Forum PROCEDURE EX CCII - CONCORDATO SEMPLIFICATO

giudizio di fattibilità del piano

  • Enrico Cacciotti

    Roma
    19/07/2023 12:41

    giudizio di fattibilità del piano

    Sono stato nominato ausiliario in una procedura di concordato semplificato anche ai fini della valutazione di fattibilità del piano di liquidazione proposto dal debitore.
    All'esito delle verifiche effettuate, ho concluso che il piano non è concretamente fattibile nei termini prospettati perchè alcuni scostamenti rilevati nel passivo inducono a configurare una diversa percentuale di soddisfo dei creditori.
    La società proponente ha replicato che, stante la natura liquidatoria del concordato, la prognosi della misura di soddisfacimento dei creditori non avrebbe carattere vincolante e, pertanto, eventuali variazioni rispetto a quanto prospettato nel ricorso, non inciderebbero sul giudizio di fattibilità, che dovrebbe avere riguardo solo all'assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.
    Mi chiedo se ciò sia corretto, rilevato che l'assenza della votazione dei creditori impone al Tribunale, in sede di omologa del concordato semplificato, un più penetrante controllo sulla fattibilità giuridica ed economica del piano.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/07/2023 16:26

      RE: giudizio di fattibilità del piano

      Lei ha perfettamente colto l'essenza del problema, ossia che l'assenza della votazione nel concordato semplificato impone al tribunale che decide sull'omologazione un più penetrante controllo sulla fattibilità economica del concordato, oltre che quella giuridica che è implicita in ogni tipo di concordato. Ed infatti il comma quinto dell'art. 25-sexies CCII dispone che "Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il c oncordato (semplificato) quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore".
      Da questa definizione emergono due elementi che contraddicono la tesi della società proponente. In primo luogo, la norma chiede un che il tribunale svolga un giudizio di fattibilità completo, ben diverso da quello richiesto per il concordato ordinario sia in fase di ammissione dall'art. 47 che in fase di omologa dall'art. che sia l'art. 112, ove la fattibilità è intesa come manifesta inattitudine a raggiungere l'obiettivo prefissato. Inoltre la norma fa capire che il giudizio sulla fattibilità concerne la capacità del piano a realizzare il suo scopo, che è ben diverso da quello sulla assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, posto che la norma richiamata richiede per l'omologa del concordato semplificato che il tribunale valuti e la fattibilità (oltre alla ricorrenza degli altri elementi indicati nella prima parte del comma riportato) e che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.
      Il fatto che si tratti di concordato liquidatorio comporta soltanto che la percentuale indicata non sia rigida in quanto la soddisfazione dei creditori dipende dal ricavato dalla liquidazione, per cui la valutazione del debitore risente della aleatorietà di ogni giudizio prospettico, ma quando l'ausiliario accerta che il ricavato prospettato non è sufficiente a soddisfare i creditori nella misura indicata neanche in via approssimativa, in quanto il passivo è superiore a quello esposto, vuol dire che il piano non è realizzabile e andrebbe incontro a sicura risoluzione giacchè l'inadempimento non avrebbe scarsa importanza (art. 119, richiamato dall'art. 25 sexies).
      Zucchetti SG srl