Forum AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO - CAPACITà DI AGIRE E ATTI PERSONALISSIMI DELL'AMMINISTRATO

Capacità del beneficiario di contrarre matrimonio

  • Franco Verrini

    Roma
    18/09/2023 11:05

    Capacità del beneficiario di contrarre matrimonio

    Il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno può contrarre matrimonio in assenza del consenso dell'amministratore?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/09/2023 11:25

      RE: Capacità del beneficiario di contrarre matrimonio

      Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno è libero di contrarre matrimonio, a differenza dell'interdetto verso il quale è invece posto questo divieto dall'art. 85 c.c.; l'amministrato dunque potrà decidere se farlo autonomamente o se farsi assistere dall'amministratore, che potrà essere incaricato di affiancarlo nel percorso di formazione della volontà, aiutandolo a comprendere gli effetti giuridici della scelta coniugale, anche in ragione delle conseguenze che il matrimonio comporterà sul versante patrimoniale dell'amministrato.
      Ci si chiede tuttavia, ferma la regola della libertà di scelta, se vi possano essere, in concreto, circostanze al ricorrere delle quali, detta capacità matrimoniale possa essere limitata.
      Ci si interroga, cioè, in quali casi è possibile interferire su una sfera intima e delicata come quella che riguarda il desiderio di instaurare un'unione sentimentale riconosciuta dall'ordinamento giuridico.
      Sul punto si sono nel tempo registrati diversi orientamenti;, attualmente, quello predominante ritiene che il divieto matrimoniale di cui all'art. 85 c.c. possa estendersi anche al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, sempre tuttavia nell'ottica del pieno rispetto delle libertà costituzionalmente garantite e dei diritti fondamentali della persona. Si osserva, infatti, che la compressione di un diritto fondamentale come quello di contrarre matrimonio non possa essere giustificata da ragioni di mera opportunità o dalla sola necessità di tutelare il beneficiario da eventuali rischi sul versante patrimoniale; proprio su quest'ultimo aspetto, è bene considerare che l'eventuale pregiudizio patrimoniale che possa derivare dal matrimonio potrà poi essere gestito attraverso il ricorso ai normali strumenti di protezione garantiti dall'istituto in esame.
      Pertanto, può affermarsi che il divieto di contrarre matrimonio potrà essere disposto quando risulti una totale incapacità di intendere e di volere dell'amministrato o, comunque, in tutti quei casi in cui questi non sia in grado di comprendere e soppesare le conseguenze, (anche di natura giuridica), della propria scelta.
      Si indicano alcuni provvedimenti della giurisprudenza di merito che hanno affrontato il problema: Tribunale di Trieste, decreto del 28/09/2007; Tribunale di Modena, decreto del 18/12/2013; Tribunale di Varese decreto del 09/07/2012; Tribunale di Varese, decreto del 06/10/2009; Tribunale di Milano, decreto del 17/01/2018.