidazione del compenso all'ausiliario l'art. 5 del d.m. n. 30 del 2012 in considerazione della equiparazione tra ausiliario e commissario giudiziale, eventualmente riducendo il compenso risultante dai parametri in ragione del minor impegno richiesto all'ausiliario, allora nessun altro compenso potrebbe essere chiesto per l'attività successiva all'omologa in quanto il comma 1 del citato art. 5 stabilisce che "nelle procedure di concordato preventivo in cui siano previste forme di liquidazione dei beni spetta al commissario giudiziale, anche pe l'opera prestata successivamente all'omologazione il compenso determinato ….". Se invece il tribunale ha considerato l'ausiliario ex art. 68 cpcp come un collaboratore del giudice, ossia come un consulente tecnico, in considerazione della lettera della legge, allora la liquidazione già effettuata riguarda l'opera prestata fino a quel momento, per cui potrebbe essere richiesto un compenso ulteriore (salvo poi ad indagare quale voce della tabella sia stata utilizzata) per la fase successiva non considerata nella precedente liquidazione.
Zucchetti SGG srl .
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