Forum PROCEDURE EX CCII - CONCORDATO SEMPLIFICATO

Consecuzione di procedure e disciplina intertemporale

  • Luigi Benigno

    Aversa (CE)
    12/01/2023 22:51

    Consecuzione di procedure e disciplina intertemporale

    L'art. 390 CCII prevede la disciplina transitoria per i procedimenti azionati prima del 15 luglio 2022, prevedendo che essi siano disciplinati secondo le norme della l.f. anche dopo l'entrata in vigore del ccii.
    Il decreto lgs 17 giugno 2022 n. 83 ha introdotto il procedimento unitario poi recepito nella versione vigente del ccii con cui l'art. 40 co 9 e 10 prescrive la trattazione delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza nonchè della domanda di apertura della liquidazione giudiziale (non del fallimento) nel procedimento unitario dando la precedenza alle istanze di regolazione della crisi e dell'insolvenza rispetto alle istanze di liquidazione giudiziale. Quid iuris nel caso in cui l'impresa ha fatto istanza di nomina dell'esperto per l'accesso alla Composizione negoziata vigente il d.l. 118/2021 e al completamento del percorso quest'ultima si è chiusa senza raggiungere alcun accordo con I creditori qualora si intenda accedere al concordato semplificato ex art. 25 sexies ccii?
    Ritenete siano applicabili in questo caso le regole del procedimento unitario visto che l'istanza di fallimento dovrebbe proseguire il suo iter ex L.f. mentre il concordato semplificato proposto entro 60 gg dalla relazione finale dell'esperto rientrerebbe nel procedimento unitario e dovrebbe essere preferito anche alla trattazione dell'istanza di fallimento e non solo al ricorso per la liquidazione giudiziale?
    In pendenza dell'istanza di fallimento deve essere privilegiato il procedimento per l'omologazione del concordato semplificato in quanto è applicabile anche in tal caso il procedimento unitario?

    Ritenete che la pubblicazione del ricorso per l'omologazione del CS nel registro delle imprese attivi l'automatic stay per le misure protettive e cautelari ex art. 54 Co 2 ccii che recita " Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa".

    Qualora nelle more della nomina dell'ausiliario e dei 45 giorni entro I quali il Tribunale deve fissare l'udienza per l'omologa non operi l'automatic stay quid iuris in caso di impulso all'istanza di fallimento pendente con la relativa fissazione dell'udienza prefallimentare? Il tribunale fallimentare può, a vostro avviso, dichiarare nelle more del procedimento di CS il fallimento dell'impresa?

    Nel ringraziare per il Vs autorevole parere, mi scuso per i plurimi quesiti posti e spero di essermi spiegato bene.

    Avv. Luigi Benigno
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/01/2023 19:17

      RE: Consecuzione di procedure e disciplina intertemporale

      Le questioni poste nel quesito iniziale costituiscono, a nostro avviso, un falso problema. Ci spieghiamo. Secondo noi, nonostante il legame tra composizione negoziata e concordato semplificato in quanto la domanda di omologa del secondo può essere proposta solo all'esito del deposito della relazione finale dell'esperto che certifica la non riuscita della fase negoziale, le due procedure sono tra loro distinte ed autonome; la prima, anzi, non è neanche considerata una procedura e tanto meno di natura concorsuale, in quanto si svolge in ambito stragiudiziale (il giudice interviene solo per le misure preventive) ed è finalizzata a trovare una soluzione concordata della crisi o pre crisi, che , qualora non si trovi, apre la strada a tutte le altre procedure concorsuali previste dal nuovo codice, tra le quali è previsto anche il concordato semplificato, come chiaramente emerge dal secondo comma dell'art. 23. Tanto comporta che se anche la composizione negoziata è iniziata nella vigenza del d.l. n. 118 del 2021, la normativa applicabile al concordato semplificato- come ad eventuali altre procedure scelte- è data dalla data della presentazione della domanda introduttiva del concordato semplificato; e, del resto non potrebbe essere diversamente in quanto l'art. 46 del CCII ha abrogato sostanzialemnet il d.l. n. 118 del 2021, per cui , dopo il 15 luglio- che segna la data anche di ale abrogazione,- le uniche norme che regolano il concordato semplificato sono quelle di cu agli artt. 25 sexies e septies.
      Parlavamo di falso problema perché, in realtà, il processo unitario e, con esso, il principio di priorità della valutazione delle domande di carattere conservativo rispetto a quelle liquidatorie è già contenuto nella legge fallimentare o, comunque così è stato interpretato dalla giurisprudenza. Basta ricordare Cass. sez. un., 15 maggio 2015, n. 9936, per la quale
      "La pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, né consente la sospensione, ma impedisce temporaneamente soltanto la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dalla L. Fall., artt. 162, 173, 179 e 180; il procedimento, pertanto, può essere istruito e può concludersi con un decreto di rigetto". Peraltro il concordato semplificato, che ha una struttura prettamente liquidatoria, è concepito proprio come strumento alternativo alla liquidazione giudiziale, per cui è implicito che, in presenza di domanda di liquidazione e di richiesta di omologa di concordato semplificato, quest'ultima debba essere valutata con prelazione sull'altra.
      Sul secondo quesito circa l'applicazione delle misure protettive nel concordato semplificato, abbiamo risposto qualche giorno fa a domanda analoga ed abbiamo detto che "Effettivamente l'art. 25-sexies non richiama l'art. 54 che, nel nuovo codice, tratta delle misure protettive, tuttavia, poiché il concordato semplificato rientra tra gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (come definiti nella lett. m-bis dell'art. 2), ne consegue l'applicazione della disciplina dettata per tali figure, nella quale è compreso l'art. 54, anche alla fattispecie del concordato semplificato. In questo senso si è già pronunciato Trib. Milano16 settembre 2022 in dirittodellacrisi.it, il quale ha appunto statuito che "Sono direttamente applicabili al concordato semplificato le previsioni in materia di misure cautelari e protettive contenute negli artt. 54 e 55 CCII, trattandosi di disciplina dedicata in linea generale al procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e della insolvenza". Valgono, quindi, sotto il profilo dell'automatic stay le stesse regole del concordato ordinario di cui agli artt. 54 e 55..
      Zucchetti SG srl
    • Luigi Benigno

      Aversa (CE)
      13/01/2023 20:32

      RE: Consecuzione di procedure e disciplina intertemporale

      Grazie per il cortese riscontro, che conferma quanto posto nei quesiti. Per consecuzione di procedure mi riferivo non alla CN ma all'istanza di fallimento pendente e alla domanda di omologazione del CS, istituto di nuovo conio, quindi non disciplinato nella L.f. chiedendo conferma se anche alla istanza di fallimento sia applicabile la regola della precedenza di istanze alternative alla liquidazione giudiziale (rectius fallimento) rispetto CS non presente nella lf.

      Grazie per il proficuo confronto