Forum AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO - CAPACITà DI AGIRE E ATTI PERSONALISSIMI DELL'AMMINISTRATO

Successione ereditaria dell'amministratore di sostegno

  • Marta Bruni

    Roma
    17/09/2023 20:08

    Successione ereditaria dell'amministratore di sostegno

    Il figlio del soggetto sottoposto alla misura di protezione dell'amministrazione di sostegno, qualora sia egli stesso amministratore, perde nei confronti del genitore i diritti successori? Nel caso in cui vi sia un testamento fatto dal genitore a suo favore, esso è valido?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/09/2023 11:34

      RE: Successione ereditaria dell'amministratore di sostegno

      Con riferimento al primo quesito la risposta è sicuramente negativa, nel senso che i diritti successori permangono integri.
      Quanto al testamento e alla capacità dell'amministratore di ricevere per testamento, l'art. 596 c.c. prevede (a propostio dell'interdetto) che sono nulle le disposizioni testamentarie fatte dalla persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se redatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione.
      La ratio della norma è quella di impedire che il tutore possa approfittare del rapporto con il beneficiario, condizionando o alterando il libero processo di formazione della volontà nella redazione delle disposizioni testamentarie.
      A ben vedere, la norma parrebbe determinare, più che un divieto per l'amministratore di sostegno, un'incapacità giuridica relativa dello stesso, intesa come incapacità a ricevere.
      Tuttavia, al fine di preservare il diritto del beneficiario di disporre liberamente dei propri beni nei confronti delle persone a cui sia legato da un vincolo affettivo, detta incapacità non viene estesa all'amministratore di sostegno che del beneficiario stesso sia stretto congiunto. Lo stesso art. 596, al suo ultimo comma c.c., stabilisce infatti che sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore che sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.
      Questa norma è richiamata dall'art. 411 c.c., il quale al comma 2 prevede che all'amministratore di sostegno si applichino una serie di norme, tra cui l'art. 596 "in quanto compatibile".
      Tale compatibilità va misurata leggendo l'art. 411 comma 3 c.c. che, opportunamente dispone che "sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie… in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente".
      In questo modo, viene preservato il diritto del beneficiario di disporre nei confronti dei soggetti a lui più vicini, sia in virtù di un legame parentale o coniugale, sia in ragione di una stabile convivenza.
      In conclusione, l'amministratore di sostegno che sia, quindi, in un rapporto di stretta parentela, di coniugio o di convivenza con il beneficiario, manterrà la capacità di succedergli per testamento.