Forum PROCEDURE EX CCII - CONCORDATO SEMPLIFICATO

Concordato semplificato con riserva ex art. 25 sexies CCII

  • Rita Spagnoli

    Perugia
    20/01/2025 17:06

    Concordato semplificato con riserva ex art. 25 sexies CCII

    Buonasera,
    vorrei gentilmente chiedere un chiarimento in merito alla possibilità per l'imprenditore, in caso di esito negativo della composizione negoziata della crisi, di presentare una proposta di concordato semplificato con riserva.
    L'art. 25 sexies, comma 1, CCII, disciplina la possibilità per l'imprenditore di presentare, nei 60 giorni successivi alla relazione finale dell'esperto, una proposta di concordato insieme al piano di liquidazione e ai documenti di cui all'art. 39 CCII.
    La stessa norma, rubricata concordato semplificato, prevede altresì che nel rispetto del predetto termine l'imprenditore possa proporre la domanda di cui all'art. 40 CCII anche con riserva di deposito della proposta e del piano.
    L'art. 40 CCII disciplina la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, tra i quali rientra anche il concordato preventivo di cui agli artt. 84 e ss. CCII, e alla liquidazione giudiziale.
    Mi chiedevo, pertanto, se anche il concordato semplificato di cui all'art. 25 sexies CCII potesse essere presentato con riserva.
    In caso di risposta positiva, è corretto affermare che l'imprenditore possa presentare, entro 60 giorni dalla relazione finale dell'esperto, la domanda di concordato semplificato con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 39 commi 1 e 2 CCII nei termini concessi dal Tribunale con decreto?
    Vi ringrazio e attendo un vostro riscontro.
    Rita Spagnoli
    • Vincenzo Cucco

      Parma
      29/01/2025 19:41

      RE: Concordato semplificato con riserva ex art. 25 sexies CCII

      Dall'analisi della normativa, emerge che l'art. 25-sexies CCII delinea una procedura specifica per il concordato semplificato, che si caratterizza per:
      La necessità di una relazione finale dell'esperto che attesti:
      La correttezza e buona fede delle trattative
      L'esito negativo delle stesse
      L'impraticabilità delle soluzioni individuate
      Un termine di 60 giorni dalla comunicazione ex art. 17, comma 8, per la presentazione della proposta
      L'obbligo di presentare contestualmente:
      La proposta di concordato per cessione dei beni,
      Il piano di liquidazione
      I documenti indicati nell'art. 39 CCII
      La norma non prevede espressamente la possibilità di presentare il concordato semplificato "con riserva". Questo si differenzia dal concordato preventivo ordinario, dove tale possibilità è specificamente contemplata. La natura stessa del concordato semplificato, che rappresenta uno strumento di ultima istanza dopo il fallimento della composizione negoziata, suggerisce la necessità di una proposta completa e immediatamente valutabile. Non ritengo applicabile pertanto la "riserva"
      cordialità
      Vincenzo Cucco
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/01/2025 13:46

      RE: Concordato semplificato con riserva ex art. 25 sexies CCII

      L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 25-sexies c.c.i.i., aggiunto con il d.lgs. n. 136 del 2024, col quale si precisa che l'accesso al concordato semplificato può avvenire anche con riserva di deposito della proposta e del piano, concede al debitore di presentare una proposta prenotativa di concordato semplificato.
      Dissentiamo invece dall'interpretazione da lei data delle operazioni da effettuare nel termine di sessanta giorni. La sua interpretazione secondo cui il termine di 60 giorni è riferito alla presentazione della domanda prenotativa, fermo restando che il piano e la documentazione potranno essere presentati nel termine concesso dal tribunale, anche se scade successivamente ai 60 giorni, si scontra con la superfluità di una norma del genere dal momento che fin dall'inizio è previsto che il debitore possa presentare una proposta di concordato "nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'art. 17, comma 8"; di modo che diventerebbe superfluo ripetere nell'ultimo periodo che "nel rispetto del termine di cui al primo periodo", l'imprenditore può presentare la domanda di cui all'art. 40 anche con riserva di deposito della proposta e del piano, tanto più che il nuovo legislatore, in questo caso come in altri, ritiene che la procedura di concordato abbia inizia già con la domanda prenotativa.
      Evidentemente, allora, il richiamo al rispetto del termine di sessanta giorni va riferito al provvedimento del tribunale, nel senso che il legislatore, allo scopo di assicurare il collegamento tra la composizione negoziata e il concordato semplificato, ha voluto ribadire che il termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), dovrà tenere conto della scadenza dei 60 giorni di cui al primo periodo e non potrà andare oltre, a pena di inammissibilità della domanda di ammissione. In questi termini si è espressa anche la relazione al d.lgs n. 136 del 2024.
      Zucchetti SG srl
      • Roberto Marinelli

        Macerata
        09/02/2026 09:59

        RE: RE: Concordato semplificato con riserva ex art. 25 sexies CCII

        Il ricorso prenotativo per il Concordato semplificato, ferme restando tutte le condizioni di legge (presenza CNC non andata a buon fine e relazione esperto che attesta che le trattative intercorse in buona fede e correttezza), può essere presentato anche se prima della composizione negoziata era stato presentato un ricorso per Concordato prenotativo ex art. 84 CCII seguito dalla presentazione del Piano nei termini concessi dal Tribunale?
        Grazie in anticipo.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          10/02/2026 18:36

          RE: RE: RE: Concordato semplificato con riserva ex art. 25 sexies CCII

          Una volta esplicitata l'ammissibilità della domanda di concordato semplificato anche in via prenotativa dall'ult. parte del comma 1 dell'art. 25-sexies c.c.i.i., non vediamo ostacolo alla presentazione di una domanda del genere. Il fatto che in precedenza sia stata presentata una domanda di concordato pieno con riserva, ma poi si sia pervenuti alla composizione negoziata fa capire che quella procedura non ha avuto seguito e che si è ripartiti ab initio con la composizione; pertanto quella iniziale procedura è da considerare irrilevante nella fase attuale.
          Zucchetti SG srl .
          • Roberto Marinelli

            Macerata
            13/02/2026 19:35

            RE: RE: RE: RE: Concordato semplificato con riserva ex art. 25 sexies CCII

            Tuttavia ho riscontrato una sentenza del Tribunale di Vicenza del 27.02.2025 che escluderebbe tale possibilità vista la presentazione in precedenza di un concordato pieno prenotativo. Le motivazioni consistono che non vi era discovery tra le precedenti misure di accesso agli strumenti di regolazione della crisi (concordato pieno prenotativo, deposito della proposta e del piano e composizione negoziata), in quanto la prenotazione era stata già esperita.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              15/02/2026 19:09

              RE: RE: RE: RE: RE: Concordato semplificato con riserva ex art. 25 sexies CCII

              Si è vero che il Tribunale di Vicenza con la sentenza 27.2.2025 ha deciso che Il termine ex art. 44 CCII può essere concesso una sola volta, in armonia con i principi acceleratori e sollecitatori del Codice della Crisi, che vuole promuovere l'emersione tempestiva della crisi ed il rapido approccio alle sue possibili soluzioni, incompatibili con ripetute concessioni del termine c.d. in bianco, dovendosi senz'altro procedere, dopo la prima concessione di tale termine, al deposito del concordato pieno. Tuttavia la motivazione addotta non ci convince molto in quanto fa leva principalmente sui principi generali del codice della crisi e tra essi in particolare sui doveri che l'art. 4 del CCII pone a carico del debitore che non consentirebbero allo stesso che ha già usufruito del potere di depositare domanda di accesso ex art. 44 c.1 CCII di ripresentare la domanda di accesso ex art. 44 c.1 CCII posto
              che i termini indicati dall'art. 44 c.1 CCII sono da intendersi come perentori. Quest'ultima affermazione sulla perentorietà ci sembra poco accettabile posto che l'art. 44 CCII rispetto all'art. 161 l.fall. non replica il divieto biennale di riproposizione di ricorso in bianco nel caso in cui l'imprenditore non abbia ottenuto l'ammissione, e quindi l'apertura del concordato preventivo o l'omologazione dell'ADR, sicchè manca un divieto esplicito di legge, avendo evidentemente il legislatore rimesso al giudice la verifica di eventuali abusi, nel rispetto dell'obbligo di buona fede e correttezza.
              Sono queste le ragioni che ci hanno indotto a dare la risposta che precede ed a confermarla.
              Zucchetti SG srl