Forum PROCEDURE EX CCII - CONCORDATO SEMPLIFICATO

Privilegio sugli interessi non viene riconosciuto.

  • Stefano Scarpetti

    Pesaro (PU)
    14/10/2024 20:00

    Privilegio sugli interessi non viene riconosciuto.

    In una procedura di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 25 sexies CCII si chiede interessi di mora e spese legali maturati nel periodo che precede la presentazione del concordato in relazione a crediti garanti da MCC sono da considerare crediti privilegiati (privilegio ex art. 9 Vc del D.lgs. 123/1998) oppure possono essere considerati come chirografi?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/10/2024 20:24

      RE: Privilegio sugli interessi non viene riconosciuto.

      Nell'argomento 'Concordato Semplificato'
      è stata inserita una nuova discussione con oggetto 'Privilegio sugli interessi non viene riconosciuto.'
      Da parte di: Stefano Scarpetti
      In una procedura di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 25 sexies CCII si chiede interessi di mora e spese legali maturati nel periodo che precede la presentazione del concordato in relazione a crediti garanti da MCC sono da considerare crediti privilegiati (privilegio ex art. 9 Vc del D.lgs. 123/1998) oppure possono essere considerati come chirografi?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/10/2024 20:25

      RE: Privilegio sugli interessi non viene riconosciuto.

      Il credito della banca garantito da MCC è chirografario, nel mentre è privilegiato il credito di MCC qualora venga escussa la garanzia. Nel primo caso, quindi, il decorso degli interessi si blocca all'apertura del concordato e vanno riconosciuti quelli sulla parte di credito impagata anteriormente, sempre in chirografo; nel secondo trova applicazione l'art. 2749 c.c., che regola il trattamento degli interessi generati dai crediti privilegiati.
      Quanto alle spese legali, queste, se stragiudiziali o relative a giudizi di cognizione, vanno riconosciute in chirografo; se relative ad un giudizio di esecuzione o cautelare possono godere del privilegio di cui all'art. 2755 c.c. (esecuzioni e sequestri mobiliari) o all'art. 2770 c.c. se immobiliare-
      Zucchetti SG srl