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Forum PROCEDURE EX CCII - CONCORDATO SEMPLIFICATO
Concordato semplificato - Fondo garanzia Inps
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Giorgio Gavazzeni
Bergamo07/10/2026 11:56Concordato semplificato - Fondo garanzia Inps
Buongiorno,
sono stato nominato Liquidatore Giudiziale di un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25-sexies CCII, omologato dal Tribunale.
Una ex dipendente della società, il cui rapporto di lavoro era già cessato anteriormente all'omologazione, ha presentato domanda di intervento del Fondo di Garanzia INPS per il pagamento del TFR.
A tal fine mi è stata trasmessa documentazione da sottoscrivere quale Liquidatore e, in particolare:
– il modello SR52 – Dichiarazione del Responsabile della procedura concorsuale, nel quale viene richiesto di dichiarare che la lavoratrice è "iscritta allo stato passivo" per un determinato importo a titolo di TFR;
– un'ulteriore certificazione nella quale dovrei attestare che "non è stata proposta opposizione o impugnazione allo stato passivo dichiarato chiuso ed esecutivo" alla data di omologazione del concordato.
Nel caso concreto, tuttavia, non è stato formato alcuno stato passivo, non essendo il concordato semplificato caratterizzato da un procedimento di accertamento del passivo analogo a quello previsto per la liquidazione giudiziale.
Il decreto di omologazione ha incaricato il Liquidatore, tra l'altro, di procedere alla ricognizione/consolidamento del passivo e all'esecuzione del piano concordatario; è quindi possibile verificare documentalmente l'esistenza e l'ammontare del credito della lavoratrice, ma non esiste un provvedimento di esecutività dello stato passivo né, conseguentemente, può essere attestata la mancata opposizione allo stesso.
Si chiede pertanto:
1. quale sia il titolo/documento idoneo a comprovare l'esistenza e l'ammontare del credito ai fini dell'intervento del Fondo;
2. se il Liquidatore Giudiziale possa rilasciare una propria attestazione circa l'esistenza, la natura e l'ammontare del credito, sulla base delle risultanze contabili della società, della documentazione lavoristica e della ricognizione del passivo effettuata nell'ambito della procedura;
3. se sia corretto rifiutare la sottoscrizione del modello SR52 e della certificazione predisposti dall'INPS nella formulazione ricevuta, in quanto contenenti dichiarazioni non corrispondenti alla struttura della procedura (iscrizione allo stato passivo, esecutività dello stesso e mancata opposizione), chiedendo all'Istituto di indicare la documentazione sostitutiva appropriata.
Si precisa che il credito per TFR indicato nella documentazione trasmessa dall'INPS è comunque in corso di verifica da parte del Liquidatore sulla base delle risultanze contabili e dei conteggi del consulente del lavoro.
Ringrazio anticipatamente per il confronto. Con i migliori saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/10/2026 17:16RE: Concordato semplificato - Fondo garanzia Inps
Va premesso che come abbiamo detto anche in altre occasioni, non esiste un obbligo giuridico del curatore o del commissario o del liquidatore di sottoscrivere il modello SR52, tuttavia rientra negli obblighi di collaborazione agevolare, nel caso il dipendente, ad ottenere la liquidazione da parte del Fondo di garanzia presso l'Inps, per cui è molto opportuno che questi organi compilino e trasmettano il modello.
Lei dice bene che il concordato semplificato, come tutti i concordati preventivi, non prevede la formazione dello stato passivo, per cui è di tutta evidenza che lei non può attestare che il credito del lavoratore è ammesso allo stato passivo e, tanto meno, elencare eventuali importi di ammissione; può fare, però, una dichiarazione sostitutiva con la quale, precisato che nel concordato semplificato non è prevista la formazione dello stato passivo, indica quale è la posizione del dipendente nel concordato in base alla documentazione presentata e verificata dall'esperto prima e da lei successivamente quanto all'elenco dei creditori, nonché indicare cosa prevede il piano per il pagamento dei dipendenti e quali sono le prospettive di realizzazione del piano per quanto riguarda questa categoria di creditori. L'importante, ovviamente, è che indichi il credito del dipendente per TFR e per le retribuzioni degli ultimi tre mesi, compito che ovrebbe essere agevolato dal fatto che il concordato è stato già omologato.
Zucchetti SG srl
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