Menu
Forum PROCEDURE EX CCII - CONCORDATO SEMPLIFICATO
Modifica piano nel concordato semplificato
-
Andrea Rivolta
Oleggio (NO)02/04/2026 12:29Modifica piano nel concordato semplificato
Buongiorno, sottopongo il seguente caso riguardante un CSL
Dopo CNC è stato presentata istanza di CSL mettendo a disposizione della procedura tutti i beni della società e dei soci. In sede di deposito il piano CSL prevedeva il pagamento integrale dei privilegiati ed una minima soddisfazione per i chirografari.
A seguito delle circolarizzazioni effettuate dall'ausiliario alcuni creditori, benché coinvolti nelle trattative e nei colloqui con l'Esperto, quindi già a conoscenza degli importi dei loro crediti inseriti in CNC, hanno esposto un passivo superiore a quanto inizialmente considerato.
La massa di questi maggiori crediti risultanti all'ausiliario è tale da non garantire più nemmeno l'integrale soddisfazione dei privilegiati come inizialmente previsto nel piano CSL, nonostante fossero appostati dei fondi per questa eventualità.
Posto che nel CCII non è espressamente prevista alcuna disposizione in merito (ci sono due sentenze in tal senso, una di Mantova del 19.10.2023 ed una di Santa Maria Capua Vetere del 18.10.2024 ma che richiama la precedente), ci si chiede se sia possibile procedere ad una modifica del piano CSL prevedendo un minore pagamento per alcune categorie di privilegiati al fine di garantire una minima soddisfazione anche ai chirografari, oppure se tale modifica non sia possibile, oppure se la modifica del piano del CSL possa avvenire solo in ottica migliorativa rispetto a quella iniziale.
Si tenga presente che l'alternativa della LG non sarebbe comunque foriera di maggiori utilità, anche in caso di eventuali azioni di responsabilità, in quanto tutto il patrimonio dei soci è già stato messo a disposizione del CSL-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/04/2026 13:21RE: Modifica piano nel concordato semplificato
L'attuale terzo comma dell'art. 25 sexies del codice della crisi prevede espressamente che il tribunale, a seguito dei pareri dell'esperto e dell'ausiliario, possa concedere un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni e modifiche al piano sottostante al concordato semplificato.
Il contenuto delle modifiche non può essere nel senso di soddisfare parzialmente i creditori privilegiati per poter pagare i chirografari in quanto una tale soluzione sarebbe contraria alla regola della priorità assoluta basata sul rispetto dell'ordine delle preferenze vigente nei concordato liquidatori ed espressamente richiamata dal comma 5 dell'art. 25 sexies. Nei concordati il pagamento parziale dei creditori prelatizi può essere determinato dalla attestazione di capienza sui beni gravati attraverso la stima di cui all'art. 84, comma 5 (richiamato dall'art. 25 sexies comma 1), altrimenti se l'attivo disponibile e' sufficiente a pagare le prelazioni, queste vanno soddisfatte, anche se ai chirografari nulla viene dato non essendo richiamato nel concordato semplificato il comma 4 dell'art. 84. Pertanto, oltre alla stima di cui si è detto, che può liberare risorse a beneficio della massa, può provarere a modificare il piano prevedendo il pagamento dei creditori nei limiti consentiti dall'attivo disponibile motivando e documentando che, come lei accenna, questa soluzione è comunque preferibile alla apertura della liquidazione giudiziale.
Zucchetti Sg Srl
-