Forum PROCEDURE EX CCII - CONCORDATO SEMPLIFICATO

voto dei creditori nel concordato preventivo ex CCII

  • Andrea Rogialli

    arezzo
    14/05/2024 15:54

    voto dei creditori nel concordato preventivo ex CCII

    Volevo sapere se il voto del creditore pervenuto al commissario prima della finestra temporale sabilita dal decreto del Tribunale ( ma dopo la trasmissione della relazione ex 105 CCII) sia da ritenersi valido a tutti gli effetti.
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/05/2024 19:37

      RE: voto dei creditori nel concordato preventivo ex CCII

      Il tribunale, nel decreto di apertura della procedura di concordato preventivo, deve fissare una data iniziale e una finale per l'espressione del voto dei creditori e il termine per le comunicazioni ai creditori del provvedimento.
      Questa nuova impostazione segna una svolta rispetto alla legge fallimentare, ove nessuna norma all'interno del panorama normativo regolante la fattispecie della votazione prevede un preciso momento iniziale a partire dal quale sia possibile per i creditori dare inizio alla comunicazione delle proprie dichiarazioni di voto; questa carenza ha consentito alla giurisprudenza di statuire che, in tema di concordato preventivo, il voto espresso prima del deposito della relazione di cui all'art. 172 l. fall. e dell'adunanza dei creditori, è valido, purché trovi esatta corrispondenza con la proposta definitiva presentata dal debitore (cfr. Cass. 8 febbraio 2019, n. 3860) , in quanto, benché l'attività del commissario giudiziale sia funzionale alla espressione di un voto informato, l'acquisizione di adeguate informazioni non è un obbligo ma un diritto del creditore e l'attività del commissario non è l'unica fonte di informazioni, potendo il creditore ritenersi in grado di valutare autonomamente la fattibilità e la convenienza del piano.
      La questione con riferimento alla nuova disposizione non è ancora approdata ad una decisione giurisprudenziale, ma già vede la dottrina divisa. Vi è chi ritiene che nulla siua cambiato rispetto al passato (Nardecchia), sia per l'assenza di un'espressa previsione legislativa a riguardo sia per la connotazione negoziale del concordato preventivo che lascia alla piena autonomia delle parti la formazione del consenso sulla proposta presentata dal debitore. Ma vi è anche chi sostiene che, pur ammesso che sia rimasta intatta nel nuovo codice la natura disponibile del diritto di credito che ciascun creditore esercita con il voto, ciò nondimeno rimane il fatto che il nuovo legislatore ha regolamentato il tempo per l'esercizio del diritto di voto, fissando un termine iniziale e uno finale, che individuano l'arco cronologico entro cui i creditori possono esprimersi (Bozza).
      A nostro avviso è preferibile questa seconda interpretazione in quanto il nuovo legislatore, con la fissazione di un termine iniziale per la votazione, ha inteso garantire che le dichiarazioni di voto non siano espresse prima che il commissario giudiziale abbia depositato e comunicato la propria relazione, fornendo ai creditori tutti gli elementi utili per valutare la convenienza della proposta di concordato, di modo che l'espressione di voto effettuata in un momento anteriore a quello fissato nel decreto di apertura è da considerare inutiliter data.
      Zucchetti SG srl