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Forum PROCEDURE EX CCII - CONCORDATO SEMPLIFICATO
Il compenso del Commissario Giudiziale nel pre-cocncordato CCII - prassi giurisprudenziale e linee guida vari Tribunali
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FULVIO COCIANI
Perugia22/07/2025 11:49Il compenso del Commissario Giudiziale nel pre-cocncordato CCII - prassi giurisprudenziale e linee guida vari Tribunali
Buongiorno, mi trovo in una scomoda situazione, sono stato nominato commissario giudiziale in un pre-concordato, la società ha depositato la domanda nel 2025 ed ha depositato agli atti i bilanci approvati fino al 2022, quindi ha anche depositato una situazione economico-patrimoniale aggiornata alla data del 31.12.2023, ma non approvata da assemblea. Durante la fase prenotativa, la società è stata poco collaborativa e sono dovuto intervenire più volte nella richiesta di documenti oltre a dover ricostruire il passivo grazie alle comunicazioni di alcuni creditori, quando poi, a pochi giorni dalla scadenza del termina assegnato dal Tribulae perché la società presentasse il piano, sono venuto a conoscenza di un fatto che non poteva non pregiudicare la procedura, avvenuto nel periodo sospetto prima del deposito della domanda da parte della società, a quel punto ho immediatamente predisposto una relazione integrativa urgente, il GD, salomonicamente vista la prossima scadenza dei termini, non ha preso formalmente alcuna decisione al riguardo, ma la società, a tre gg dalla scadenza del termine di presentazione del piano, ha rinunciato alla domanda. A quel punto il Tribunale ha immediatamente fissato l'udienza e dichiarata aperta la L.G. nominando un curatore terzo collega.
Io dovrei farmi liquidare il compenso per l'attività svolta e atteso che Santa Maria Capua Vetere ha tra le linee guida, il riconoscimento del 20% degli onorari medi calcolati sui valori di attivo e passivo tratti dalla documentazione acquisita alla procedura, e in particolare, ai fini del passivo, dall'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti» (come eventualmente verificato e rettificato dal commissario giudiziale ai sensi dell'art. 171 legge fall.) e, ai fini dell'attivo, dall'ultimo bilancio (come eventualmente rettificato dallo stesso commissario) - nonché, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, dalla dichiarazione dei redditi e dichiarazione IRAP concernenti l'ultimo esercizio - oppure, se più aggiornata e adeguata, dalla situazione finanziaria dell'impresa depositata mensilmente dal debitore e sottoposta a verifica del commissario giudiziale (art. 161, comma 8, legge fall.), o infine dal piano concordatario, se già depositato dal debitore (come da Cass. I sez Civ. del 14.03.2023), atteso anche che risultarebbe una prassi del Tribunale di Milano che fa variare gli onorari del commissario nel pre-concordata in una percentuale compresa tra il 30 ed il 50% degli onorari del commissario nel CP, mentre il Tribunale di Varese tra il 20 ed il 30%, pare quindi non ci sia chiarezza al riguardo.
Per quanto sopra, la domanda è: quale è effettiuvamente la prassi dei vari Tribunali e quali riferimenti giurisprudenziali si hanno per poter chiedere la liquidazione dei compensi del commissario nel preconcordato ?
Ci sono parametri percentuali definite ?
Altri Tribunali oltre S.M. Capua Vetere hanno indicato, nelle loro linee guida una percentuale ?
Rifarsi unicamente all'opera prestata è talmente tanto generico e soggettivo da lasciare troppa discrezionalità nella fase di liquidazione del compenso.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/07/2025 20:36RE: Il compenso del Commissario Giudiziale nel pre-cocncordato CCII - prassi giurisprudenziale e linee guida vari Tribunali
La giurisprudenza della S. Corte ha da tempo considerata come un procedimento unitario la fase del c.d. pre concordato e quella del concordato, soluzione che trova maggiore conferma nel nuovo codice a causa della obbligatorietà della nomina del commissario con la concessione del termine ex art. 44 CCII, l'autorizzazione ad accedere alle banche dati (ai sensi dell'art. 44 c. 1 lettera b CCII laddove richiama l'art. 49 c. 3 lettera f CCII), la possibilità di collaborare con il debitore per la redazione del piano, e così via. Questo ha spinto la giurisprudenza più recente, ma sempre facente riferimento alla legge fallimentare ad affermare i seguenti principi:
Nelle ipotesi di cessazione anticipata della procedura concordataria, anche nella fase pre-concordataria, in assenza di redazione dell'inventario da parte del commissario giudiziale, i valori di attivo e passivo vanno tratti dalla documentazione acquisita alla procedura, e, in particolare: ai fini del passivo, dall'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti; ai fini dell'attivo, dall'ultimo bilancio nonché, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, dalla dichiarazione dei redditi e dichiarazione IRAP concernenti l'ultimo esercizio.
In alternativa, si può fare riferimento, se più aggiornata e adeguata, alla situazione finanziaria depositata mensilmente dal debitore e sottoposta a verifica del commissario giudiziale o, infine, al piano concordatario, se già depositato dal debitore.
In tutti i casi di cessazione anticipata dell'incarico, tuttavia, la determinazione del compenso al commissario giudiziale si effettua "tenuto conto dell'opera prestata", ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.m. n. 30 del 2012 (richiamato dall'art. 5, comma 5, d.m. cit.), facendo riferimento al criterio di proporzionalità del compenso rispetto alla natura, qualità e quantità dell'opera medesima. (Così Cass 23 novembre 2023, n. 32536).
Quest'ultimo criterio ha determinato inevitabilmente difformità interpretative e prassi diverse, al punto che è possibile ridurre il compenso anche al di sotto delle percentuali minime e perfino al di sotto del compenso minimo previsto. Questa discrezionali è difficilmente controllabile e l'unico strumento valido di impugnazione è la mancanza di motivazione o, come nella decisione citata una decisione stereotipata che si limiti a riprodurre frasi scontate e prive di un valore giustificativo di come si arriva alla decisione.
Zucchetti SG srl-
FULVIO COCIANI
Perugia25/07/2025 10:26RE: RE: Il compenso del Commissario Giudiziale nel pre-cocncordato CCII - prassi giurisprudenziale e linee guida vari Tribunali
Gent.mi Sigg.ri, le premesse della Vostra cortese risposta, indicate anche nelle premesse della mia domanda, mi erano già note, avendo approfondito il tema sul profilo giurisprudenziale, mi soffermo piuttosto sull'ultima parte della Vostra risposta con la quale, correttamente si afferma che la discrezionalità è difficilmente controllabile, per questo la mia richiesta andava nella direzione della prassi dei vari Tribunali, così da capire se ci sia un orientamento nazionale al riguardo della liquidazione del compenso del CG nel caso il concordato non venga neppure aperto. Come scritto, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, tra le linee guida ha indicato un parametro pari al 20% degli onorari medi spettanti al Commissario Giudiziale da liquidare al CG nella fase preconcordataria, così evitando la discrezionalità del collegio; il Tribunale di Bari in passato, ha forfettariamente liquidato compensi pari al 40% del compenso del CG; come scritto pare che i Tribunali di Milano e Varese, applichino percentuali rispettivamente comprese tra il 30 ed il 50% Milano e 20/30% Varese. Volevo appunto sapere se c'è prassi per altri Tribunali e ai miei colleghi che hanno avuto questioni analoghe, chiedo come si sono comportati i vari Tribunali nella liquidazione dei loro compensi e quale percentuale abbiano applicato, se agli onorari minimi, medi, massimi o altro.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/07/2025 10:18RE: RE: RE: Il compenso del Commissario Giudiziale nel pre-cocncordato CCII - prassi giurisprudenziale e linee guida vari Tribunali
Noi non possiamo dire di più in quanto non abbiamo una raccolta delle prassi dei vari tribunali, per cui attendiamo anche noi segnalazioni degli utenti che operano nei vari uffici giudiziari a vantaggio di tutti gli interessati.
Zucchetti SG srl
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