Forum PROCEDURE EX CCII - CONCORDATO SEMPLIFICATO

obbligo apporto di finanza esterna nel concordato minore ex art. 74 CCII

  • Matteo Matta

    cagliari
    08/03/2023 13:03

    obbligo apporto di finanza esterna nel concordato minore ex art. 74 CCII

    Gentilissimi,
    Vi sottopongo il presente caso:
    - imprenditore agricolo che intende accedere al concordato minore ex art. 74 ccii mediante prosecuzione dell'attività.
    L'imprenditore in questione è altresì titolare di un bene immobile personale (casa di civile abitazione) che esula dall'attività di impresa.
    Premesso che lo stesso intende pagare i propri debiti di impresa mediante la prosecuzione dell'attività, a vostro parere è obbligatorio apportare delle risorse finanziarie esterne, in misura almeno pari al valore del patrimonio personale (la casa di civile abitazione), che non rientra nell'attività di impresa?
    L' alternativa liquidazione del patrimonio personale, di fatto non preclude la continuazione dell'attività e quindi il pagamento dei creditori mediante la stessa.
    Meglio precisando, ipotizzando un valore di 100.000 di immobile personale e debiti pagati con la prosecuzione dell'attività pari a 200.000 non basta attestare che con la prosecuzione dell'attività i debiti sono soddisfatti in maniera superiore (200.000>100.000), in quanto vendendo anche l'immobile (che non incide sull'attività) i creditori potrebbero rifarsi su un importo maggiore ovvero euro 300.000 (200.000 + 100.000).
    In questo caso sembra che l'apporto di finanza esterna diventi obbligatorio nella misura di almeno un euro in più al valore liquidabile dell'immobile, al fine di attestare la convenienza a nn procedere alla liquidazione della casa .
    Cosa ne pensate ? grazie mille
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/03/2023 19:56

      RE: obbligo apporto di finanza esterna nel concordato minore ex art. 74 CCII

      Condividiamo la sua ricostruzione per il semplice fatto che stiamo parlando di un imprenditore individuale, che risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni e non soltanto con quelli costituenti l'azienda o funzionali all'esercizio dell'attività.
      Il tipo di concordato prospettato non richiede per legge l'apporto di risorse esterne (richieste dal comma 2 dell'art. 74 ccii solo per i concordati minori liquidatori), ma poiché i creditori possono agire sull'intero patrimonio dell'imprenditore agricolo, compresi i beni strettamente personali, è chiaro che questi quando fa una proposta di concordato in continuità, per ottenere il consenso dei creditori, deve prospettare una soluzione che sia preferibile a quella liquidatoria (nel caso liquidazione controllata) che coinvolge tutti i beni; in questo senso, se l'imprenditore non intende "sacrificare" la casa di abitazione liquidandola come bene non funzionale all'esercizio dell'impresa, deve disporre di un apporto esterno che sostituisca il presumibile valore di liquidazione.
      Zucchetti SG srl